Ecobonus 110%, lavori sulla vetrata esclusi dall’agevolazione

Rosaria Imparato

3 Novembre 2020 - 17:38

Ecobonus 110%, i lavori sulla vetrata (anche se non rimovibile o che non può essere aperta) non rientrano tra quelli agevolabili. I dettagli sulla definizione di superficie opaca si trovano nella risposta all’interpello n. 521, che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 3 novembre 2020.

Ecobonus 110%, lavori sulla vetrata esclusi dall’agevolazione

Ecobonus 110%, i lavori sulla vetrata sono esclusi dagli interventi agevolabili dal superbonus.

I chiarimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate, che nella risposta all’interpello n. 521 del 3 novembre 2020 fornisce delucidazioni in merito alla definizione di “superficie opaca”.

L’istante ritiene che le pareti verticali della facciata esterna dell’immobile, costituite da vetrate non rimuovibili e che non possono essere aperte, possano considerarsi «opache», e di conseguenza possano usufruire dell’agevolazione prevista dal decreto Rilancio.

L’Agenzia delle Entrate ripercorre la normativa e dà, invece, un parere negativo, escludendo gli interventi sulle vetrate da quelli agevolabili: vediamo perché.

Ecobonus 110%, lavori sulla vetrata esclusi dall’agevolazione

Continuano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul superbonus 110%: nella risposta all’interpello n. 521, pubblicata il 3 novembre 2020, viene affrontato il tema dei lavori sulle vetrate.

Risposta AdE all’interpello n. 521 del 3 novembre 2020
Superbonus - sostituzione delle pareti esterne dell’immobile, costituite in prevalenza da vetrate, con una parete in muratura - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

L’istante è proprietario di un immobile in un condominio, e ha intenzione di effettuare lavori sulle pareti esterne che costituite in prevalenza da vetrate «non rimuovibili e che non possono essere aperte».

L’intervento che l’istante vorrebbe effettuare prevede la sostituzione delle vetrate con una parete in muratura: così si avrebbe l’isolamento termico delle superfici vetrificali, col conseguente miglioramento di due classi energetiche (requisito minimo per avere accesso all’ecobonus 110%).

Secondo l’istante non c’è una precisa definizione di “superficie opaca”, e dunque chiede all’Agenzia delle Entrate se l’intervento che intende avviare sulle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio sia agevolabile o meno.

L’Agenzia delle Entrate ripercorre la normativa del decreto Rilancio e non si trova d’accordo con l’istante sulla mancanza di definizione di superficie opaca: vediamo perché.

Ecobonus 110%, vetrate no ammesse: chiarimenti sulla definizione di “superficie opaca”

Per rispondere all’istante l’Agenzia delle Entrate ha ripercorso la normativa, soffermandosi sul profilo oggettivo.

Nell’ambito degli interventi trainanti il superbonus 110% spetta, secondo l’articolo 119 del decreto Rilancio, comma 1 lettera a):

“interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.”

Dunque, il superbonus spetta per i lavori sulle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, e non per gli altri elementi costituenti l’involucro edilizio.

Il fatto che le vetrate dell’istante non siano removibili, quindi, non costituisce un fattore rilevante, perché tali pareti non rientrano tra quelle agevolabili per definizione.

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