Dimissioni online: vantaggi e svantaggi della procedura telematica

Francesco Oliva

21/11/2017

Dimissioni online: analisi dei punti di forza e dei benefici apportati dalla nuova procedura e verifica dei potenziali problemi e svantaggi che possono sorgere.

Dimissioni online: vantaggi e svantaggi della procedura telematica

Dimissioni online: l’art. 24 del Decreto Legislativo n. 151 del 2015, al fine di contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”, ha rivisto le modalità per la cessazione del rapporto di lavoro derivante da dimissioni volontarie e per risoluzione consensuale.

Per l’attuazione della nuova normativa sulle dimissioni online è intervenuto il Decreto Ministeriale (Lavoro) del 15 dicembre 2015, entrato in vigore lo scorso 12 gennaio 2016, che ha introdotto una procedura interamente telematica per le dimissioni volontarie e per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, divenuta operativa dal 12 marzo 2016.

Quali sono i benefici di questa procedura di dimissioni online? Sono presenti delle falle o problemi?

Di seguito una breve disamina su punti di forza e svantaggi della nuova procedura delle dimissioni online.

Dimissioni online 2017: analisi dei vantaggi

Dimissioni online 2017: quali sono i vantaggi?

L’obiettivo primario che il Legislatore si era prefissato con la modifica alle procedure di risoluzione del rapporto di lavoro attraverso dimissioni o risoluzioni consensuali era sicuramente quello di cercare di porre un freno allo spiacevole e sempre più costante fenomeno delle «dimissioni in bianco».

La precedente procedura si basava su due possibili alternative:

  • il lavoratore che richiedeva le dimissioni o la risoluzione consensuale, doveva essere invitato con apposita richiesta scritta da parte del datore di lavoro alla Direzione Territoriale del Lavoro o al Centro per l’Impiego di competenza per la convalida;
  • il lavoratore poteva sottoscrivere un’apposita dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione amministrativa di cessazione del rapporto che deve essere inviata al Centro per l’impiego entro i cinque giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 4, comma 18, Riforma Fornero).

Da questo breve riepilogo si può notare come la precedente disciplina, in particolar modo nella seconda alternativa trattata, non riusciva ad essere veramente incisiva nel contrastare eventuali imposizioni da parte del datore di lavoro su possibili dimissioni «pilotate».

Netto cambio di rotta invece con la nuova procedura di dimissioni online, in questo caso trattandosi di una procedura interamente ed esclusivamente telematica, il datore di lavoro non potrà più «imporre» eventuali dimissioni o risoluzioni consensuali in maniera preventiva, poiché potrà essere solo il lavoratore ad inviare l’apposito modulo telematico messo a disposizione in apposita sezione del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunicazione telematica.

Un altro aspetto importante riguarda la verifica dell’identità del soggetto che effettua l’adempimento, non si potranno più infatti porre in essere dimissioni o risoluzioni effettuate da soggetti diversi dal lavoratore, poichè l’accesso alle funzionalità, disponibili nel portale lavoro.gov.it, dedicate alla trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, è possibile solo se l’utente è in possesso del codice personale INPS (Pin INPS).

Dimissioni online 2017: gli svantaggi

Dimissioni online 2017: quali sono gli svantaggi?

I possibili svantaggi derivanti dalla nuova procedura di dimissioni online sono insiti nella scarsa conoscenza delle procedure informatiche da porre in essere da parte del lavoratore dimissionario.

Si ricorda, infatti, che il lavoratore dovrà provvedere ad effettuare una doppia registrazione, quella al sito dell’INPS, in cui il lavoratore dovrà richiedere l’apposito pin INPS e successivamente quella al sito del ministero del lavoro e delle politiche sociali; solo dopo potrà procedere alla compilazione ed invio del modulo di dimissioni.

Su questo possibile stallo il Ministero del Lavoro è parzialmente intervenuto, fornendo al lavoratore dimissionario la possibilità di avvalersi dell’ausilio di un soggetto abilitato alla trasmissione.

Infine un’ultima osservazione meritevole di analisi è relativa al fatto che con questa nuova procedura il datore di lavoro si trova in una situazione di totale impossibilità di intervento in una situazione che comunque lo interessa direttamente, in particolar modo per ciò che concerne le possibili conseguenze di inefficacia del recesso derivanti dal mancato adempimento della procedura da parte del lavoratore.

Il datore di lavoro, infatti, non ha più la possibilità di sollecitare il lavoratore dimissionario ad adempiere alla nuova modalità di convalida, a differenza di quanto avveniva nella procedura ex L. 92/2012, dove il datore di lavoro interveniva attivamente invitando il lavoratore ad adempiere alla convalida nei termini di 30 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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