Il distacco presuppone che il datore di lavoro per soddisfare un proprio interesse metta uno o più lavoratori a diposizione di un altro soggetto. Esistono però una serie di errori da evitare. Quali?
Disciplinato dall’articolo 30 del Decreto legislativo 10 settembre 1973 numero 276 il distacco si concretizza quando il datore di lavoro (distaccante) pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
In queste situazioni si realizza un cambio nell’esercizio del potere direttivo dal momento che il dipendente interessato viene assegnato ad un altro datore di lavoro con contestuale assoggettamento al comando ed al controllo dello stesso.
La gestione del distacco si complica dal momento che la titolarità del rapporto resta in capo al datore di lavoro distaccante. Sempre al medesimo dev’essere ricondotto l’interesse al distacco. [...]
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