Spesso si fa confusione tra esposto, querela e denuncia; in realtà indicano atti completamente diversi per struttura e per scopo. Vediamo entro quali termini va fatta la presentazione.
Denuncia, esposto e querela sono segnalazioni dei cittadini alle Autorità di Pubblica Sicurezza ma hanno conseguenze giuridiche diverse. In realtà si tratta di atti distinti che si compiono per motivi diversi e quindi è bene fare le dovute differenze.
Attraverso gli istituti della denuncia e della querela, il cittadino assume che il fatto di cui sia venuto a conoscenza integri una fattispecie delittuosa e si attiva, nell’una o nell’altra direzione, a seconda che si tratti di reato procedibile d’ufficio oppure a querela di parte per chiedere l’intervento dell’Autorità Giudiziaria e la punizione del colpevole.
Riguardo ai termini possiamo dire che mentre la denuncia può essere presentata senza limiti di tempo e non per forza dalla vittima del reato, la querela no. Comunque in caso di denuncia o di querela, l’Autorità che verrà investita è la Procura della Repubblica.
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Nel caso di presentazione dell’esposto invece, il soggetto interessato si limita a segnalare un determinato accadimento all’Autorità di Pubblica Sicurezza, che a richiesta delle parti, può intervenire per provvedere alla soluzione delle controversie.
In questo articolo approfondiremo, per ognuna delle fattispecie i termini entro i quali è possibile e dovuto attivarsi per presentare le differenti segnalazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza.
Quali sono i tempi per denunciare una persona?
I termini per presentare una denuncia
La denuncia è l’atto mediante il quale qualunque persona, che non vi sia obbligata, porta a conoscenza del Pubblico Ministero o di un Ufficiale di Polizia Giudiziaria un fatto costituente reato perseguibile di ufficio del quale ha avuto notizia.
A differenza della denuncia da parte di pubblici ufficiali, prevista dall’art. 331 del Codice di procedura penale, la denuncia da parte di privati, di cui all’art. 333 c.p.p., è facoltativa.
Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria, apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta.
Difatti, solo in alcuni casi, tassativamente determinati è obbligatoria, e la relativa inosservanza è sanzionata penalmente ovvero:
- se si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato (attentati, terrorismo, spionaggio politico e militare, stragi). L’obbligo grava su tutti, quindi anche sui privati cittadini;
- se ci si accorge di aver ricevuto in buona fede denaro falso;
- se si riceve denaro sospetto o si acquistano oggetti di dubbia origine;
- se si viene a conoscenza di depositi di materie esplodenti o si rinvenga qualsiasi esplosivo;
- se si subisce un furto o smarrisce un’arma, parte di essa o un esplosivo;
- nel caso in cui rappresentanti sportivi abbiano avuto notizia di imbrogli nelle competizioni sportive.
La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta, deve contenere l’esposizione dei fatti ed essere sottoscritta dal denunciante o dal suo avvocato. La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione.
Il caso delle denunce anonime, limiti di utilizzabilità
Spesso ci si chiede se una denuncia anonima abbia una sua valenza. Diciamo subito che, ai sensi dell’art. 333, comma 3, c.p.p. “delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall’art. 240 c.p.p.
L’anonimato sarà garantito fino all’incardinarsi del procedimento penale. Nel processo penale infatti le generalità devono essere rese note per legge altrimenti il soggetto denunciato sarebbe leso nel suo diritto alla difesa.
Dunque, le denunce anonime non sono idonee a determinare l’apertura di un fascicolo. Tuttavia, anche per un intervento sul punto della Corte Costituzionale con la sentenza 27 dicembre 1974, n. 300, si ritiene che deve considerarsi legittima la facoltà del pubblico ministero di attivare una qualche investigazione che possa prendere spunto da una qualsiasi fonte e, quindi, anche da una denuncia anonima.
L’impostazione prevalente, in contrapposizione a quanto sembrerebbe emergere della norma, ritiene legittimo l’utilizzo della denuncia anonima come stimolo investigativo, potendo tale atto svolgere una funzione orientativa e costituire il presupposto per investigazioni strumentali alla individuazione della «notitia criminis».
Entro quanto può essere sporta una querela?
La querela è un atto a forma libera attraverso il quale, come stabilito dall’’art. 336 c.p.p., la persona che ha subito un reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole e riguarda i reati non perseguibili d’ufficio.
Non ci sono particolari regole per il contenuto dell’atto di querela, ma è necessario che, oltre a essere descritto il fatto-reato, risulti chiara la volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.
Vediamo i termini: l’art. 124 c.p. prevede che il diritto di querela sia esercitato, salvo che la legge disponga altrimenti, entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato; un termine più lungo, sei mesi, è previsto per i delitti di cui agli articoli 609-bis c.p.(violenza sessuale), 609-quater c.p.(atti sessuali con minorenne), 612-bis c.p.(atti persecutori = c.d.stalking).
La Giurisprudenza ha chiarito che il termine per proporre la querela è di tre mesi e non di novanta giorni, sicché la scadenza di un termine stabilito a mesi si verifica, ex art. 14 c.p., nel giorno corrispondente a quello in cui è iniziata la decorrenza, secondo il calendario comune, indipendentemente dal numero dei giorni di cui è composto ogni singolo mese (Cass., sez. V, 25 gennaio 2008, n. 9572/08, Cass. Pen. 2009, 1054).
Schematicamente possiamo affermare dunque che la querela deve essere presentata:
- entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato;
- entro 6 mesi per reati contro la libertà sessuale (violenza sessuale o atti sessuali con minorenne).
Ricordiamo inoltre che è possibile ritirare la querela precedentemente proposta tranne nel caso di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni.
La legge prevede anche la possibilità di remissione, cioè successivamente, chi ha presentato la querela, può chiedere che il reato non sia più perseguito, questo però vale solo per i reati perseguibili a querela di parte. La remissione deve comunque essere accettata dalla parte che si assume abbia compiuto il reato.
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Quali sono i termini per presentare l’esposto?
L’esposto è l’atto con cui si richiede l’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza presentato in caso di dissidi tra privati da una o da entrambe le parti coinvolte.
Trova la sua fonte normativa nell’art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, il quale stabilisce che l’autorità di pubblica sicurezza, per mezzo dei suoi ufficiali, provvede, a richiesta dei cittadini, alla bonaria composizione dei dissidi privati.
Per dirla in modo spiccio, l’esposto si fa quando ci sono litigi tra privati.
Non esistono termini stabiliti dal nostro ordinamento giuridico per questo tipo di segnalazione. Ciò significa che, come per la denuncia, non ci sono termini per presentare l’esposto.
Dopo la richiesta d’intervento, l’ufficiale di Pubblica Sicurezza invita le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale.
Se dai fatti si configura un reato, l’Ufficiale di Pubblica Sicurezza:
- deve informare l’Autorità giudiziaria, se il fatto è perseguibile d’ufficio;
- se si tratta di delitto perseguibile a querela può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela.
Se nei fatti esposti emerge la sussistenza di un fatto penalmente rilevante, e questo è procedibile d’ufficio, l’Ufficiale di Pubblica Sicurezza deve redigere comunicazione di notizia di reato e trasmetterla alla Procura della Repubblica territorialmente competente.
Invece, se il fatto esposto dovesse configurare un reato procedibile a querela di parte, ferma la possibilità di giungere a una composizione bonaria della vertenza attraverso l’Autorità di Pubblica Sicurezza richiesta dell’intervento, il titolare del diritto potrà sempre riservarsi di procedere, come abbiamo visto, nel termine di tre mesi.
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