Superbonus, la definizione di accesso autonomo indipendente è stata modificata dalla legge di conversione del decreto Agosto: vediamo cos’è cambiato per gli edifici unifamiliari e per gli appartamenti funzionalmente indipendenti al piano terra dei condomini.
Superbonus 110% per gli appartamenti al piano terra e per le abitazioni unifamiliari: la definizione di accesso autonomo indipendente in un primo momento condizionava l’applicazione dell’agevolazione, ma la legge di conversione del decreto Agosto è intervenuta ammorbidendone i parametri.
Le definizioni sia dell’Agenzia delle Entrate che del decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico sui requisiti tecnici, sono più restrittive di quelle del decreto Rilancio, il provvedimento con cui ecobonus e sismabonus al 110% sono “nati”.
La definizione del Mise e dell’Agenzia delle Entrate chiudeva le porte della super agevolazione agli appartamenti funzionalmente indipendenti che si trovano al piano terra dei condomini.
Durante la fase di conversione in legge del decreto Agosto si è deciso di intervenire, rendendo di fatto l’applicazione del superbonus molto più ampia.
Superbonus appartamenti al piano terra: l’accesso autonomo indipendente
Continuano le novità relative al superbonus, che sembra diventerà una misura se non strutturale quantomeno prorogata per qualche anno, così da dare più tempo ai contribuenti di fare i lavori in casa quasi a costo zero.
L’agevolazione, resa vantaggiosa dalla possibilità di optare per lo sconto in fattura o alla cessione del credito o alla detrazione in 5 anni, in un primo momento ha rischiato una restrizione dei beneficiari.
Nel mirino, in particolare, gli appartamenti al piano terra dei condomini: sia la circolare n. 24/E dell’8 agosto dell’Agenzia delle Entrate che il decreto requisiti del Mise (ancora non ufficialmente in vigore) definiscono per tali unità immobiliari i due elementi imprescindibili per accedere all’agevolazione:
- essere funzionalmente indipendente;
- con uno o più accessi autonomi dall’esterno.
La circolare n. 24/E delle Entrate e il decreto Mise sostengono che l’accesso autonomo dall’esterno comporti, per l’unità immobiliare, almeno:
“un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva.”
Tali requisiti vengono confermati anche da una successiva risposta all’interpello delle Entrate sulle villette a schiera.
Superbonus: la definizione di accesso autonomo indipendente
La legge di conversione del decreto Agosto è intervenuta sulla definizione di “accesso autonomo indipendente” modificandola come segue:
“per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.”
In questo modo si aprono le porte della super agevolazione anche agli appartamenti al piano terra o al piano rialzato.
La conferma riguardo gli edifici unifamiliari all’interno dei condomini è arrivata anche con la risposta all’interpello n. 524 del 4 novembre 2020, con cui l’Agenzia delle Entrate sottolinea che è irrilevante l’affaccio su strada pubblica o privata: il requisito risulta rispettato anche quando si è in presenza di accesso anche da cortile/passaggio comune che affaccia su strada.
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