Firmato il decreto sul defibrillatore automatico nelle strutture sportive, ecco cosa cambia e perché si tratta di un passo fondamentale per la sicurezza nel mondo dello sport.
Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, e il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, hanno firmato il decreto per la sicurezza nelle attività sportive: defibrillatori obbligatori in tutti gli impianti sportivi. Questo decreto va quindi ad ampliare notevolmente la tutela prevista dall’originario decreto ministeriale del 2013, firmato dall’ex ministro Renato Balduzzi in seguito alla tragica morte del calciatore Piermario Morosini, ma introduce delle novità anche rispetto al decreto Lotti (2017). La normativa circa ai defibrillatori e la sicurezza degli sportivi è stata ora applicata in modo più mirato e specifico, soddisfacendo le richieste avanzate dal mondo dello sport nel corso di questi anni.
Defibrillatori obbligatori, cosa cambia con il nuovo decreto
La principale novità introdotta dal nuovo decreto sull’obbligatorietà dei defibrillatori è il fatto che la normativa l’ha estesa anche agli allenamenti e alle attività amatoriali. Con il decreto Lotti del 2017, infatti, si imponeva la presenza di personale formato in grado di utilizzare i dispositivi nelle gare:
- Inserite nei calendari delle Federazioni;
- delle discipline associate;
- degli enti di promozione sportiva.
Si escludevano, quindi, sia gli allenamenti che le attività non agonistiche, nonostante i dati siano maggiormente preoccupanti proprio per quanto concerne questo tipo di attività. Le morti per arresto cardiocircolatorio registrate tra gli amatori sono infatti nettamente superiori rispetto a quelle verificatesi tra agonisti. La legge 116 del 2021, attuata dal recente decreto, è dunque intervenuta per modificare questa restrizione e colmare la lacuna legislativa, stabilendo che:
L’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico e’
consentito anche al personale sanitario non medico, nonché’ al
personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica
nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di
personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto
arresto cardiaco e’ comunque consentito l’uso del defibrillatore
semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei
requisiti di cui al primo periodo. Si applica l’articolo 54 del
codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti
requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di
sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla
rianimazione cardiopolmonare.
In particolare, la nuova legge prevede che tutti gli impianti sportivi abbiano a disposizione dei defibrillatori, così da poterli impiegare all’occorrenza e metterli a disposizione di tutti gli utilizzatori delle strutture sportive. Queste ultime devono disporre di defibrillatori automatici esterni e dispositivi semiautomatici, ognuno dei quali deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria del 118. Un’ulteriore differenza, infatti, è l’inclusione dei dispositivi automatici (Dae).
La prevenzione della morte per arresto cardiocircolatorio negli sportivi e la promozione dell’attività fisica
Il ministro Schillaci ha commentato la firma del decreto dicendosi molto soddisfatto dall’estensione della normativa sui defibrillatori alle associazioni dilettantistiche, dato che queste ultime sono piuttosto numerose sul territorio nazionale. La nuova legge sui defibrillatori, assicurando la tutela degli sportivi, consente anche di incentivare all’attività fisica – fondamentale nella promozione della salute – garantendo ai cittadini le condizioni per svolgerla in sicurezza.
Il ministro Abodi ha poi sottolineato come l’utilizzo dei defibrillatori sia estremamente efficace nella risoluzione degli arresti cardiocircolatori causati da origine cardiaca o non cardiaca. Gli studi a riguardo dimostrano infatti che in caso di improvviso arresto cardiaco con un intervento di primo soccorso tempestivo è possibile salvare fino al 30% in più delle persone colpite.
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