Detrazioni fiscali ristrutturazioni, spettano al partner convivente?

Nadia Pascale

22 Agosto 2024 - 15:16

Le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie spettano anche al partner convivente non proprietario dell’immobile? In quali casi spettano e quali sono i limiti?

Detrazioni fiscali ristrutturazioni, spettano al partner convivente?

Le detrazioni per la ristrutturazione spettano anche per le spese sostenute dal partner convivente?

Capita frequentemente che due persone decidano di iniziare una convivenza, magari in un immobile già di proprietà di uno dei due. Nello stesso immobile, per migliorarne il comfort o per altri motivi personali, che in questa sede poco importano, possono essere eseguiti dei lavori, ad esempio l’installazione di condizionatori o il rifacimento del bagno e che gli stessi siano economicamente sostenuti dal partner convivente non proprietario.

Le ragioni possono essere diverse, ad esempio uno dei due potrebbe essere momentaneamente senza reddito e, di conseguenza, oltre ad avere maggiori difficoltà economiche, magari non ha neanche la possibilità di portare in detrazione le spese perché non ha capienza fiscale. In questi casi le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni sono perse o possono essere fatte valere dal convivente anche se non risulta intestatario dell’immobile?

Ecco cosa dice l’Agenzia delle entrate in merito alle agevolazioni fiscali riconosciute per la ristrutturazione di un immobile.

Le detrazioni fiscali per la ristrutturazione spettano al convivente?

La questione ha sempre generato dibattito e dato luogo anche a interpretazioni diverse. A chiarire i limiti è l’Agenzia delle entrate che risponde a un quesito posto attraverso la rubrica FiscoOggi.

Affinché si possa ottenere l’agevolazione occorre rispettare il requisito della stabile convivenza, così come delineato dalla Legge n. 76/2016, con il quale si fa riferimento al concetto di famiglia anagrafica prevista dal Dpr n. 223/1989.
Lo stato di stabile convivenza o famiglia anagrafica deve risultare all’anagrafe, in alternativa basta l’autocertificazione. La convivenza deve sussistere al momento dell’inizio dei lavori e per tutto il tempo in cui sono effettuate le spese.

Anche in questo caso i versamenti devono essere effettuati con i bonifici parlanti e negli stessi deve essere specificata la causale:

Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986.

Deve, inoltre, coincidere il codice fiscale di chi effettua il pagamento e chi richiede le detrazioni.

Si ha diritto alle detrazioni fiscali anche nel caso in cui i lavori siano pagati tramite finanziamento. In questo caso la società che eroga il finanziamento nel pagamento deve far risultare il codice fiscale del soggetto per il quale si effettua il pagamento.

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