Si possono seguire corsi di formazione, di lingua o di aggiornamento professionale senza pagare l’Iva? La risposta è «sì», ma è bene prestare attenzione a chi eroga il corso.
Si possono seguire corsi di formazione con l’esenzione Iva? Questa la domanda che si pongono molte persone quando vogliono migliorare le proprie competenze, aggiornare il curriculum e avere maggiori probabilità di inserirsi in maniera soddisfacente nel mondo del lavoro.
A fornire risposta al quesito è l’Agenzia delle entrate con la risposta a Interpello 321 del 2023 in cui chiarisce a quali soggetti è bene rivolgersi per ottenere corsi di formazione, tra cui i corsi di inglese, in regime di esenzione Iva.
Requisiti per l’esenzione Iva per i corsi di formazione
L’articolo 10, primo comma, n. 20 del Decreto IVA, in applicazione della Direttiva CE 112 del 2006, prevede l’esenzione Iva per i corsi di formazione, questi però devono rispondere a due requisiti, uno soggettivo e uno oggettivo.
I requisiti sono:
- soggettivo: le prestazioni educative devono essere erogate da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni o enti del terzo settore di natura non commerciale;
- oggettivo: deve trattarsi di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale.
In merito a questa disposizione viene proposto un interpello all’Agenzia delle entrate volto a chiarire se può essere applicata l’esenzione Iva anche nel caso in cui i corsi di lingua inglese siano rivolti a società che a loro volta non sono in regime di esenzione Iva.
Il caso: esenzione Iva per corsi somministrati a soggetti non riconosciuti
Nel caso in oggetto una società Istante deve erogare corsi di inglese in favore di due committenti:
- il committente 1 è una società in possesso dei requisiti per ottenere l’esenzione Iva;
- il committente 2 invece è una società non è in possesso dei requisiti previsti.
L’Istante quindi ritiene che sia pacifico che potrà erogare corsi di inglese in favore del committente 1 senza dover applicare l’Iva. Nutre invece dubbi sull’interpretazione inerente le prestazioni in favore del committente 2.
Nei confronti del committente 1 l’Istante ritiene di dover fatturare senza applicare l’Iva e quindi in regime di esenzione. A sua volta il committente 1 fatturerà nei confronti degli studenti iscritti al corso di inglese con esenzione Iva.
Nei confronti del committente 2 ha intenzione di fatturare con esenzione Iva, mentre il committente 2, secondo l’interpretazione dell’Istante, dovrà, invece, applicare l’Iva ai suoi studenti per i quali eroga la prestazione.
Corsi di formazione esenti da Iva se somministrati da soggetti riconosciuti
L’Agenzia delle entrate sposa l’interpretazione dell’Istante.
Sottolinea l’Agenzia nella risposta a Interpello 321 del 9 maggio 2023 che l’esenzione Iva può essere applicata esclusivamente per le tipologie di attività per le quali il soggetto ha ottenuto il riconoscimento.
Di conseguenza nel caso in oggetto occorre prestare attenzione al fatto che la prestazione corrisponda alla somministrazione di un corso di inglese e non nella mera messa a disposizione di docenti. Rispettato però questo requisito può somministrare i corsi di inglese in oggetto senza applicare l’Iva.
Naturalmente il committente 2, non avendo i requisiti soggettivi, dovrà invece applicare l’Iva nelle fatture rilasciate ai suoi studenti.
In sintesi, l’istante può fatturare le prestazioni in esenzione da Iva a prescindere dal fatto che i suoi committenti siano istituti “riconosciuti” o meno.
Per i contribuenti, o meglio per chi vuole seguire corsi di formazione, e in particolare corsi di inglese, senza dover sopportare la zavorra dell’Iva, è bene rivolgersi a istituti, tra cui enti del terzo settore di natura non commerciale, che siano riconosciuti.
È necessario, inoltre, prestare attenzione al fatto che il corso a cui si vuole accedere sia tra quelli per i quali l’istituto ha ottenuto il riconoscimento.
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