In quali casi la detrazione per le ristrutturazioni edilizie dell’immobile spetta al coniuge o al familiare convivente con il proprietario? Attenzione alla regola della disponibilità dell’immobile.
La detrazione per la ristrutturazione della casa può essere fruita dal coniuge o dai familiari conviventi con il proprietario. Ma cosa accade se l’immobile è concesso in comodato d’uso a una terza persona, è affittato o se si possiede solo la nuda proprietà? Le detrazioni sulle ristrutturazioni edili, attualmente, consentono di recuperare nella maggior parte dei casi la metà della spesa sostenuta per gli interventi in dieci quote annuali di uguale importo. Questo significa che si recupera la metà del costo sostenuto nella misura del 10% annuo.
A poter fruire del beneficio fiscale è sia il proprietario che gli eventuali familiari conviventi: il soggetto che ha diritto alla detrazione è quello che ha sostenuto realmente la spesa. La normativa, però, impone determinate regole per poter godere dell’agevolazione fiscale in caso di familiare convivente.
Detrazioni per immobile ristrutturato
Concedendo un immobile in comodato d’uso gratuito, si affitta o si concede l’usufrutto, se ne mantiene la proprietà. Questo, pur permettendo al proprietario di fruire delle detrazioni in caso di eventuali ristrutturazioni edilizia, non permette al familiare convivente del proprietario di fruire degli stessi benefici fiscali per gli interventi di ristrutturazione effettuati.
La legge vuole che per poter fruire delle detrazioni sia necessario per il familiare convivente rispettare un doppio requisito:
- convivenza con il proprietario;
- disponibilità dell’immobile su cui si sono effettuati i lavori di ristrutturazione.
Per lavori effettuati, quindi, su un immobile concesso in comodato d’uso, affittato o concesso in usufrutto la detrazione spetta al proprietario (e anche al comodatario, l’inquilino e l’usufruttario) ma non al familiare convivente del proprietario anche in caso di sostenimento della spesa, proprio perché manca la disponibilità dell’immobile.
A chi spettano le detrazioni per la ristrutturazione?
La detrazione per gli interventi di ristrutturazione spettano nel caso le stesse siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di reale diritto di godimento sull’immobile.
La detrazione, quindi, spetta a:
- i proprietari dell’immobile;
- il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie
- agli usufrutturari;
- ai comodatari;
- ai locatari dell’immobile in dotazione;
- soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce;
- soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- ai familiari conviventi del proprietario o di chi gode di diritto;
- al coniuge separato assegnatario dell’immobile;
- al futuro acquirente a patto che detenga il possesso dell’immobile e sia stato già registrato il compromesso.
Detrazione al familiare convivente
Possono fruire della detrazioni, oltre al proprietario:
- il coniuge;
- i familiari entro il terzo grado conviventi;
- gli affini entro il secondo grado conviventi.
In caso di immobile locato la detrazione per gli interventi può essere chiesta sia dal proprietario che dall’inquilino (o da familiari conviventi). In questo caso l’agevolazione fiscale spetta a chi sostiene la spesa. Anche in caso di nuda proprietà la detrazione può spettare sia al nudo proprietario (ma non ai familiari conviventi) che al usufruttuario (sempre in base a chi sostiene la spesa). Lo stesso discorso si applica in caso di comodato d’uso.
Per i familiari conviventi condizione sine qua non per poter fruire delle detrazioni fiscali, quindi, che l’immobile risulti a disposizione. Il familiare o il coniuge che vogliano sostenere le spese degli interventi e fruire della detrazione sui costi possono farlo, di fatto, solo sull’abitazione principale o su seconde case a disposizione.
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