Il 15 aprile è la scadenza per l’invio della comunicazione della cessione del credito o dello sconto in fattura, sia per il superbonus 110% che per i bonus casa ordinari. Di seguito istruzioni e modulo.
La comunicazione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per i lavori relativi al superbonus 110% o a uno dei bonus casa ordinari va effettuata entro la scadenza del 15 aprile 2021.
Il termine ultimo è stato prorogato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo.
Entro il 15 aprile vanno inviate anche le dichiarazioni sostitutive o di annullamento relative alle spese sostenute nel 2020.
La cessione del credito è uno dei modi -assieme allo sconto in fattura o alla detrazione in dichiarazione dei redditi- con cui si può usufruire dell’agevolazione.
La cessione del credito è con ogni probabilità la scelta più frequente tra i contribuenti interessati ai lavori in casa “potenziati” dal decreto Rilancio, tenendo in considerazione che per lo sconto in fattura l’azienda deve essere d’accordo e la detrazione un’opzione non fattibile per gli incapienti.
Le istruzioni per la comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate sono contenute nel provvedimento del 12 ottobre, che ha aggiornato il modulo e le specifiche tecniche contenute nel precedente provvedimento dell’8 agosto.
Ma come si effettua questa comunicazione e cosa cambia tra condomini e abitazioni unifamiliari?
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A partire dal 15 ottobre 2020 è possibile inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione della cessione del credito d’imposta maturato non solo per i lavori del superbonus, ovvero miglioramento della classe energetica e riduzione del rischio sismico, ma anche per gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio;
- impianti fotovoltaici;
- colonnine di ricarica.
Il nuovo modulo per la comunicazione della cessione del credito, denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” è stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate insieme al provvedimento del 12 ottobre 2020.
Il provvedimento, oltre al nuovo modulo da utilizzare, aggiorna le istruzioni da seguire e le specifiche tecniche.
Per quanto riguarda le date da tenere in considerazione, ricordiamo che il 15 aprile 2021 è la scadenza per inviare la comunicazione.
È possibile anche sostituire o annullare la comunicazione inviata. La sostituzione o l’annullamento vanno richiesti sempre entro il 15 aprile di quello di invio della comunicazione da sostituire/annullare.
Tutte le indicazioni da seguire si trovano nelle specifiche tecniche.
Ecobonus 110% e non solo: chi invia la comunicazione di cessione del credito?
La comunicazione per la cessione del credito si effettua utilizzando la procedura telematica disponibile nell’area riservata dei siti Entratel/Fisconline.
Il percorso da seguire è il seguente: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare / Comunicazione opzione cessione/sconto – ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari).
A questo punto è bene fare una distinzione: per i bonus casa “ordinari” e per gli interventi sulle singole unità immobiliari, a effettuare la comunicazione deve essere il beneficiario della detrazione o un intermediario abilitato.
La comunicazione per il superbonus invece può essere effettuata solo da chi ha rilasciato il visto di conformità.
Per quanto riguarda i lavori in condominio, la comunicazione che riguarda i bonus casa ordinari va inviata dall’amministratore o da un condòmino incaricato.
Per gli interventi ammessi al superbonus 110%, invece, la comunicazione può essere effettuata dall’amministratore di condominio (da solo o tramite un intermediario) o da chi ha rilasciato il visto di conformità.
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