Le sanzioni per i documenti falsi relativi al superbonus arrivano fino a 15mila euro, e anche per il visto di conformità sono previste multe da 258 a 2.582 euro.
Superbonus 110%, a quali sanzioni va incontro chi rilascia documenti o attestati falsi? Grazie al meccanismo di funzionamento del superbonus (con cessione del credito o sconto in fattura se l’azienda è d’accordo, altrimenti tramite detrazione in 4 anni in dichiarazione dei redditi per i lavori sostenuti dal 1° gennaio 2022) la misura è senza dubbio tra le più convenienti nel panorama delle agevolazioni fiscali.
Anche con le novità che entreranno in vigore nel 2023, quando l’aliquota del superbonus scenderà al 90%, il superbonus rimane tra le agevolazioni più redditizie per i cittadini. Per avere accesso al superbonus bisogna però essere in possesso di determinati requisiti, che vanno certificati e documentati.
Attenzione, però, ai falsi attestati o alle dichiarazioni infedeli: le sanzioni previste dal decreto Rilancio sono molto severe.
Per ottenere il 110% è necessario ottenere vari documenti, come l’Ape (Attestato di Prestazione Energetica) e il visto di conformità.
L’Agenzia delle Entrate e il Ministero per lo Sviluppo Economico controllano la veridicità dei dati contenuti nei suddetti documenti, oltre a verificare che i richiedenti siano in possesso dei requisiti che danno diritto all’agevolazione del 110%.
In caso di dichiarazioni false, non solo si decade dal beneficio, ma si va incontro a pesanti sanzioni, fino alle conseguenze penali.
Superbonus 110%, sanzioni fino a 15.000 euro per i falsi attestati
Il superbonus 110% è valido per i lavori di miglioramento della classe energetica e riduzione del rischio sismico. Per avere accesso all’agevolazione bisogna però essere in possesso dei documenti necessari.
Il problema è che, come sempre, fatta la legge e trovato l’inganno. La denuncia è arrivata già nel 2021 da Federcontribuenti: l’allarme riguardava moltissime società che vendono certificati energetici fasulli.
In cosa si incappa quando si sceglie una soluzione del genere? Le conseguenze non sono banali: sanzioni salate, perdita dei benefici e illecito penale.
Il decreto Rilancio prevede infatti sanzioni dove il fatto costituisca reato. Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli verrà applicata una sanzione amministrativa da 2mila fino a 15mila euro, per ciascun documento falso reso: sarà il Ministero dello Sviluppo Economico a vigilare.
Superbonus 110% e documenti falsi: recupero delle somme dall’Agenzia delle Entrate
In caso di mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto all’ecobonus 110%, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle somme corrispondenti alla detrazione non spettante.
Non solo: l’importo che l’Amministrazione Finanziaria recupererà sarà maggiorato con l’applicazione di interessi e sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate, quindi, controllerà tutta la documentazione presentata dal contribuente, e in mancanza dei requisiti le sanzioni scattano sia nei confronti del contribuente, sia verso i fornitori, qualora venisse riscontrato il “concorso in violazione” insieme al cliente.
Visto di conformità e superbonus: le istruzioni dei commercialisti
Le istruzioni da seguire in merito all’apposizione del visto di conformità si trovano nella check list aggiornata dai commercialisti il 19 aprile 2021.
Oltre ai controlli da effettuare, e al fatto che i commercialisti debbano svolgere un’attività di verifica formale e non di merito, il nuovo documento dedica uno specifico paragrafo anche al regime sanzionatorio a cui i professionisti vanno incontro in caso di visto di conformità infedele.
Nel dettaglio, la sanzione amministrativa va dai 258 a 2.582 euro.
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Nei casi più gravi potrà essere disposta la sospensione cautelare dell’attività di assistenza fiscale o persino la revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Per quanto riguarda le sanzioni di cui parla il decreto Rilancio, quelle dai 2mila a 15mila euro per ogni documento falso, la check list del 19 aprile specifica che queste non sono applicabili al soggetto che rilascia il visto di conformità, poiché tali sanzioni si riferiscono al tecnico che rilascia le asseverazioni e attestazioni.
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