Cosa fare quando un minore viene chiamato all’eredità? Spetta ai genitori o a chi ha la responsabilità genitoriale accettarla o rinunciarvi in suo nome. Spieghiamo come.
Il nostro ordinamento prevede che anche i minori possano essere nominati eredi, tuttavia essi non possono accettare autonomamente il lascito, non possedendo la cosiddetta «capacità di agire» che si acquisisce raggiusti i 18 anni.
I minorenni possono essere dunque nominati eredi in un testamento o essere chiamati alla successione legittima di un loro parente ma non possono decidere autonomamente se accettare o rinunciare all’eredità.
Per farlo hanno bisogno dell’intervento dei genitori o di diverso legale rappresentante e del giudice tutelare.
Inoltre, considerato che la successione potrebbe esporre il minorenne a responsabilità per i debiti del proprio dante causa, sono previste tutele specifiche volte a impedire che l’acquisto dell’eredità possa danneggiarlo.
Nei confronti dei minori - e anche degli interdetti- è difatti possibile accettare l’eredità soltanto con “beneficio d’inventario", tutelando l’erede dai debiti del defunto.
Approfondiamo di seguito e nello specifico le modalità di accettazione dell’eredità nel caso in cui il chiamato sia un minorenne e le particolari tutele previste dall’ordinamento in suo favore.
Eredità ai minorenni, possono accettare genitori e tutori
Anche chi non ha ancora compiuto la maggiore età può acquisire la qualità di erede. Ma per accettare l’eredità è indispensabile l’intervento e il supporto dei genitori o tutore.
Lo si evince dall’articolo 320 del Codice civile, nel quale sono elencati i doveri genitoriali, anche sulle questioni patrimoniali che interessano i figli, tra queste eventuali eredità.
Ciò vuol dire che spetta ai genitori, congiuntamente, stabilire come e se accettare la successione.
Sia in caso di accettazione che in caso di rinuncia, i genitori (o altro legale rappresentante) non possono decidere autonomamente per il minore, ma devono sempre essere autorizzati dal giudice tutelare come disposto dal suddetto art. 320, comma 3, c.c.
Come procedere all’accettazione dell’eredità in favore del minore
I genitori/tutori devono rivolgersi al giudice tutelare e chiedere di essere autorizzati ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario.
Qualora i genitori fossero in contrasto sulla decisione, il giudice, valutata la situazione, prenderà la decisione più conveniente per il minore.
Secondo quanto disposto dall’art. 316 Codice Civile:
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio.
Se i genitori sono deceduti o hanno perso la responsabilità genitoriale, l’accettazione dell’eredità spetta al tutore, il quale, esattamente come i genitori, per accettare/rifiutare l’eredità del minore deve rivolgersi al giudice, in quanto si tratta di un atto di straordinaria amministrazione.
Come ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare
Per ottenere l’autorizzazione all’accettazione o, in alternativa, alla rinuncia dell’eredità in nome e per conto del minore, i genitori o altro legale rappresentante devono depositare un apposito ricorso dinanzi al giudice tutelare competente, ossia quello del luogo in cui il minore abbia la residenza o il domicilio.
Solo una volta ottenuta l’autorizzazione giudiziale, i genitori potranno presentarsi davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale competente per la successione, ovvero quello dell’ultima residenza del de cuius, per compiere l’atto pubblico di accettazione o di rinuncia dell’eredità.
Possibile soltanto l’accettazione con beneficio d’inventario
Per tutelare minori e interdetti dai debiti del defunto, l’articolo 471 del Codice civile prevede che i genitori/tutori possano accettare soltanto con beneficio d’inventario. Ogni altra forma di accettazione, espressa o tacita, è nulla e priva di effetti.
“Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.”
Spiegando brevemente in cosa consiste il beneficio d’inventario, possiamo definirlo come una limitazione legale della responsabilità patrimoniale dell’erede per cui quest’ultimo, nel caso in cui ci siano dei debiti della persona defunta, risponde solo ed esclusivamente con i beni ricevuti in eredità, non oltre. Nel caso in cui i debiti superino il lascito, il minore non subirà perdite.
Questa modalità di accettazione consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell’erede
Termini da rispettare e redazione dell’inventario
In linea generale, in caso di accettazione con beneficio d’inventario, il codice prevede termini precisi e stringenti per il compimento di una serie di attività volte a ricostruire il patrimonio del de cuius.
Prima fra tutte, la redazione dell’inventario, ovvero un documento nel quale vengono elencati e descritti tutti i beni ricompresi nell’asse ereditario.
Ma cosa accade se i genitori o il tutore del minore chiamato all’eredità, dopo aver accettato, previa autorizzazione del giudice tutelare, non redigono l’inventario?
In questo caso, l’ordinamento prevede una tutela particolare per il chiamato all’eredità minore di età.
L’art. 489 c.c. dispone infatti che:
I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s’intendono decaduti dal beneficio d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.
Questo significa che non può applicarsi ai minori la decadenza dal beneficio d’inventario, prorogando per loro la possibilità di procederne alla redazione sino al compimento dei 19 anni, ovvero un anno dopo il raggiungimento della maggiore età.
Possiamo infine concludere che, in difetto di accettazione, il minore rimane nella posizione di chiamato all’eredità e, nel termine di prescrizione di cui all’art. 480 c.c. (10 anni), il genitore o tutore potrà accettare l’eredità (purché con beneficio d’inventario); mentre lo stesso minore, una volta divenuto maggiorenne, potrà accettare senza il detto beneficio o rinunciare all’eredità.
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