La donazione rimuneratoria è un tipo speciale di donazione; può essere fatta per riconoscenza o per particolari meriti di chi la riceve. Vediamo come funziona, le regole e i limiti a cui è sottoposta.
Cosa si intende con “donazione rimuneratoria”?
È un particolare tipo di donazione, caratterizzato da specifici requisiti richiesti dalla legge.
Essa presenta aspetti differenti dalla donazione ordinaria, ossia da quel contratto con cui una persona (donante) trasferisce a un’altra (donatario) parte del proprio patrimonio senza ricevere alcun corrispettivo (art. 769, c.c.).
Nella donazione rimuneratoria, infatti, questo trasferimento di ricchezza avviene sulla base di specifici motivi che nella donazione, per così dire, “classica” non sono presenti.
Vediamo ora, nel dettaglio, cosa si intende con donazione rimuneratoria, come funziona e quali sono le regole e i limiti previsti dalla legge.
leggi anche
Donazione immobiliare: le regole da seguire
Guida alla donazione rimuneratoria
Cos’è la donazione rimuneratoria?
La donazione rimuneratoria è definita dal Codice civile come quella “liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione” (art. 770, c.c.).
Quindi, a differenza della semplice donazione (art. 769, c.c.), quella rimuneratoria presuppone che l’atto di liberalità venga eseguito per determinati motivi.
In particolare, in base al motivo che spinge il donante a effettuare la donazione, si possono distinguere tre tipi di donazione rimuneratoria:
- la donazione per riconoscenza;
- la donazione per meriti del donatario;
- la donazione per speciale rimunerazione.
1) La donazione per riconoscenza
È la prima ipotesi prevista dall’art. 770, c.c.: è una donazione fatta per puro spirito di gratitudine nei confronti del donatario, per atti da lui compiuti in passato o per atti che compierà in futuro a beneficio del donante.
Un esempio di questo tipo di donazione è quella effettuata a favore di qualcuno che ci ha salvato la vita da un pericolo o perché, in passato, ci ha donato a sua volta qualcosa.
Siamo di fronte a una donazione fatta con l’intento di manifestare riconoscenza per un’azione positiva compiuta nei nostri confronti in passato.
Come in tutte le donazioni, anche nella donazione per riconoscenza ciò che conta è lo spirito con cui essa è fatta, ossia lo spirito di liberalità.
Colui che trasferisce gratuitamente il bene, inoltre, deve avere la consapevolezza di non esservi in alcun modo obbligato, trattandosi di un atto rimesso alla sua libera volontà.
2) La donazione per meriti del donatario
Questo secondo tipo di donazione rimuneratoria si realizza quando la donazione è eseguita nei confronti di persone che hanno determinati meriti, riconosciuti dalla collettività, e in virtù di tali meriti.
Si pensi al soggetto che riceve una donazione per aver compiuto un’azione eroica, ad esempio, scongiurando un grave pericolo per la comunità.
Egli ha dunque compiuto un’azione riconosciuta come particolarmente meritevole a livello sociale e, per tale motivo, viene “apprezzato” attraverso la donazione.
A differenza della donazione per riconoscenza, in questo caso non è strettamente necessario che il donante abbia ricevuto un vantaggio diretto dall’azione meritevole: egli compie l’atto di liberalità al solo scopo di manifestare ammirazione per l’operato del donatario.
Simili donazioni vengono spesso effettuate a favore di soggetti che operano nel sociale o nel mondo della ricerca scientifica; in ambiti, quindi, che hanno rilevanza per la collettività.
3) La donazione per speciale rimunerazione
È la tipica donazione fatta al medico (o ad altro professionista) in aggiunta al suo onorario, con l’intento di manifestare particolare apprezzamento per la sua opera professionale.
Questa donazione ha dunque lo scopo di “remunerare” qualcuno per un servizio reso e che è stato particolarmente apprezzato, pur non essendo previsto alcun obbligo in tal senso.
Anche qui, ciò che muove il donante è lo spirito di liberalità e la totale libertà nel compimento dell’atto.
Regole e limiti della donazione rimuneratoria
Abbiamo visto cos’è e come funziona la donazione rimuneratoria. Ma quali sono le regole e i limiti? Vediamoli qui di seguito.
Per essere valida la donazione rimuneratoria deve rispettare le forme previste dalla legge.
Come tutte le donazioni, infatti, anche la donazione rimuneratoria deve essere fatta per atto pubblico ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni, pena la sua nullità (art. 782, c.c.).
È dunque necessaria l’assistenza di un notaio, che rediga l’atto di donazione conferendogli la forma dell’atto pubblico.
Inoltre, quando la donazione ha per oggetto beni mobili, sarà necessario descriverli dettagliatamente, indicandone il valore nell’atto o in un documento a esso allegato.
La donazione rimuneratoria, infine, deve essere accettata dal donatario: trattandosi di un contratto, per la sua validità è necessario l’accordo delle parti.
Quanto ai suoi limiti, oltre a dover rispettare le caratteristiche già viste per essere considerata tale (spirito di liberalità, gratuità dell’atto ed esistenza di particolari motivi che spingono il donante a effettuarlo) la donazione rimuneratoria, a differenza della donazione ordinaria:
- non può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza dei figli (art. 805, c.c.);
- implica che il donante sia tenuto alla garanzia per l’evizione entro i limiti della prestazione ricevuta (art. 797, c.c.);
- comporta l’esonero del donatario dall’obbligo di prestare gli alimenti al donante (art. 437, c.c.).
Quindi, anche se il donatario, successivamente alla donazione, compie un’azione grave ai danni del donante (art. 463, c.c.) manifestando ingratitudine nei suoi confronti, la donazione rimuneratoria rimarrà tale e non sarà revocabile.
Allo stesso modo, anche di fronte a eventuali necessità di figli nati successivamente all’atto di donazione, questo non potrà essere revocato: il donante non potrà pretendere la restituzione del bene per destinarlo alle esigenze dei figli; cosa che, per la donazione ordinaria, è sempre possibile (art. 800, c.c.).
Quanto alla garanzia per evizione, si tratta di una speciale garanzia, generalmente prevista a carico del venditore nei contratti di compravendita, ma che in questo caso si applica alla donazione proprio perché caratterizzata da motivi “rimuneratori”.
In buona sostanza, con questa garanzia il donante garantisce che il bene donato non sarà reclamato da terzi, in caso contrario, obbligandosi al risarcimento del danno entro i limiti di valore della prestazione da lui, a sua volta, ricevuta.
In questo tipo di donazione, infine, il donatario non è tenuto a prestare gli alimenti al donante.
Ciò significa che, anche in caso di stato di bisogno del donante che sia privo di mezzi di sostentamento, il donatario, a differenza di quanto avviene nella donazione ordinaria, non sarà obbligato a fornirgli assistenza economica.
La liberalità d’uso
Abbiamo visto, finora, quali sono le principali caratteristiche per definire un atto come donazione rimuneratoria.
In alcuni casi, però, è difficile distinguere questo tipo di donazione da altre ipotesi simili.
Prendiamo il caso classico del cesto natalizio o della bottiglia di vino regalata ogni anno al medico, all’avvocato, al professore, ecc.: siamo in presenza di una donazione rimuneratoria? In effetti, non è così.
Si tratta, infatti, di ciò che il Codice civile definisce “ liberalità d’uso”. In particolare, secondo il comma 2 dello stesso articolo 770:
“Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi”.
Ebbene, in questi casi, trattandosi di atti compiuti per adeguarsi a determinati usi - ovvero a regole di comportamento non scritte - manca il motivo della donazione rimuneratoria: la volontà di donare per particolare gratitudine o riconoscenza.
In altre parole, chi effettua l’atto, in questo caso, lo fa soltanto per rispettare una prassi sociale (“perché così si usa”).
© RIPRODUZIONE RISERVATA