Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha previsto 2,2 miliardi di euro per incentivare e sostenere le strutture collettive di autoproduzione energetica.
Tramite l’autoconsumo collettivo, un gruppo di utenti che condivide lo stesso edificio (a prescindere dal fatto che si tratti di un condominio, un centro commerciale o altro ancora) può produrre energia elettrica rinnovabile, tramite un impianto di generazione locale, e consumarla, andando a risparmiare sulla bolletta grazie agli incentivi previsti dalla legge italiana. Infatti, il decreto Mise del 15 settembre 2020 ha previsto delle agevolazioni e degli incentivi pari a 100€ ogni megawattora (MWh), riconosciuti per vent’anni e gestiti dal Gestore dei Servizi Energetici (Gse). Per le comunità energetiche rinnovabili, invece, si parla di un incentivo di 110€ ogni per MWh di energia condivisa. A questi fondi bisogna aggiungere il rimborso di oneri e i ricavi da cessione in rete dell’energia prodotta e non autoconsumata. L’incentivo, inoltre, è cumulabile con il Superbonus al 110%.
Gli incentivi previsti dal Pnrr
Per incentivare l’autoconsumo collettivo, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) ha previsto 2,2 miliardi di euro per il sostegno delle strutture collettive di autoproduzione. I fondi non sono riservati solo alle gradi città, ma anche ai comuni più piccoli, così da sostenere l’economia delle aree a rischio di spopolamento.
Con questo investimento si punta a installare circa 2.000 MWh di nuove capacità di generazione di energia elettrica, tra comunità energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumo collettivo. Con una produzione annua di 1.250 kWh all’anno, ottenuta tramite fotovoltaico, si potrebbero ridurre le emissioni di CO2 di 1,5 milioni di tonnellate nell’arco di 12 mesi.
Cosa dice la legge?
Per usufruire degli incentivi previsti dal Superbonus 110% e dal bonus 50%, i gruppi di autoconsumo collettivo e le comunità energetiche rinnovabili devono rispettare alcuni requisiti. Tutti gli aspetti fiscali sono normati dall’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 19/05/2020. In particolare il comma 16-bis sottolinea che questi collettivi di autoconsumo non devono costituire attività commerciale abituale per gli impianti fotovoltaici con una potenza fino a 200 Kw.
Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi necessari per l’installazione di un impianto di generazione locale, non emerge alcuna differenza con le disposizioni presenti nei commi 5, 6 e 7 dell’articolo 119 del decreto legge 34/2020. Il comma 16-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio, infatti, stabilisce che «le disposizioni del comma 5 si applicano all’installazione degli impianti di cui al comma 16-bis». Questo passaggio chiarisce che l’istallazione degli impianti fotovoltaici fino a 200 kW eseguita dalle comunità energetiche rinnovabili o dai gruppi di autoconsumo collettivo rientra tra gli interventi ammessi al Superbonus.
Il futuro dei gruppi di autoconsumo collettivo in Italia
Al momento i gruppi di autoconsumo collettivo e le comunità energetiche rinnovabili sono ancora poco diffusi in Italia, ma grazie agli incentivi la situazione potrebbe cambiare nei prossimi anni. Come riportato da Repubblica, le stime del Politecnico di Milano indicano che entro cinque anni in Italia ci saranno circa 40mila comunità energetiche, che coinvolgeranno 1,2 milioni di famiglie, 20mila uffici e 10mila Pmi.
Il numero dei prosumer, ossia i consumatori che producono l’energia che utilizzano, diventeranno quindi più cospicui, determinando un cambiamento importante nel panorama energetico della Penisola.
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