Ecobonus 110%, novità sull’asseverazione: può essere rilasciata solo da un tecnico abilitato e iscritto all’Ordine o a un Collegio. Vediamo quali sono i requisiti, le regole e gli adempimenti da rispettare per non incorrere nelle sanzioni. Ecco inoltre le anticipazioni su come si svolgeranno i controlli Enea sulla regolarità delle asseverazioni.
Ecobonus 110%, chi rilascia l’asseverazione e quali sono le regole e i requisiti da rispettare?
Il decreto Rilancio ha fornito una prima parte di chiarimenti, ma sono i decreti attuativi Mise a dover dare tutte le istruzioni.
Il 29 luglio 2020 il ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli ha annunciato che sono stati approvati due decreti attuativi: un altro tassello nella normativa legata al superbonus 110%.
Il superbonus, lo ricordiamo, si può richiedere per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico fatti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
I profili normativi delle due agevolazioni sono diversi: mentre per l’ecobonus il miglioramento energetico di almeno due classi (o il raggiungimento della classe più alta possibile) è il requisito minimo per accedere all’incentivo, non è così per il sismabonus.
Ecobonus 110%, chi rilascia l’asseverazione?
Il perimetro normativo dell’ecobonus 110% sta prendendo forma, e considerato che è in vigore dal 1° luglio scorso ma ancora non è pienamente operativo, c’è solo da sbrigarsi.
Sono vari infatti gli adempimenti da portare a termine per poter usufruire del bonus: il decreto Rilancio ha stabilito che l’asseverazione tecnica è necessaria per lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Il decreto attuativo del Mise prevede che il tecnico abilitato appartenga a un Ordine o a un Collegio: viene esplicitata la richiesta di apposizione del timbro professionale attestante che sia iscritto all’Albo professionale e di svolgimento della libera professione.
Di conseguenza, sembra che siano esclusi i certificatori energetici che non sono iscritti a nessun Ordine.
Ecobonus 110%: i requisiti dell’asseverazione e cosa contiene
L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato iscritto a un Ordine o a un Collegio deve essere rilasciata per certificare il rispetto dei requisiti previsti dal decreto Rilancio per accedere all’agevolazione e la congruità delle spese sostenute.
La dichiarazione del massimale della polizza di assicurazione professionale sottoscritta dal professionista è parte integrante dell’asseverazione stessa. Il massimale della polizza deve essere adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi.
Non sono valide le polizze di assicurazione stipulate con imprese extracomunitarie o con sede legale e amministrazione centrale in uno Stato fuori dall’UE o non aderente allo Spazio economico europeo.
Il decreto asseverazioni (la cui approvazione è stata annunciata ieri dal ministro Mise Patuanelli, insieme al decreto con i requisiti tecnici) riporta due format:
- il primo, per l’asseverazione a fine lavori (sempre necessaria);
- il secondo, per quella redatta a stato avanzamento lavori.
Ecobonus 110%: gli adempimenti dell’asseverazione e i controlli dell’Enea
Il tecnico abilitato dovrà trasmettere in via telematica le asseverazioni tramite un portale apposito (che ancora non è stato istituito). Ad avvenuta trasmissione, il sistema rilascia una ricevuta, contenente un codice univoco identificativo.
Il tecnico dovrà stampare il modello compilato, firmarlo in ogni pagina e timbrare la pagina finale con il timbro professionale, digitalizzare il tutto e inviarlo a Enea entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori (se l’asseverazione fa riferimento alla fine degli interventi).
Sarà l’Enea a effettuare controlli automatici per verificare che tutti i documenti siano stati caricati sul portale. Nello specifico, Enea dovrà verificare che ci sia un’apposita dichiarazione per:
- la sussistenza dei requisiti soggettivi del beneficiario;
- la rispondenza di tutti gli interventi ai requisiti tecnici previsti;
- la sussistenza dei requisiti dell’edificio;
- la congruità degli interventi rispetto ai costi specifici;
- la corretta e completa compilazione e datazione dell’asseverazione;
- la presenza della polizza professionale, con adeguato massimale di copertura.
Terminati i controlli con esito positivo, Enea rilascerà la ricevuta informatica, con tanto di codice identificativo della domanda.
Se l’asseverazione si riferisce a uno stato di avanzamento dei lavori, il tecnico abilitato dovrà rilasciare una dichiarazione che asseveri il rispetto dei requisiti tecnici previsti, degli Ape preliminari e dalle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati.
In caso di esito positivo della verifica Enea rilascia la ricevuta informatica del codice identificativo della domanda, evidenziando la caratteristica di “stato di avanzamento lavori”. Se invece l’asseverazione si riferisce ai lavori conclusi, verrà evidenziata la caratteristica “intervento realizzato”.
Tra l’asseverazione di stato avanzamento lavori e quella di chiusura degli stessi non possono passare più di 48 mesi: in questo caso, Enea comunica la mancata conclusione dei lavori all’Agenzia delle Entrate.
Enea farà dei controlli a campione sulla regolarità delle asseverazioni su almeno il 5% dei documenti trasmessi. Le sanzioni per le asseverazioni infedeli verranno irrogate dal Mise, e arrivano fino a 15.000 euro per ogni attestato falso rilasciato.
Infine, l’iter per la pubblicazione del decreto sulle asseverazioni sarà più veloce di quello sui requisiti tecnici, in quanto non necessita del concerto con altri ministeri: non resta che attendere, così come per la piattaforma per la cessione del credito.
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