Eredità giacente: significato, importanza curatore e ricerca degli eredi

Antonella Ciaccia

9 Maggio 2022 - 15:58

Se l’eredita non è stata ancora accettata e nessuno è nel possesso dei beni ereditari, l’eredità è giacente. Vediamo insieme cosa significa e cosa fa il curatore per tutelare il patrimonio.

Eredità giacente: significato, importanza curatore e ricerca degli eredi

Quando si apre una successione ereditaria si possono presentare diverse situazioni in cui non sempre la gestione dell’eredità risulta agevole, oppure possono sorgere dissidi tra gli eredi o addirittura questi potrebbero risultare irreperibili. Può capitare quindi che, tra l’apertura della successione e l’accettazione dei chiamati, passi un significativo lasso di tempo.

Per legge, è fissato il termine di 10 anni entro cui il chiamato all’eredità può accettare o rinunciare. Ricordiamo sempre infatti, che si diventa “eredi” solo con l’accettazione dell’eredità. Tale accettazione ha, inoltre, efficacia retroattiva, cioè il suo effetto risale al momento dell’apertura della successione.

In questa fase di incertezza, il patrimonio non appartiene più al de cuius e non si sa se il primo chiamato all’eredità la accetterà, o se deciderà di rinunciare e far subentrare il chiamato successivo.

Durante tale circostanza, il complesso patrimoniale del defunto che è rimasto privo di eredi, a causa di accettazione non ancora avvenuta, o di eventuale loro irreperibilità, o per rinunzia dei medesimi, “giace” senza un titolare e per questa ragione si può ricorrere alla nomina di un curatore che si occupi di amministrare e gestire l’asse ereditario.

Il curatore quindi assolverà la funzione di tutela del patrimonio, e amministrerà provvisoriamente i beni del defunto.

Approfondiamo in questo articolo l’eredità giacente, la figura del curatore, come richiedere la sua nomina e quali sono i suoi compiti.

Quando l’eredità diventa giacente?

A tutela del patrimonio ereditario il nostro ordinamento giuridico prevede l’istituto dell’eredità giacente.

Esso è regolato dagli articoli 528-532 del c.c. ed è volto a garantire l’integrità e la conservazione del patrimonio ereditario nel periodo che intercorre tra l’apertura della successione, ovvero dalla morte del de cuius, e l’accettazione da parte dell’erede.

Si tratta di un periodo temporaneo in cui si trovano i beni del defunto prima che questi diventino – retroattivamente – di proprietà degli eredi; lo scopo è quello di evitare che il patrimonio possa rimanere privo di tutela giuridica oppure subisca danni a scapito degli eredi o dei creditori del de cuius.

Chi può chiedere la nomina del curatore dell’eredità giacente?

L’eredità giacente si apre, articolo 528 codice civile, con la nomina del Curatore.

Su istanza delle persone interessate o d’ufficio per decreto del Tribunale (del luogo in cui si è aperta la successione), viene nominato un curatore che ha il compito di gestire e amministrare il patrimonio del defunto, onde soddisfare anche eventuali creditori.

Chi sono le persone interessate?

L’istanza di nomina di un curatore dell’eredità e della conseguente apertura della giacenza può essere presentata dalle figure che abbiano maggiore interesse a tutelare l’integrità del patrimonio, ovvero:

  • i chiamati all’eredità che non si trovino nel possesso dei beni;
  • i creditori del defunto, che, come si presuppone, hanno molto interesse alla conservazione del patrimonio ereditario;
  • uno o più chiamati all’eredità, nel caso ci siano più aventi diritto e nessuno abbia accettato, qualcuno dei chiamati può chiedere la nomina del curatore per essere sicuro che nel frattempo i beni ereditari vengano custoditi;
  • chi ha proposto (o intende proporre) azioni contro l’eredità;
  • i chiamati di grado successivo, quando i chiamati più vicini al defunto (coniuge e figli) esitano ad accettare l’eredità, quelli di grado successivo possono avere interesse, nell’attesa, a preservare il patrimonio ereditario.

In alcuni casi, la nomina del curatore può essere disposta anche dal Tribunale d’ufficio.

È piuttosto evidente che l’esigenza di nominare un curatore dell’eredità sia fondamentale nel caso in cui, prolungandosi lo spazio temporale tra l’apertura della successione e l’accettazione dell’eredità, ed essendo il chiamato privo del possesso dei beni ereditari, sia probabile il pericolo che detti beni siano sottratti, si deteriorino o che terzi maturino diritti nei loro confronti.

Per procedere alla nomina del curatore dell’eredità giacente, l’art. 528 c.c. prevede espressamente che il chiamato all’eredità:

  • non abbia accettato;
  • non sia nel possesso dei beni ereditari.

In merito al requisito del possesso dei beni ereditari, possiamo fare un esempio pratico:

Tizio ha come erede il figlio, che vive con lui nell’abitazione di sua proprietà. Questo figlio, al momento della morte del padre, si trova in possesso della casa. Il bene è ereditario, pertanto, in tale situazione, non è possibile ricorrere all’istituto dell’eredità giacente, proprio perché il chiamato (figlio) si trova già nel possesso dei beni del de cuius.

Ricordiamo a questo punto che la nomina del curatore è l’atto che costituisce la giacenza in quanto, con essa, il chiamato all’eredità perde i poteri dei quali godeva ai sensi dell’articolo 460 del codice civile (rubricato «Poteri del chiamato prima dell’accettazione»).

Per la nomina del curatore dell’eredità giacente, oltre al ricorso da presentare all’autorità giudiziaria, occorre la documentazione necessaria a corroborare l’istanza. Ovvero:

  • ricorso al Giudice della successione e relativa nota di iscrizione;
  • certificato di morte;
  • certificato storico anagrafico del defunto e della sua famiglia di origine attestanti l’inesistenza di chiamati all’eredità entro il 6° grado;
  • marca da bollo;
  • contributo unificato .

L’istanza per la nomina del curatore si presenta con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale che sceglierà il curatore tra un elenco di professionisti di sua fiducia (per lo più avvocati e commercialisti).

Al curatore nominato viene data notizia della sua nomina mediante notifica del decreto a cura del cancelliere, come previsto dall’art. 781 c.p.c..

Il provvedimento viene anche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e inserito nel registro delle successioni; quest’ultimo è tenuto dalla cancelleria e contiene gli estremi di atti e dichiarazioni, previsti dalla legge, riguardanti le successioni ereditarie. Se qualcuno degli interessati alla successione ritiene che non ci siano i presupposti per la nomina del curatore può proporre reclamo al tribunale contro il provvedimento.

Una volta accettato l’incarico e prestato il giuramento, il curatore è titolare di un ufficio di diritto privato. Tra i suoi obblighi rientra, primo tra tutti, quello di redigere l’inventario del patrimonio ereditario e di compiere gli atti urgenti e necessari

Cosa fa il curatore dell’eredità giacente?

Il curatore ha il compito di salvaguardare gli interessi dell’eredità, occupandosi tra le altre cose di farne l’inventario, rispondere a eventuali istanze proposte contro di essa, amministrarla o devolverla allo Stato se essa non viene accettata.

Il curatore ha legittimazione processuale in nome e per conto dell’eredità e, previa autorizzazione del Tribunale, dovrà:

  • procedere all’inventario dell’eredità;
  • amministrare l’eredità sotto la vigilanza del tribunale;
  • depositare il denaro che si ricava dall’eredità o dalla vendita dei beni del patrimonio del defunto;
  • pagare eventuali debiti ereditari e legati su espressa autorizzazione del tribunale;
  • eseguire la dichiarazione di successione;
  • compiere attività d’impresa e vendere beni immobili (nel caso di necessità o utilità evidente).

In buona sostanza, possiamo affermare che il curatore, ai sensi dell’art: art. 529 del Codice civile (Obblighi del Curatore), può compiere tutti gli atti necessari alla conservazione e amministrazione del patrimonio ereditario.

Per gli atti che vanno oltre l’ordinaria amministrazione, il curatore deve chiedere l’autorizzazione del Giudice. Infatti, tutti i compiti del curatore sono vigilati dall’autorità giudiziaria, la quale può in qualsiasi momento chiederne conto al curatore e, se opportuno, revocarne la nomina.

L’inventario dei beni e la ricerca degli eredi

Come precedentemente detto, la prima attività che il curatore deve compiere, dopo aver accettato l’incarico e prestato giuramento, consiste nell’inventario dei beni.

L’inventario è obbligatorio, anche se negativo, e va redatto con la massima urgenza, perché propedeutico a qualsiasi operazione di amministrazione della curatela. Può essere redatto da un cancelliere o da un notaio.

A tal proposito, dobbiamo dire che questa regola posta dal combinato disposto degli artt. 529 c.c. e 769 c.p.c., secondo cui l’inventario dell’eredità giacente va redatto da un cancelliere o da un notaio, è stata oggetto di critiche per la sua gravosità economica e si è ritenuto che l’inventario potrebbe essere redatto direttamente dal curatore quale pubblico ufficiale.

Il processo verbale d’inventario deve contenere secondo quanto disposto dall’art. 775 c.p.c.:

  • la descrizione degli immobili, mediante l’indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;
  • la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d’oro e d’argento;
  • l’indicazione della quantità e specie delle monete per il denaro contante;
  • l’indicazione delle altre attività e passività;
  • la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall’ufficiale procedente.

Si dovrà inoltre accertare sommariamente dello stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.

Se qualcuno degli interessati contesta l’opportunità d’inventariare qualche oggetto, l’ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.

Infine, ai sensi dell’art. 155 sexies disp. att. c.p.c., in materia di ricerca dei beni da pignorare, il curatore può essere autorizzato a richiedere all’Agenzia delle Entrate le informazioni risultanti dall’archivio dei rapporti finanziari del defunto, per essere informato sulla presenza di debiti o crediti tributari.

Una volta redatto l’inventario con le modalità appena elencate, il curatore dovrà mettersi alla ricerca dei chiamati all’eredità e procedere all’identificazione e al reperimento degli eredi legittimi.

La ricerca dei soggetti successibili parte dalla richiesta al comune di residenza dell’estratto di morte (che, a differenza del certificato, riporta anche l’ora del decesso e lo stato civile del defunto) e dello stato di famiglia storico del defunto.
Il curatore analizzerà poi il registro delle successioni per reperire, eventualmente, la pubblicazione del testamento.

Come detto, la principale funzione del curatore è ovviamente quella di provvedere all’amministrazione del patrimonio ereditario: oltre al compimento dei cosiddetti atti urgenti (e cioè di tutti quegli atti dal cui mancato immediato compimento conseguirebbe un inevitabile detrimento per l’eredità), deve provvedere altrimenti alla vera e propria gestione del patrimonio ereditario. Cioè dovrà promuovere tutte le azioni a difesa dell’eredità, come ad esempio:

  • proporre domande per riscuotere debiti scaduti;
  • pagare i debiti ereditari;
  • agire per interrompere la prescrizione, formulare azioni possessorie o petitorie;
  • rivendicare la proprietà di beni appartenenti all’asse ereditario;
  • riscuotere canoni di locazione, pagare utenze, iniziare un’azione legale contro un debitore e via discorrendo.

La chiusura dell’eredità giacente

La giacenza cessa, innanzitutto, quando l’eredità viene accettata. Difatti, per legge, il curatore ha terminato il suo compito se interviene l’accettazione da parte di un erede (art. 532 c.c.) o, in assenza di eredi, nel momento della devoluzione allo Stato a 10 anni dalla morte (art. 586 c.c.).

La curatela si conclude anche con la liquidazione integrale di tutte le situazioni giuridiche soggettive attive e passive inerenti all’eredità stessa nonché qualora l’erede, oltre che accettare l’eredità, ponga in essere atti che comportino essi stessi l’accettazione.

Schematicamente, possiamo dire che la curatela si conclude nel caso di:

  • accettazione dell’eredità da parte di uno dei chiamati, che si tratti di accettazione espressa o tacita;
  • prescrizione del diritto ad accettare - decorsi 10 anni dall’apertura della successione - con devoluzione dell’eredità allo Stato (Eredità vacante);
  • nel caso di esaurimento dell’attivo ereditario, giacché non residuano beni da conservare e amministrare.

Se si sono verificati tali presupposti, il curatore provvede a rendere il conto della amministrazione, chiedendo la chiusura della procedura al tribunale indicandone la ragione (artt. 496, 531 c.c.). Nell’istanza di chiusura deve richiedere:

  • l’approvazione del rendiconto finale;
  • la liquidazione del compenso unitamente al rimborso delle spese anticipate.

Ovviamente, quanto detto riguarda la cessazione della giacenza, che deve essere distinta dall’ipotesi in cui le cause sono riconducibili alla figura del curatore stesso. Nei casi in cui il curatore abbandoni il suo ufficio, non si ha la cessazione della giacenza: essa rimane in essere fino alla nomina di un nuovo curatore.

Infatti, se dovesse attuarsi una delle seguenti ipotesi:

  • il curatore rinuncia all’incarico;
  • il curatore muore;
  • gli viene revocato l’incarico;
  • diviene incapace di adempiere alle sue funzioni;

il tribunale provvede alla sua sostituzione.

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