Detassazione Tfr come per il Tfs, quando è possibile?

Patrizia Del Pidio

29 Novembre 2024 - 12:23

La riduzione della tassazione del Tfs è applicabile anche al Tfr? E il limite di 50.000 euro per l’applicazione si considera per l’intera somma o per le singole rate?

Detassazione Tfr come per il Tfs, quando è possibile?

La detassazione del Tfs è applicabile ache al Tfr? Il limite dei 50.000 euro su cui riconoscere il beneficio fiscale va inteso, in caso di pagamento rateale, sull’importo totale o sulla singola rata? La distinzione ha un’importanza notevole visto che se il limite è riconosciuto su ogni singola tranche di pagamento, il lavoratore che riceve il trattamento di fine servizio potrebbe fruire di uno sconto sulle imposte ben maggiore.

Gli interrogativi in questione sono stati posti all’Agenzia delle Entrate con un Interpello a cui l’amministrazione tributaria ha fornito la risposta 225/2024.

Detassazione Tfs, come funziona?

A introdurre la detassazione del Tfs è il decreto legge 4 del 28 gennaio 2019 all’articolo 24. Il decreto prevede una tassazione agevolata sul Tfs dei dipendenti pubblici, visto che lo stesso è corrisposto non alla cessazione del servizio ma decorsi specifici periodi. Si pensi, poi, che il decreto in questione doveva legiferare anche per quel che riguardava la quota 100 che, per la prima volta, richiedeva ai lavoratori del pubblico impiego un’attesa che poteva raggiungere anche i 60 mesi, prima che le somme venissero liquidate.

Proprio per andare a compensare l’attesa richiesta a questi dipendenti, il «decretone» del 2019 ha previsto che l’aliquota di imposta sul reddito sull’indennità di fine servizio è ridotta di:

  • 1,5% per indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • 3% per indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • 4,5% per indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • 6% per indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • 7,5% per indennità corrisposte decorsi sessanta mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Nella risposta all’Interpello l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’importo imponibile valido per la detassazione (50.000 euro) costituisce il limite massimo al quale applicare l’a riduzione dell’aliquota, per gli imponibili superiori a 50.000 euro si applica, invece l’aliquota ordinaria.

Secondo le Entrate il limite massimo si applica all’imponibile fiscale complessivo, indipendentemente dal fatto che la liquidazione avvenga in un’unica soluzione o a rate.

Per quanto riguarda, invece, l’applicabilità della riduzione della tassazione all’eventuale trattamento di fine rapporto (Tfr), la parziale detassazione è esclusivamente prevista per il Tfs, senza fare alcun riferimento al Tfr e pertanto al trattamento di fine rapporto non può essere applicata.

L’Agenzia delle Entrate nell’interpello specificano, infatti che:

Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle di carattere eccezionale che richiedono un’esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione e non ammettono interpretazione analogica o estensiva, con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa (cfr. ex multis, Corte di Cassazione, sentenza 7 febbraio 2013, n. 2925, ordinanza 30 ottobre 2020, n. 24045).

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