I lavoratori agricoli ogni anno ricevono l’indennità di disoccupazione agricola, di cosa si tratta, quali sono i requisiti e i beneficiari per la disoccupazione agricola 2024?
Cos’è l’indennità di disoccupazione agricola e a chi spetta nel 2024? Come si effettua il calcolo, che importo spetta e come si richiede?
Il sistema welfare prevede forme di tutela per chi perde il lavoro. La misura generale prevista è la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) a cui si unisce la Dis-Coll, indennità spettante ai collaboratori coordinati e continuativi.
La disoccupazione agricola è, invece, una misura specifica per i lavoratori dell’agricoltura e viene erogata solo ai lavoratori che si trovano in una determinata situazione che vedremo a breve.
Ecco cos’è la disoccupazione agricola, a chi spetta, come presentare istanza e quando viene erogata.
Disoccupazione agricola: che cos’è in breve
Iniziamo col dire che l’indennità di disoccupazione agricola consiste in una prestazione economica erogata dall’INPS, alla quale hanno accesso i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate che non stanno svolgendo attività di lavoro.
Il provvedimento che ha introdotto questa misura di welfare è il decreto legge n. 338 del 1989. La misura, come accennato in apertura, ha la specifica finalità di supportare gli agricoltori che involontariamente si ritrovano senza occupazione, proprio come accade con la Naspi per la generalità dei lavoratori, la DIS-COLL per i collaboratori.
Da notare subito che l’indennità in oggetto è erogata per un numero di giornate corrispondenti a quelle lavorate anteriormente, entro il limite massimo di 365 giornate all’anno.
Molto importante ricordare che il pagamento della disoccupazione agricola prevede l’erogazione della misura da parte dell’Inps in un’unica soluzione, a seguito dell’accoglimento della relativa domanda. Generalmente il pagamento avviene a partire dal mese di luglio di ogni anno. Il pagamento è erogato dall’Inps.
Annualmente l’importo versato ai beneficiari è aggiornato sulla scorta dell’indice Istat dei prezzi al consumo e, per l’anno in corso, l’ammontare massimo della prestazione è di 1.321,53 euro (circolare 25 del 2024) mensili.
Chi sono i beneficiari
Per scoprire chi sono i potenziali beneficiari della prestazione di sostegno denominata “disoccupazione agricola”, riportiamo l’elenco dettagliato che in proposito l’Inps ha pubblicato nel suo sito web. Eccolo di seguito.
La disoccupazione agricola spetta ai seguenti lavoratori:
- operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
- operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.
Inps nel suo sito web chiarisce anche chi sono i soggetti non beneficiari e, tra essi, riportiamo ad esempio, i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell’anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo e i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto (che indicheremo più avanti).
Qual è l’importo
La disoccupazione agricola è di ammontare differente in base al contratto con il quale il lavoratore era stato assunto. In particolare la prestazione corrisponde alle seguenti percentuali:
- 40% della retribuzione di riferimento per gli operai a tempo determinato del settore agricolo in possesso dei requisiti di cui tra poco diremo;
- 30% per gli operai a tempo indeterminato.
Tuttavia occorre precisare quanto segue:
- la prestazione è pari al 40% della retribuzione di riferimento per gli operai con contratto a tempo determinato, dall’importo spettante deve essere detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione come contributo di solidarietà. Detta trattenuta si applica per un totale massimo pari a 150 giorni. Pertanto con disoccupazione agricola con 151 giornate, l’indennità versata corrisponde al 40% della retribuzione di riferimento, senza l’applicazione di trattenute ulteriori;
- per gli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, ribadiamo che la disoccupazione agricola è versata per un ammontare pari al 30% della retribuzione effettiva. Non vale la trattenuta per contributo di solidarietà.
Chiaramente la somma erogata a titolo di disoccupazione agricola è determinata e si calcola sulla scorta della retribuzione prevista dai contratti collettivi in rapporto alle giornate di lavoro svolte dal lavoratore agricolo. Perciò è al testo del Ccnl di settore che occorrerà fare riferimento per determinare quanto spetta.
Requisiti di accesso alla misura di sostegno
Veniamo adesso ad un punto molto importante: tra i potenziali beneficiari (sopra elencati), quali sono i percettori effettivi della disoccupazione agricola 2024? Ovvero: quali sono i requisiti da avere per accedere alla misura? Ebbene, chiariamo che l’indennità di disoccupazione in oggetto vale a favore dei lavoratori agricoli, inclusi nella platea sopra delineata, che abbiano i requisiti a seguire - così come indicati direttamente dall’Inps:
- iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. L’anzianità va dimostrata mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI (ndr: operai a tempo indeterminato del settore agricolo) per almeno due anni civili antecedenti la domanda. In alternativa, con l’iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione;
- abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente. Tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento.
Nel caso di lavoratrici madri al fine di raggiungere il limite minimo delle 102 giornate lavorative nell’arco del biennio devono essere conteggiati anche i contributi figurativi relativi ai periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale.
Ulteriori chiarimenti sui requisiti
L’istituto di previdenza è altresì chiaro nel definire come comportarsi in taluni specifici casi. Ebbene, in ipotesi di:
- lavoratrici madri che si dimettono in un periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento (vale a dire 300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del primo anno di età di vita del figlio);
- o di padri lavoratori che si dimettono nell’ambito della durata del congedo di paternità e fino al compimento del primo anno di vita del figlio.
Nei casi visti, laddove vi siano gli altri requisiti, le dimissioni non impediscono l’accesso al diritto all’indennità di disoccupazione agricola. Si tratta di una deroga alla regola generale sulle dimissioni e l’accesso agli ammortizzatori sociali conseguenti, ben comprensibile se consideriamo che si tratta di lavoratori neo-genitori.
Analogamente non vi sono ostacoli al riconoscimento ed erogazione della disoccupazione agricola, anche a favore di chi si dimette per giusta causa - come già d’altronde accade per la Naspi. Tra le ipotesi di giusta causa di dimissioni abbiamo il mobbing, il mancato pagamento della retribuzione e lo spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che vi siano motivi tecnici, organizzativi e produttivi.
Non solo. L’indennità di disoccupazione agricola può essere assegnata ai lavoratori dell’agricoltura, licenziati per ragioni disciplinari. Questo perché in tal caso la cessazione dal lavoro non può essere considerata come evento dal quale scaturisce la disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non è conseguenza automatica della violazione disciplinare, ma è sempre rimessa alla libera volontà e valutazione dell’azienda.
Tempistiche per la domanda
Attenzione anche alla data entro la quale richiedere la disoccupazione agricola. La domanda deve essere presentata tra il primo gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno posteriore a quello nel quale il lavoratore è divenuto disoccupato - pena la decadenza dal diritto alla prestazione.
Pertanto, è molto importante ricordare che, per l’attività svolta nel 2023, la domanda andava presentata entro il 2 aprile di quest’anno, generalmente la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno, ma nel 2024 si è trattato di giorni festivi e quindi il termine è slittato.
Infine, onde conseguire l’indennità di disoccupazione agricola, il lavoratore agricolo dovrà fare domanda online all’Inps con il servizio dedicato e usando le consuete credenziali di accesso:
- Spid di livello 2 o superiore;
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Altrimenti, oltre alla procedura online, la prestazione potrà essere richiesta con il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (senza spese) oppure al numero 06 164164 da rete mobile. Si può fare richiesta della disoccupazione agricola con il supporto dei patronati.
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