Detrazione lavori ristrutturazione: per il sismabonus ovvero per gli interventi di messa in sicurezza l’asseverazione è uno dei documenti obbligatori, pena l’impossibilità di accedere al bonus. A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello dell’11 ottobre 2018.
Per le detrazioni sui lavori di ristrutturazione rientranti nel sisma bonus è necessaria la presentazione dell’asseverazione di un professionista in allegato alla SCIA.
In caso di omessa o tardiva presentazione il contribuente non potrà beneficiare della detrazione che, per i lavori che rientrano nell’agevolazione per la riduzione del rischio sismico, può arrivare fino all’80%.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello pubblicata l’11 ottobre 2018 a seguito della richiesta di un contribuente di presentare asseverazione tardiva e accedere alla detrazione per i lavori di ristrutturazione previsti dal sisma bonus.
L’impossibilità di integrare il titolo abitativo urbanistico allegando l’asseverazione sul miglioramento della classe di rischio sismico riguarda il caso di un contribuente che ha avviato un lavoro di demolizione e ricostruzione prima che fosse introdotta per tale tipologia di lavori la possibilità di accedere al sisma bonus.
Pur trattandosi di un caso specifico, il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ribadisce che per fruire della detrazione sui lavori di ristrutturazione che comportano una riduzione del rischio sismico è fondamentale la presentazione dell’asseverazione che attesti la classe sismica dell’edificio.
Detrazione ristrutturazioni, asseverazione obbligatoria per la messa in sicurezza
Per beneficiare della detrazione sui lavori di ristrutturazione ammessi al sisma bonus occorre allegare al titolo abitativo urbanistico l’asseverazione di un professionista. Non è possibile integrare la SCIA allegando l’asseverazione sui lavori di ristrutturazione già avviati.
Il caso oggetto della risposta all’interpello pubblicata l’11 ottobre 2018 riguarda un contribuente che, prima delle novità sul sisma bonus, ha presentato una SCIA relativa alla demolizione di un edificio murario avente gravi carenze statiche e la ricostruzione con medesimo perimetro e medesima volumetria di un nuovo edificio abitativo in legno.
La mancata presentazione dell’asseverazione è motivata dal fatto che secondo la prassi vigente, per la tipologia di lavoro in oggetto non era prevista la possibilità di fruire del sisma bonus, la detrazione sui lavori di ristrutturazione pari al 50% fino a 96.000 euro di spesa e che aumenta in proporzione alla riduzione delle classi di rischio sismico.
Con risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018, l’Agenzia delle entrate ha precisato che possono essere ammessi alla detrazione del sisma bonus anche gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione degli edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive, se dal titolo amministrativo si evince che si tratti di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione.
È alla luce di una novità intervenuta soltanto in corso d’opera che l’interpello oggetto del documento pubblicato nella giornata odierna chiede se è possibile integrare la documentazione al fine di accedere al sisma bonus per le spese sostenute dopo la presentazione dell’asseverazione.
Ristrutturazioni: regole in chiaro per la detrazione su lavori di demolizione e ricostruzione
Rimarcando che l’asseverazione tardiva non dà diritto a beneficiare della detrazione prevista dal sisma bonus, l’Agenzia delle Entrate nella risposta pubblicata l’11 ottobre chiarisce le regole per beneficiare dell’agevolazione.
La spese sostenute per l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali dal patrimonio edilizio possono essere portate in detrazione del 50% entro il limite massimo di 96.000 euro.
La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito che dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per le spese sostenute, documentate ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, per effettuare interventi relativi all’adozione di misure antisismiche la cui procedura autorizzatoria sia iniziata dopo il 1° gennaio 2017, ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, la detrazione del 50 per cento, spettante fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore ad euro 96.000 per unità immobiliare, sia ripartita in cinque quote annuali, anziché in dieci.
La misura della detrazione per questi lavori di ristrutturazione è pari al 70% qualora ne derivi il passaggio ad una classe di rischio inferiore. Se si arriva fino a due classi di rischio inferiori, la detrazione è riconosciuta nella misura dell’80%.
Considerate le implicazioni di carattere tecnico degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, l’inclusione prevista dalla risoluzione n. 34/E del 2018 è stata disposta a seguito del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Un’inclusione tardiva che ha precluso la possibilità di accedere alla detrazione a molti contribuenti ma per la quale l’Agenzia delle Entrate non sembra voler concedere deroghe.
Detrazioni sisma bonus, nessuna detrazione se l’asseverazione è tardiva
Per beneficiare della detrazione maggiore per i lavori che comportano una riduzione del rischio sismico è fondamentale rispettare le regole previste dal DM del 28 febbraio 2017, n. 58.
In particolare, l’articolo 3, comma 2, prevede che:
“Il progettista dell’intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal (...) decreto 14 gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato”.
Il progetto per i lavori di riduzione del rischio sismico e l’asseverazione del professionista dovrà essere allegata alla SCIA da presentare allo sportello unico del Comune.
Pertanto, secondo le regole richiamate dall’Agenzia delle Entrate, la presentazione dell’asseverazione risulta uno degli adempimenti necessari per fruire dell’agevolazione e per i lavori di demolizione e ricostruzione la risoluzione n. 34/E/2018 ha chiarito che:
“possono essere ammessi alla detrazione di cui al citato art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa agevolativa, sempreché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione”
Il progettista dovrà inoltre asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.
Pertanto, in caso di asseverazione tardiva, come nel caso concreto in esame, non sarà possibile ottenere la detrazione fiscale ai sensi di quanto stabilito dal comma 5 dell’articolo 3 del DM 28 febbraio 2017, n. 58.
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