Ecobonus o bonus facciate, per i lavori di restauro con installazione del cappotto termico ogni singolo condomino potrà scegliere a quale agevolazione accedere. I dettagli nella risposta all’interpello n. 294 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 1° settembre 2020.
Ecobonus o bonus facciate, scelta libera per i singoli condomini sull’agevolazione da fruire, nel caso di lavori che consentono di accedere ad ambedue le detrazioni fiscali.
A fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 294 del 1° settembre 2020. Il quesito riguarda un condominio che ha deliberato lavori per il restauro delle facciate, con l’installazione dell’isolamento a cappotto.
Intervento che consente di accedere sia all’ecobonus che al bonus facciate, con libertà di scelta per i condomini, che potranno fruire alternativamente delle due differenti agevolazioni.
Ecobonus o bonus facciate, i singoli condomini scelgono l’agevolazione
Per i lavori di rifacimento delle facciate esterne degli edifici ubicati in zone A o B con contestuale installazione del cappotto termico, il bonus del 90% introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 si intreccia con l’ecobonus, portato al 110% dal decreto Rilancio.
In virtù della sovrapposizione degli ambiti oggettivi delle due agevolazioni, già con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il contribuente potrà applicare sulle medesime spese una sola detrazione fiscale, rispettando gli adempimenti previsti.
Si ricorda che a differenza dell’ecobonus, il vantaggio principale del bonus facciate consiste nella mancata previsione di limiti di massima di spesa, fattore che porta alla possibilità di calcolare la detrazione del 90% sull’intero ammontare dei costi sostenuti.
È questo, probabilmente, uno dei motivi alla base della scelta da parte di alcuni condomini di optare per il bonus facciate del 90% in luogo dell’ecobonus del 110%, sicuramente più conveniente dal punto di vista economico, ma con requisiti più stringenti e maggiori adempimenti.
La scelta sulla detrazione da richiedere sarà individuale e, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello del 1° settembre 2020, ogni condomino, per la quota di spesa da egli sostenuta, potrà decidere autonomamente se accedere al bonus facciate o all’ecobonus, indipendentemente dalla scelta degli altri condomini.
Ciò a condizione, tuttavia, che gli interventi rispettino i relativi requisiti richiesti e che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.
Ecobonus o bonus facciate, cessione del credito e sconto in fattura ad ampia portata
Per quel che riguarda gli adempimenti a carico dell’amministratore del condominio oggetto dei lavori, l’Agenzia delle Entrate specifica che nella comunicazione necessaria per elaborare il 730 precompilato, bisognerà indicare:
- le due tipologie di interventi e, per ciascuno di questi, le spese sostenute;
- i dati delle unità immobiliari interessate,
- i dati dei condomini che hanno sostenuto la spesa (con la quota a proprio carico);
- chi tra i condomini hanno optato per la cessione del credito.
Soffermandosi in maniera specifica sulla cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate specifica che non solo con l’ecobonus del 110%, ma anche con il bonus facciate si potrà optare sia per la cessione della detrazione che per lo sconto in fattura, totale o parziale.
Una misura che rende convenienti anche le detrazioni ordinarie sui lavori in casa, di gran lunga meno macchinose e con meno adempimenti rispetto al super bonus del 110%.
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