Individuati tutti i settori e le professioni in cui è presente un livello di disparità tra uomo-donna superiore al 25%. Ecco quando è possibile fruire dei bonus assunzioni.
Disparità uomo-donna: quali sono i settori e le professioni agevolate con i bonus per le assunzioni?
La domanda ha trovato risposta nel Decreto Interministeriale (MLPS-MEF) n. 371 del 25 novembre 2019, pubblicato il 26 novembre 2019 nella sezione “Notizie” del portale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Decreto, in particolare, individua - per l’anno 2020 - i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo.
Ma perché questo dato è importante? Ebbene, gli incentivi contributivi previsti dalla cd. “Riforma Fornero” (art. 4, co. da 8 a 11 della L. n. 92/2012) sono erogati in favore di lavoratori che versano in particolari condizioni di difficoltà, tra cui rientrano appunto donne di ogni età con professione o di un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale e di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
I settori e le professioni agevolate dai bonus assunzioni sono rispettivamente contenuti nelle tabelle A e B che si trovano in allegato al predetto Decreto Interministeriale.
Andiamo quindi in ordine e vediamo quando è possibile fruire dell’agevolazione contributiva prevista dalla Riforma Fornero.
Disparità uomo-donna: settori agevolati dal bonus assunzioni Legge Fornero
I settori agevolati, ossia dove il tasso di disparità uomo-donna è superiore al 25%, sono: l’agricoltura, l’industria e i servizi.
In particolare, la percentuale è pari al:
- 47,3% nel comparto agricoltura;
- 84,2% nel comparto costruzioni;
- 73,1% nel comparto acqua e gestioni rifiuti;
- 69,6% nel comparto industria estrattiva;
- 46,5% nel comparto industria manifatturiera;
- 46% nel comparto energetica;
- 56,3% nel comparto trasporto e magazzinaggio;
- 38,8% nel comparto informazione e comunicazione;
- 30,1% nel comparto servizi generali della P.A..
Si precisa, sul punto, che il tasso di disparità medio è stato rilevato - per l’anno 2018 - in misura pari al 9,3%.
Disparità uomo-donna: professioni agevolate
Per quanto concerne, invece, le professioni agevolate in cui è possibile godere dell’agevolazioni contributiva, a titolo esemplificativo troviamo:
- i conduttori dei veicoli, di macchinari mobili di sollevamento (96,8%);
- i sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate (96,7%);
- gli artigiani e operai specializzati dell’industria, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici (95,4%);
- la truppa delle forze armate (90%);
- i conduttori di impianti industriali (89,7%).
Disparità uomo-donna: importo e durata del bonus assunzioni
I lavoratori che rientrano in uno dei predetti parametri, possono essere assunti da parte delle imprese con un’agevolazione contributiva, pari al 50%.
Si tratta dell’incentivo (ancora in vigore) introdotto nel 2013 dall’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero con la L. n. 92/2012. All’art. 4, co. da 8 a 11 è previsto che l’agevolazione spetta a:
- uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Si precisa, inoltre, che l’incentivo spetta sia per le assunzioni a tempo indeterminato che per le assunzioni a tempo determinato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Infine, la durata dell’incentivo è correlata alla durata stessa dell’assunzione. Quindi:
- in caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per 18 mesi;
- in caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a 12 mesi.
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