Ecobonus 110% di vasta portata: anche inquilini e partite IVA tra i beneficiari

Rosaria Imparato

27/07/2020

Ecobonus 110%, la guida dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 24 luglio fornisce maggiori dettagli sui beneficiari. Il superbonus diventa di vasta portata, includendo anche inquilini e partite IVA tra i beneficiari, ma a condizioni molto specifiche: vediamo quali.

Ecobonus 110% di vasta portata: anche inquilini e partite IVA tra i beneficiari

Ecobonus 110%, la misura ha una vasta portata: tra i beneficiari infatti rientrano anche gli inquilini e le partite IVA.

La novità sull’ampio raggio di applicazione dell’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio arriva con la pubblicazione della guida dell’Agenzia delle Entrate, avvenuta il 24 luglio.

Nella guida vengono puntualizzati diversi aspetti del super bonus 110%, tra cui maggiori dettagli sui beneficiari dell’agevolazione: rientrano nella categoria anche il convivente del possessore dell’immobile e i titolari di concessioni demaniali.

Facciamo quindi il punto su chi ha diritto all’ecobonus 110%, tra beneficiari già previsti dal decreto Rilancio e le novità provenienti dalla guida dell’Agenzia delle Entrate.

Ecobonus 110% di vasta portata: anche inquilini e partite IVA tra i beneficiari, ma a una condizione

Si amplia il raggio d’azione dell’ecobonus 110%: a specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, che nella guida pubblicata il 24 luglio fornisce maggiori dettagli sui beneficiari dell’agevolazione.

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Clicca qui per scaricare la guida dell’Agenzia delle Entrate.

Nella guida dell’Agenzia delle Entrate viene specificato che:

“La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.”

Rientrano quindi tra i beneficiari della detrazione:

  • il nudo proprietario dell’immobile;
  • il titolare di un altro diritto reale di godimento, come l’usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • l’inquilino o il comodatario;
  • i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile, che ha sostenuto la sua parte di spese per i lavori e purché la convivenza esista nel momento in cui tali spese vengono sostenute;
  • i titolari di una concessione demaniale.

Le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni non possono usufruire del bonus, con una sola eccezione:

“I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.”

Vengono quindi sciolti i vecchi dubbi sulle partite IVA: i professionisti vengono ammessi all’agevolazione sono per gli immobili detenuti a uso privato, e non anche per gli studi in cui esercitano la propria attività.

Ecobonus 110%: ecco l’elenco dei beneficiari

Come abbiamo visto, la guida dell’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti che ampliano la platea di beneficiari del superbonus al 110%.

I soggetti di cui sopra si vanno quindi ad aggiungere all’elenco di destinatari dell’agevolazione prevista dal decreto Rilancio:

  • i condomìni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Per questa categoria il superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

L’ecobonus al 110% si applica anche alle seconde case, villette incluse. Sono invece esclusi dall’agevolazione gli immobili rientranti nelle seguenti categorie catastali:

  • A/1: abitazioni di tipo signorile;
  • A/8: abitazioni in ville;
  • A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.

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