In quali casi si può ottenere l’esenzione Iva per i corsi di formazione professionale obbligatori? Ecco i chiamenti dell’Agenzia delle Entrate nella risposta a Interpello.
Si può ottenere l’esenzione Iva per i corsi di formazione obbligatoria previsti per l’accesso alla professione forense?
La riforma delle professioni forensi prevede, all’articolo 43 della legge 247 del 31 dicembre 2012, che dal 1° aprile 2022 per accedere alla professione forense, gli iscritti al Registro dei praticanti avvocati, oltre alla pratica presso uno studio professionale, debbano anche seguire obbligatoriamente, per 18 mesi, corsi di formazione professionale.
Si rende quindi necessario determinare il trattamento fiscale di tali corsi di formazione, in particolare se trova applicazione il regime di esenzione Iva previsto dall’articolo 10, primo comma, n° 20 del decreto Iva (DPR 633/1972).
Esenzione Iva per i corsi di formazione obbligatoria praticanti avvocati
La risposta è fornita dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello 82 del 2024. L’istante è una società che eroga corsi di formazione obbligatoria per gli iscritti nel Registro dei praticanti avvocati. La società è riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) come scuola forense.
L’Agenzia sottolinea che rientrano nell’esenzione Iva le «prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti, da pubbliche amministrazioni».
Il corso in oggetto senza dubbio rispetta il requisito oggettivo in quanto trattasi di un corso di formazione professionale che tra l’altro rappresenta una condizione necessaria per accedere alla professione. Resta il dubbio sul requisito soggettivo, cioè la «qualità» di pubblica amministrazione del CNF.
Sottolinea l’Agenzia che il Consiglio Nazionale Forense è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per «garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e dalle regole deontologiche, con finalità di tutela dell’utenza e degli interessi pubblici connessi all’ esercizio della professione».
Trattasi inoltre di un ente dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, soggetto a vigilanza del Ministro della giustizia.
Ne consegue che il Consiglio Nazionale Forense rispetta il requisito soggettivo della pubblicità che consente di riconoscere l’accreditamento e riconoscere l’esenzione Iva per i corsi erogati dalle scuole forensi accreditate. Naturalmente l’esenzione Iva in oggetto si trasforma in un risparmio per gli iscritti.
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