Vuoi ottenere uno sgravio Inps ma il Durc è negativo? Ecco una guida che ti aiuterà a capire perché è importante il documento unico di regolarità contributiva.
L’articolo 1 comma 1175 della legge numero 296/2006 ha disposto che i benefici normativi e contributivi previsti dalla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso da parte dei datori di lavoro del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc).
Restano fermi gli altri obblighi di legge e «il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
Il ministero del Lavoro, intervenendo con la Circolare numero 5/2008, ha chiarito che nel concetto di «beneficio» rientrano tutte quelle fattispecie che prevedono un trattamento agevolato tale da ridurre o eliminare completamente determinati costi a carico del datore di lavoro.
Dal punto di vista contributivo, sono legati al possesso del Durc gli sgravi che rappresentano un abbattimento dell’aliquota ordinaria. Si pensi, ad esempio, alle agevolazioni per l’assunzione di:
- giovani under 30;
- ultracinquantenni disoccupati da oltre 12 mesi;
- beneficiari del Reddito di Cittadinanza;
senza citare tutte le altre tipologie di sgravi, per le quali la norma istitutiva o la circolare Inps indica, tra i requisiti di spettanza, proprio il possesso del Durc.
Non rientrano, tuttavia, nella categoria appena citata i regimi di sottocontribuzione che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima etc.), territori (ad esempio zone montane o a declino industriale) o tipologie contrattuali (vedi l’apprendistato), dove l’abbattimento degli oneri in capo al datore di lavoro costituisce l’ipotesi ordinaria.
A decorrere dal 1° luglio 2015, peraltro, la procedura di richiesta del Durc avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale (cosiddetto «Durc on-line»).
In sostanza, chiunque ne abbia interesse, può ottenere, con un semplice click, l’attestazione della regolarità contributiva dell’impresa nei confronti di Inps, Inail e Casse edili.
Analizziamo in dettaglio come chiedere il Durc e quali effetti ha sulle agevolazioni contributive.
Chi può ottenere il Durc?
I soggetti abilitati a effettuare la verifica sulla regolarità contributiva sono:
- le realtà di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del dpr numero 207/2010, tra cui si citano stazioni appaltanti, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, amministrazioni aggiudicatrici;
- gli organismi di attestazione Soa;
- le amministrazioni pubbliche concedenti, in materia di verifica di idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- le amministrazioni pubbliche procedenti, in concessionari e i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del dpr numero 445/2000;
- l’impresa o il lavoratore autonomo, in relazione alla propria posizione contributiva ovvero, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo, chiunque vi abbia interesse;
- banche e intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell’articolo 9 decreto legge numero 185/2008.
Come viene attivata la verifica?
La verifica sul possesso del Durc è effettuata dai soggetti interessati, in possesso delle credenziali necessarie, attraverso un’unica interrogazione degli archivi Inps, Inail e Casse edili.
L’attività in questione (richiesta del Durc) può essere svolta direttamente dall’interessato o delegata a un professionista ai sensi dell’articolo 1 legge numero 12/1979.
Per richiedere il Durc è necessario collegarsi ai portali di Inps («inps.it») e Inail («inail.it») in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns.
Per essere certi in ogni caso di trovare velocemente il servizio online, è sufficiente digitare nei principali motori di ricerca «Durc Inps» o «Durc Inail».
Che dati ha il Durc?
Il Durc si presenta come un documento in formato pdf non modificabile e contenente:
- la ragione sociale o la denominazione, il codice fiscale e la sede legale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
- l’iscrizione a Inps, Inail e, ove previsto, alle Casse edili;
- la dichiarazione di regolarità;
- il numero identificativo, la data di verifica e quella di fine validità del Durc.
Per quanto riguarda la data di scadenza, il documento ha una validità di 120 giorni dall’effettuazione della verifica. Eventuali successive richieste di Durc inoltrate all’interno del periodo di 120 giorni non permettono di avere un nuovo documento di regolarità contributiva, ma riproducono il medesimo Durc in corso di validità.
Quando viene rilasciato il Durc?
La regolarità contributiva, requisito indispensabile per il rilascio del Durc, riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione a:
- lavoratori subordinati;
- collaboratori coordinati e continuativi;
oltre ai pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese precedente quello in cui la verifica è effettuata (a patto che sia spirato anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive).
Non sono comunque ostative al riconoscimento della regolarità contributiva, le seguenti ipotesi:
- rateizzazioni concesse da Inps, Inail, Casse edili o dagli Agenti della riscossione, in ottemperanza alle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione, per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l’ipotesi di cui all’articolo 24, comma 3, dlgs. numero 46/1999;
- crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento e dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario;
- in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile (a tal proposito non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna Gestione in cui l’omissione si è determinata, che risulti pari o inferiore ad euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge).
Cosa fare se non viene rilasciato il Durc?
In assenza di regolarità contributiva, l’Inps, l’Inail e le Casse edili trasmettono via Pec all’interessato un invito a regolarizzare. Quest’ultimo contiene un’indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
Il destinatario ha 15 giorni di tempo dalla notifica dell’invito per procedere alla regolarizzazione.
L’invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche ed ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il periodo di 15 giorni e, comunque, per un arco di tempo non superiore a 30 giorni dall’interrogazione.
A fronte della regolarizzazione, nel rispetto del termine di 15 giorni, viene rilasciato il Durc in formato «pdf».
In caso contrario, decorsa inutilmente la scadenza, la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione, con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.
Durc negativo. Come comportarsi con le agevolazioni?
Nel corso dei periodi in cui l’azienda è priva di un Durc regolare, la stessa non ha titolo per fruire dei benefici contributivi.
Pertanto, gli sgravi (per i quali è necessaria la regolarità negli adempimenti Inps, Inail e Casse edili) non potranno essere applicati nel calcolo delle somme dovute all’Istituto.
Sul punto la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 18 luglio 2017 numero 3 ha precisato che l’assenza del Durc «chiaramente determina il mancato godimento dei benefici» in favore dell’intera compagine aziendale «per il relativo periodo», come «del resto già chiarito dal ministero del Lavoro con risposta a interpello n. 33/2013, secondo la quale una volta esaurito il periodo di non rilascio del Durc l’impresa potrà evidentemente tornare a godere di benefici normativi e contributivi».
Durc negativo. Come opera l’Inps?
In presenza di un Durc negativo, l’Inps, a seguito degli opportuni controlli, recupera le eventuali somme indebitamente godute dall’azienda a titolo di sgravi non spettanti.
Sul tema si segnala la sentenza del 9 settembre 2021 numero 3636 del Tribunale di Roma, riguardante una controversia tra l’Inps e un consorzio destinatario di una serie di avvisi di addebito riguardanti i versamenti contributivi da aprile 2016 a luglio 2018.
Dal momento che il Durc negativo risaliva all’anno 2018, il Tribunale ha accolto l’opposizione del consorzio, sulla base del fatto che l’irregolarità contributiva ha come unica conseguenza l’impossibilità per l’azienda di fruire degli sgravi contributivi solo per il futuro.
Secondo questa interpretazione, il mancato rilascio del Durc non legittima il recupero di sgravi fruiti prima che l’irregolarità venisse accertata.
Sempre il Tribunale di Roma è giunto alla medesima conclusione con la sentenza dell’11 marzo 2022 numero 66. In tal caso è stato ritenuto illegittimo il recupero delle agevolazioni per un periodo anteriore (da giugno 2015 a maggio 2018) a quello in cui è stato emesso il Durc negativo (giugno 2019).
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