Esenzione canone Rai, come si calcola il reddito se convivono più di 2 persone?

Nadia Pascale

19 Febbraio 2025 - 12:40

In caso di convivenza di tre persone anziane che abbiano superato i 75 anni di età spetta l’esenzione dal canone Rai? Ecco cosa dice l’Agenzia delle Entrate.

Esenzione canone Rai, come si calcola il reddito se convivono più di 2 persone?

Come si calcola il reddito di 8.000 euro annui per ottenere l’esenzione dal canone Rai nel caso in cui convivano più di 2 persone?

Il canone Rai è dovuto da tutti coloro che sono possessori di TV, vi sono però delle esenzioni legate a reddito ed età. Non sono tenuti al versamento del canone Rai coloro che hanno superato i 75 anni di età e che hanno un reddito non superiore a 8.000 euro annui (articolo 1, comma 132, della legge finanziaria del 2008).

Ci sono però delle precisazioni da fare per quanto riguarda il calcolo dei redditi nel caso in cui ci siano più di 2 persone a convivere: come si effettua in questo caso il calcolo?

Esenzione dal canone Rai, spetta nel caso in cui convivano 3 ultrasettantacinquenni?

La normativa prevede l’esenzione dal canone Rai per i cittadini che abbiano compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio, fanno eccezione badanti e collaboratori domestici il cui reddito non si somma anche nel caso in cui siano conviventi.

La precisazione nasce da una domanda posta da un contribuente all’Agenzia delle Entrate:

i miei genitori, padre 83 anni, intestatario dell’utenza elettrica, madre 80 anni, risiedono insieme a mio zio di 81 anni (fratello di mio padre). Mio padre ha la pensione minima e mia madre non ha reddito, è casalinga. Mio zio, invece, percepisce la pensione ed anche la pensione di accompagnamento. Hanno diritto all’esenzione del pagamento del canone TV oppure no? Nel limite di 8.000 euro annui di reddito devono essere sommati i redditi di tutti e tre?

L’Agenzia delle Entrate nel fornire risposta al contribuente sottolinea proprio la necessità di cumulare il reddito dei tre conviventi al fine di valutare se spetta l’esenzione dal canone Rai. L’Agenzia delle Entrate sottolinea “Nel caso in esame la convivenza con persona diversa dal coniuge non consente di essere esonerati dal pagamento del canone.”.

Come presentare istanza per esenzione dal canone Rai

Si ricorda che l’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre. Per ottenere l’esenzione deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva entro il 31 gennaio per chi deve ottenere l’esonero per l’intero anno ed entro il 31 luglio per chi deve ottenere l’esonero per la seconda parte dell’anno.

Si ricorda che nel calcolo degli 8.000 euro devono essere inseriti anche

  • i redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
  • i redditi di fonte estera non tassati in Italia;
  • le retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Non devono, invece, essere considerate le somme corrisposte a titolo di rendite Inail, pensioni di guerra, trattamento di fine rapporto e altri redditi soggetti a tassazione separata, assegni di invalidità civile.

Dichiarazione sostitutiva esenzione canone Rai
Dichiarazione sostitutiva esenzione canone Rai

La dichiarazione sostitutiva, sopra allegata, una volta compilata deve essere:

  • inviata con raccomandata, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino ( deve essere allegata la copia di un documento di riconoscimento);
  • essere trasmessa, firmatae digitalmente, tramite posta elettronica certificata, PEC, all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;
  • consegnata dall’interessato presso una sede territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

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