Codice dello spettacolo: approvato il disegno di legge. Cosa prevede, tutele e cosa cambia

Antonella Ciaccia

27/05/2022

Approvazione definitiva del disegno di legge delega per il riordino delle norme sullo spettacolo. Molte le novità, dall’indennità di discontinuità alla nascita del registro nazionale degli artisti.

Codice dello spettacolo: approvato il disegno di legge. Cosa prevede, tutele e cosa cambia

Avviato un nuovo corso nella legislazione in materia di diritti per i lavoratori dello spettacolo. L’iter è iniziato nel gennaio 2021, quando il senatore del Pd Verducci, vicepresidente della Commissione Cultura a Palazzo Madama, e il deputato Matteo Orfini, avevano depositato in Senato e Camera il testo del disegno di legge per lo “Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative”.

Il Ministero della cultura chiede di scrivere il Codice dello spettacolo. Da tempo questo settore necessita di una sua sistemazione organica. Nel nostro ordinamento, infatti, se si eccettuano interventi legislativi settoriali è sempre mancata una disciplina complessiva delle attività musicali, teatrali e di prosa che ne delineasse la nozione, i contenuti e i confini.

Lo scorso 18 maggio il disegno di legge ha ricevuto l’approvazione del Senato e il 13 luglio 2022 la delega per la riforma del settore dello spettacolo è stata definitivamente approvata dalla Camera.

"La fiducia accordata dalle Camere impegna ora il Governo a operare celermente nell’esercitare la delega”, ha dichiarato Dario Franceschini.

Il testo introduce diverse novità, in primis l’indennità di discontinuità, una sorta di sussidio per gli artisti nei periodi di inattività che, tenendo conto del carattere intermittente di tanti lavori dello spettacolo, garantisce ai lavoratori del settore un sostentamento nei periodi senza contratto e riconosce i tempi di preparazione, formazione e studio quali parti integranti dei tempi di lavoro effettivo.
Questo sostegno economico segna un vero spartiacque tra il prima e il dopo per tutti i lavoratori delle arti creative e dello spettacolo dal vivo.

Ddl 18 maggio 2022 «Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative»
Testo del ddl per lo «Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative»

Prevista poi la delega per la redazione di un Codice dello spettacolo, un testo unico che armonizzi la normativa attualmente in vigore La riforma dovrà conferire al settore un assetto più efficace, semplificare le procedure amministrative, ottimizzare la spesa, promuovere il riequilibrio di genere e migliorare la qualità artistico-culturale delle attività.

Equo compenso per i lavoratori dello spettacolo quindi, una nuova indennità di discontinuità e la ridefinizione degli strumenti di sostegno al reddito. Le novità in arrivo sono davvero tante. Ripercorriamo brevemente i principali punti della riforma.

Modifiche alla disciplina in materia di spettacolo

Al primo articolo del ddl sono apportate alcune modifiche alla legge 175/2017 recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia».

In particolare, l’articolo 1 della legge citata contiene i principi generali e, attualmente, prevede:

  • la promozione e il sostegno dello spettacolo (lett. a);
  • il riconoscimento del suo valore formativo ed educativo unitamente alla tutela dei lavoratori del settore (lett. b);
  • il riconoscimento dell’utilità sociale dello spettacolo (lett. c).

A queste lettere, con il nuovo disegno di legge, ne vengono aggiunte ulteriori sette (dalla lettera c-bis alla c-octies) per rafforzarne e ampliarne i principi.

Codice dello spettacolo e riconoscimento dei «Live club»

L’art. 2 del disegno di legge contiene le «deleghe al governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi».

Il governo dovrà adottare, entro nove mesi, uno o più decreti legislativi per la redazione di un vero Codice dello spettacolo, un Testo unico che armonizzi la normativa attualmente in vigore con finalità di «conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l’innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività».

In relazione alle fondazioni lirico-sinfoniche, menzionate al secondo comma del suddetto articolo 2, il governo, nell’adoperarsi all’emanazione dei decreti legislativi dovrà seguire un principio e criterio direttivo.

La revisione dei requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico attraverso nuove procedure dovranno prevedere:

  • «l’assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all’interno della fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni»;
  • «l’adozione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti».

Al terzo comma del suddetto articolo infine, per valorizzare la funzione sociale della musica originale eseguita dal vivo e degli spazi in cui questa forma d’arte performativa si realizza, viene disposto che, i decreti legislativi da adottare sempre entro i nove mesi, rechino disposizioni per il riconoscimento dei «Live club» quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo e per il sostegno delle medesime attività.

Il comma 4 dell’articolo 2 contiene i principi per la riforma dei contratti di lavoro che dovrà realizzarsi mediante il «riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo», l’introduzione di «un’indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva», la previsione di specifiche «tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro» e per «l’attività preparatoria e strumentale all’evento o all’esibizione artistica».

Indennità di discontinuità

Una delle novità più importanti la troviamo sempre nel secondo articolo, al comma cinque; ivi si prevede una delega al governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità.

È prevista l’introduzione di un’indennità di discontinuità, intesa come strutturale e permanente, a favore dei lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestino attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, nonché dei lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi, che prestino, nel settore dello spettacolo, altre attività a tempo determinato, individuate mediante un apposito decreto ministeriale.

Il decreto delegato deve osservare i principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega, quali, a titolo di esempio, l’incompatibilità con sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti.

Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo

Istituto presso il Ministero della cultura il «Registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo» (art.3 del ddl).
Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge delega, dovrà arrivare il decreto del Ministero della cultura che regolerà il nuovo registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo, che sarà tenuto dallo stesso dicastero guidato da Franceschini. L’iscrizione al registro non costituirà condizione per l’esercizio delle attività professionali. Con apposito regolamento saranno stabiliti i requisiti e le modalità per l’iscrizione.

Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo

All’articolo 4 del ddl viene riconosciuta la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo e istituito, presso il ministero della Cultura, il relativo registro nazionale. I requisiti e le modalità per l’iscrizione nel registro sono definite con decreto da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge delega.

L’agente rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti nei confronti di terzi sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata. Nella norma sono elencate tutte le attività riconosciute.

Si prevede l’incompatibilità dell’attività di agente con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di un ente destinatario di finanziamenti pubblici superiori a euro 100.000.

Osservatorio dello spettacolo

All’articolo 5 del ddl viene istituito presso il ministero della Cultura un nuovo «Osservatorio dello spettacolo», al quale sono attribuiti anche compiti di coordinamento con le attività degli osservatori regionali dello spettacolo e la facoltà di stipulare convenzioni con le università per l’effettuazione di tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea.

Portale Inps e servizi per i lavoratori dello spettacolo

L’art. 8 del ddl dispone che, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del testo definitivo, l’Inps attivi tramite il proprio portale, specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. In tal modo, si intende agevolare l’accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, compresa la consultazione dell’estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attività svolte all’estero.

In particolare, l’Inps provvederà all’attivazione di un canale di accesso chiamato «Sportello unico per lo spettacolo», anche al fine di semplificare l’accesso al certificato di agibilità da parte dei soggetti, enti pubblici o privati, imprese o associazioni, che non hanno come scopo istituzionale o sociale o quale attività principale la produzione, l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o lo svolgimento di attività pedagogica collegata al mondo dello spettacolo e che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori appartenenti al gruppo di cui all’articolo 2 comma 1, lettera a) d. lgs. 182/199.

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