Ecobonus 110%, quali sono le conseguenze per i professionisti che appongono un visto di conformità irregolare, ovvero falso o in assenza dei presupposti? Consulenti del lavoro e commercialisti andrebbero incontro a reati penali quali truffa aggravata e indebite erogazioni a danno dello Stato.
Ecobonus 110%, cosa rischiano beneficiario della misura e professionista in caso di visto di conformità irregolare?
Le conseguenze per il visto di conformità rilasciato in assenza dei presupposti o dichiarando il falso risponde di truffa aggravata e indebite erogazioni a danno dello Stato, e ad andare incontro a questi reati penali non sono solo i professionisti (commercialisti e consulenti del lavoro) ma anche i contribuenti stessi.
Ma chi rilascia il visto di conformità e chi invece si occupa dell’asseverazione? E cosa deve controllare il professionista per non incappare nelle conseguenze penali?
Facciamo il punto della situazione, grazie anche all’approfondimento della Federazioni Studi Consulenti del Lavoro pubblicato il 27 agosto.
Ecobonus 110% con visto di conformità irregolare: chi può rilasciare i documenti
Il profilo normativo dell’ecobonus al 110% è ormai completo. Ricordiamo che i documenti per il superbonus sono i seguenti:
- Attestato di Prestazione Energetica;
- asseverazione tecnica;
- visto di conformità.
Il decreto attuativo del Mise prevede che il tecnico abilitato a rilasciare il visto di conformità appartenga a un Ordine o a un Collegio: viene esplicitata la richiesta di apposizione del timbro professionale attestante che sia iscritto all’Albo professionale e di svolgimento della libera professione.
Il professionista dovrà certificare che, grazie agli interventi del superbonus, ci sia un miglioramento di due classi energetiche o il raggiungimento della classe energetica più alta possibile.
Questo “salto” energetico va certificato prima e dopo i lavori. Vanno certificate anche la congruità delle spese e il rispetto dei requisiti con un’apposita asseverazione.
Il contribuente che sta facendo i lavori in casa di miglioramento della classe energetica o di riduzione del rischio sismico può avvalersi del supporto professionale del commercialista o del consulente, ma attenzione: possono rilasciare solo il visto di conformità.
L’asseverazione, invece, può essere rilasciata solo da un tecnico abilitato o un professionista incaricato della progettazione strutturale.
Vediamo cosa rischiano commercialisti e consulenti del lavoro (e contribuenti) in caso di visto di conformità irregolare.
Ecobonus 110% con visto di conformità irregolare: i rischi penali per commercialisti e consulenti del lavoro
I commercialisti e i consulenti del lavoro possono quindi rilasciare solo il visto di conformità e non l’asseverazione. Ma cosa rischiano in caso di irregolarità nel visto?
I professionisti devono senza dubbio fare attenzione a quello che dichiarano, poiché le conseguenze legali sfociano nel penale: in caso di visto di conformità per l’ecobonus 110% senza requisiti o falso i reati sono quelli di truffa aggravata e di indebite erogazioni a danno dello Stato.
I professionisti però non possono pagare le conseguenze di asseverazioni eventualmente false: le ripercussioni che cadranno sul tecnico abilitato o sul professionista incaricato della progettazione strutturale.
In pratica quindi i commercialisti e consulenti del lavoro possono (e devono) controllare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati, ma senza l’obbligo di verificarne i dati.
Il discorso è diverso qualora venisse apposto il visto di conformità in assenza di un’asseverazione o per favorire un contribuente sprovvisto dei documenti.
Secondo la Federazione studi dei consulenti del lavoro, non sono però previste nuove sanzioni in caso di attestazioni o asseverazioni infedeli: rimangono quelle previste dal decreto Rilancio, che vanno da 2.000 fino a 15.000 euro per ogni documento falso.
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