Dichiarazione irregolare, ecco quando non è prevista sanzione

Nadia Pascale

11 Giugno 2024 - 15:03

La buona fede del contribuente salva da sanzioni in caso di dichiarazione irregolare, le nuove norme all’interno dei decreti sull’Adempimento collaborativo in Gazzetta Ufficiale dal 7 giugno 2024.

Dichiarazione irregolare, ecco quando non è prevista sanzione

In caso di dichiarazione irregolare, per una cattiva interpretazione delle norme, è possibile evitare le sanzioni grazie alle nuove norme sull’Adempimento collaborativo che disciplina casi in cui non è prevista la sanzione.

Con due decreti che istituiscono un nuovo codice di condotta tra le parti improntati a rendere sempre più amichevoli i rapporti tra contribuente e fisco, l’Adempimento collaborativo risulta potenziato.

Il nuovo codice di condotta è all’interno di due decreti del ministero dell’Economia e delle Finanze, emanati rispettivamente il 29 aprile e 20 maggio 2024 e pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 7 giugno 2024.

Vediamo il nuovo codice di condotta che le parti (contribuente e Fisco) devono adottare al fine di rafforzare i principi dell’adempimento stesso ed evitare sanzioni in caso di dichiarazione irregolare.

Dichiarazione irregolare, nessuna sanzione se c’è stato l’interpello preventivo

Nel decreto del 20 maggio 2024, a firma del vice-ministro Maurizio Leo, c’è la nuova disciplina dell’interpello preventivo. Si tratta di un istituto volto a ottenere, prima di porre in essere atti che possono avere rilevanza fiscale, un parere da parte delle autorità fiscali circa il trattamento fiscale e la disciplina da applicare. L’obiettivo è evitare errori durante gli adempimenti fiscali.

Con il decreto è prevista una procedura abbreviata in favore di coloro che aderiscono al regime dell’Adempimento collaborativo. In attuazione del decreto legislativo 221 del 2023, nel decreto del 20 maggio 2024 è stabilito che l’amministrazione finanziaria prima di procedere a notificare una risposta sfavorevole al contribuente deve invitarlo al contraddittorio attraverso uno schema di risposta con la sintetica illustrazione della propria posizione, a cui il contribuente più rispondere a sua volta con proprie osservazioni in un termine non inferiore a 30 giorni.

Un analogo schema deve essere formulato anche nel caso in cui l’amministrazione finanziaria ritenga di dover inviare una risposta negativa a una comunicazione di rischio da parte del contribuente.

Il decreto prevede che sia esonerato da sanzioni fiscali il contribuente che prima di un adempimento comunica la propria posizione al Fisco attraverso un interpello. L’esonero vige se la comunicazione avviene entro 45 giorni antecedenti alla scadenza dei termini per la dichiarazione/adempimento.

In poche parole, il contribuente deve presentare una dichiarazione, ha però dei dubbi sul trattamento fiscale di una voce, per evitare di incorrere in errori o sanzioni invia all’Agenzia delle entrate un’istanza di interpello preventiva.

Nel frattempo presenta la dichiarazione applicando l’interpretazione che ritiene più valida. In questo caso non si punisce con sanzione l’eventuale errore nell’adempimento proprio perché il contribuente aveva un dubbio interpretativo e si è mosso in tempo per avere delucidazioni in merito. Ha quindi agito in buona fede.

Attenzione al contenuto dell’istanza di interpello per evitare sanzioni

L’istanza di interpello per consentire di evitare sanzioni deve però avere dei requisiti minimi che consentano di individuare la fattispecie da applicare. Occorre fare attenzione ad indicare:

  • generalità del contribuente ed eventualmente del legale rappresentante con i relativi codici fiscali;
  • recapiti telefonici e telematici;
  • le specifiche disposizioni tributarie di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione;
  • l’esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta dal contribuente e del comportamento che lo stesso intende adottare.

Nuovo codice di condotta, rafforzate trasparenza e tutela del contribuente

Il decreto del 29 aprile 2024 è a firma del vice-ministro Maurizio Leo e prevede il nuovo codice di condotta. Lo stesso deve essere sottoscritto al momento dell’ammissione al regime dell’Adempimento collaborativo per i soggetti che intendono aderire ed entro 120 giorni dall’entrata in vigore per i soggetti che già sono in regime di Adempimento collaborativo (5 ottobre 2024).

Il nuovo codice di condotta rafforza i principi di correttezza e trasparenza previsti a carico dell’Agenzia delle Entrate. Prevede che l’azione amministrativa nei confronti del contribuente si svolga con il minor aggravio possibile a carico degli interessati.
Viene sancito l’obbligo del segreto d’ufficio sui fatti di cui si viene a conoscenza nell’ambito delle informazioni sull’azienda acquisite.

Per il contribuente vi è, invece, l’obbligo di perseguire una riduzione del rischio fiscale. Tra gli oneri a carico del contribuente vi è l’impegno a non effettuare investimenti in paesi a fiscalità privilegiata con lo scopo esclusivo o permanente di ottenere un vantaggio fiscale. Resta la possibilità di investire in tali paesi con lo scopo di ottenere vantaggi commerciali supportati da solide ragioni economiche. Nel codice di condotta anche l’obbligo di istituire flussi informativi completi tra contribuente e Fisco.

Cos’è l’Adempimento collaborativo?

L’Adempimento collaborativo, o Cooperative Compliance, è un istituto regolato dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23”.

Si applica ai soggetti residenti o non residenti ma con stabile organizzazione sul territorio italiano con un volume di affari o di ricavi non inferiore a:

  • 750 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025;
  • 500 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027;
  • 100 milioni di euro a partire dal 2028;

Per aderire al regime dell’Adempimento collaborativo è necessario essere in possesso di un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno.
Tale sistema a partire dal 2023 (decreto legislativo 221 del 2023) deve essere certificato da parte di professionisti indipendenti qualificati.

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