Dipendenti con troppe ferie, cosa rischia l’azienda?

Paolo Ballanti

8 Agosto 2022 - 17:43

Dal pagamento anticipato dei contributi INPS alle richieste di risarcimento danni. Ecco una guida completa sui rischi che corre il datore di lavoro se il dipendente ha un saldo ferie elevato.

Dipendenti con troppe ferie, cosa rischia l’azienda?

L’articolo 36 della Costituzione sancisce il diritto del lavoratore a godere di un periodo di ferie annuali retribuite, alle quali non può rinunciare.

La Costituzione si preoccupa di garantire le ferie ai dipendenti per tutelare la salute dei lavoratori. Per farlo assicura ad ognuno di potersi assentare dal lavoro, senza perdere la retribuzione, per un arco di tempo che la legge stessa (attraverso il Decreto legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003) ha fissato in misura non inferiore a 4 settimane.

Per far sì che i lavoratori fruiscano delle ferie, nonostante le esigenze economico - produttive del datore di lavoro, la normativa ha previsto apposite scadenze che, se non rispettate, comportano costi ulteriori per l’azienda, oltre al rischio di incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie o richieste di risarcimento danni da parte del lavoratore.

Appare quindi chiaro che la gestione delle ferie non godute, soprattutto se di quantità apprezzabile, è un aspetto che merita la massima attenzione da parte delle aziende, se è vero che nel nostro ordinamento vige il divieto di «monetizzare» le ferie non godute.

In sostanza, i datori di lavoro non possono liquidare l’equivalente economico delle ferie non godute dal dipendente, impedendogli quindi di usufruire dei corrispondenti periodi di assenza.

Le uniche eccezioni, in cui pertanto è ammessa la monetizzazione, riguardano:

  • le ferie aggiuntive rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva;
  • i contratti a termine di durata inferiore all’anno;
  • i lavoratori inviati all’estero.

A queste si aggiungono tutte le ipotesi in cui si interrompe il rapporto di lavoro, a prescindere dalla causa (dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale o scadenza del termine).

Analizziamo quindi in dettaglio quali rischi corre l’azienda se i dipendenti hanno una quantità di ferie non godute troppo elevata.

A quante ferie ha diritto il lavoratore?

La legge (articolo 10 del Decreto legislativo n. 66/2003) riconosce al lavoratore, in forza in azienda per l’intero anno, un periodo minimo di ferie pari a 4 settimane, equivalenti a 28 giorni di calendario.

Ulteriori periodi di assenza possono essere previsti da:

  • Contratti collettivi di lavoro, nazionali, territoriali o aziendali;
  • Contratto individuale.

Entro quando devono essere godute le ferie?

Con l’obiettivo di garantire il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, la legge (D.lgs. numero 66/2003) impone che le 4 settimane di ferie debbano essere godute:

  • per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione;
  • per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione:

Questo significa che le ferie minime «legali» che il lavoratore matura nel 2022 sono soggette alle seguenti scadenze:

  • almeno due settimane da godere entro il 31 dicembre 2022;
  • restanti due settimane da fruire entro il 30 giugno 2024.

Alla contrattazione collettiva è comunque concesso di:

  • ridurre il limite di 2 settimane come periodo minimo di ferie che il lavoratore deve godere nell’anno di maturazione;
  • prolungare il termine di 18 mesi entro il quale fruire delle 4 settimane di ferie minime «legali».

Ad ogni modo i contratti non possono rinviare il godimento delle ferie ad una scadenza tale da snaturarne la funzione di recupero di recupero delle energie psicofisiche.

I giorni eccedenti il periodo minimo, eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale, possono essere fruiti nel termine imposto dagli accordi stessi o, in mancanza di specifiche, dagli usi aziendali.

Pagamento dei contributi sulle ferie non godute

Nel momento in cui il dipendente si assenta in ferie, l’azienda è tenuta a riconoscere la normale retribuzione pur in mancanza di prestazione lavorativa.

Sui compensi riconosciuti per ferie godute, il datore di lavoro deve:

  • calcolare e trattenere in busta paga al lavoratore i contributi previdenziali a carico dello stesso;
  • calcolare i contributi previdenziali a suo carico;
  • versare all’INPS con modello F24 i contributi a carico azienda e quelli trattenuti al dipendente.

Un’eccezione a questo modus operandi si verifica nel caso in cui le 4 settimane di ferie maturate non siano godute entro la scadenza di legge, corrispondente ai 18 mesi successivi il periodo di maturazione (30 giugno) o l’eventuale maggior periodo previsto dalla contrattazione collettiva.

In tal caso il datore di lavoro è tenuto a calcolare i contributi previdenziali sulle ferie non godute e versarli all’INPS, nonostante il lavoratore non le abbia ancora sfruttate.

Si tratta, in sostanza, di un pagamento anticipato dei contributi, tanto per la quota a carico del lavoratore quanto per quella conto azienda. Si ritiene infatti che il datore di lavoro debba versare l’intera contribuzione (compresa la quota dovuta dal dipendente) che verrà quindi recuperata nel momento in cui il lavoratore stesso usufruirà effettivamente delle ferie.

Di recente, il 30 giugno 2022, è scaduto il termine per godere delle 4 settimane di ferie maturate nel 2020. Sulle eventuali ferie non godute le aziende hanno dovuto calcolare i contributi previdenziali, in sede di elaborazione delle buste di paga di competenza del mese di luglio 2022 (quale mese successivo quello di scadenza del termine).

Le somme devono essere versate all’INPS con modello F24 entro il 20 agosto (negli altri mesi dell’anno la scadenza è fissata al giorno 16 mese) ma, essendo un sabato, comporta lo slittamento del termine a lunedì 22 agosto.

Le ferie scadute dopo 18 mesi possono essere godute?

Il Ministero del lavoro, con la Risposta ad Interpello del 26 ottobre 2006, ha confermato che le ferie, anche se non godute entro i 18 mesi successivi l’anno di maturazione (o l’eventuale maggior termine previsto dalla contrattazione collettiva) potranno essere sfruttate dal lavoratore anche successivamente al versamento dei contributi.

Richiesta formale del dipendente di fruire delle ferie

In presenza di un monte ore di ferie particolarmente elevato, il lavoratore può presentare una richiesta formale all’azienda.

Nella missiva, da trasmettere con raccomandata a mano, raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), il dipendente tenuto conto dello scopo stesso delle ferie e del fatto che non ha potuto godere appieno delle ferie (da qui il saldo elevato) nei mesi o anni precedenti, chiede di assentarsi per un determinato periodo, dallo stesso indicato o lasciato alla libera determinazione dell’azienda, tenuto conto delle esigenze economico - produttive.

In caso di diniego dell’azienda nel concedere le ferie o di omessa risposta, il lavoratore può a questo punto rivolgersi ad un sindacalista o ad un legale, affinché tentino un nuovo approccio con il datore di lavoro.

Rilevatisi infruttuosi anche i tentativi di ottenere le ferie per il tramite di terzi, il lavoratore può valutare di:

  • presentare una richiesta di risarcimento danni;
  • rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).

Richiesta di risarcimento danni

La mancata fruizione delle ferie comporta un pregiudizio per il lavoratore, dal momento che questi non ha avuto la possibilità di recuperare le energie psico-fisiche spese e nemmeno dedicarsi alla propria vita privata e sociale.

Pertanto, il dipendente può agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno biologico ed esistenziale, a condizione che fornisca prova di:

  • esistenza e consistenza del danno stesso;
  • nesso causale tra il danno ed il mancato godimento delle ferie.

Sul punto il Ministero del lavoro ha chiarito che in caso di mancato godimento delle ferie non riferibile «alla volontà del lavoratore, dovranno essere oggetto di specifico risarcimento, facendo riferimento ai criteri generali di risarcimento del danno per quanto riguarda l’onere della prova». Di conseguenza, conclude il Ministero, spetterà «al lavoratore dimostrare di volta in volta l’entità del danno subito che, si ritiene non possa essere quantificabile se non in base al danno psicofisico derivante dalla mancata fruizione delle ferie».

Sanzioni e prescrizione ad adempiere

A seguito di una segnalazione del dipendente o in sede di controllo d’ufficio, se gli organi ispettivi verificano un’inosservanza delle disposizioni sul periodo minimo legale di ferie, le aziende incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria:

  • da 120 a 720 euro, nella generalità dei casi;
  • da 480 a 1.800 euro, se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 2 anni;
  • da 960 a 5.400 euro, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 4 anni (in tal caso non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta).

Gli organi ispettivi, inoltre, possono obbligare l’azienda a permettere al dipendente di usufruire delle ferie non godute, mediante una prescrizione ad adempiere.

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