Anche se nella maggior parte dei casi l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario è automatica, ci sono casi in cui è necessario presentare un autocertificazione per chi ha già compiuto 65 anni.
L’esenzione ticket per gli over 65 non sempre è riconosciuta in automatico e se non richiesta potrebbe non spettare. Questo accade perché a dare diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario non è soltanto il compimento dell’età (65 anni, appunto), ma serve soddisfare anche un requisito reddituale ben preciso.
Chi ha compiuto i 65 anni per essere esentato dalla partecipazione della spesa sanitaria deve avere un reddito fino a 36.151 euro annui. Anche essendo in possesso si entrambi i requisiti (età e reddito nei limiti) potrebbe accadere di non vedersi riconoscere l’esenzione ticket in automatico.
La causa di questo problema va ricercata nella banca dati non aggiornata e visto che l’Agenzia delle Entrate non ha l’obbligo di comunicare i dati dei contribuenti, molte persone che, in teoria, avrebbero diritto all’esenzione per età e reddito, si trovano a dover pagare il ticket. La soluzione a questa mancanza è quella dell’autocertificazione per chiedere un beneficio che spetta di diritto anche qualora non sua riconosciuto direttamente dalla Asl. Vediamo come fare.
Esenzione ticket, se non riconosciuta va richiesta
L’esenzione dal pagamento del ticket, soprattutto per gli over 65 anni è molto importante. Va ricordato, infatti, che la maggior parte di coloro che hanno compiuto i 65 anni è titolare della pensione. Il trattamento previdenziale, però, quasi mai riflette l’ultimo stipendio e si può dire che il momento del pensionamento rappresenta un peggioramento delle condizioni reddituali non solo del singolo individuo, ma anche di tutto il nucleo familiare. L’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria rappresenta uno dei modi per consentire a chi non ha un reddito particolarmente elevato di poter accedere a cure e prestazioni sanitarie. Proprio per questo motivo è importante, qualora il beneficio spetti, farsi riconoscere l’esenzione.
Entro il 31 marzo di ogni anno i cittadini possono comunicare la propria situazione anagrafica e reddituale per richiedere l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, laddove non sia riconosciuta in modalità automatica.
Chi ha un’attestazione di esenzione con codice E01, E03, E04 rilasciata a partire dal 2014 non ha bisogno di presentare nuova domanda: l’esenzione in questione, infatti, ha durata illimitata a patto che non intervengano modifiche a livello reddituale. Se il requisito reddituale decade, però, l’esenzione non è più visibile dalla banca dati e qualora rientri in possesso dei requisiti per il diritto il cittadino deve autocertificare la variazione del reddito per vedersi nuovamente riconoscere l’esenzione del ticket.
Cosa fare per non perdere il diritto?
La cosa migliore che ognuno può fare per non perdere il diritto all’esenzione del ticket sanitario è quella di verificare periodicamente sul sito della Regione accedendo con:
Dal sito della Regione, oltre a poter verificare la presenza o meno dell’esenzione, il cittadino può anche:
- autocertificare il diritto all’esenzione;
- comunicare una variazione del reddito.
In quali altri modi si può avere il riconoscimento dell’esenzione? Il cittadino può anche recarsi a uno degli sportelli Asl territoriali per certificare la propria situazione reddituale e vedersi riconoscere l’esenzione spettante.
Quando spetta l’esenzione ticket?
L’esenzione del ticket è prevista per diverse casistiche e nello specifico:
- E01 per età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni in caso di reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a 36.151,98 euro;
- E02 per disoccupati e familiari a carico con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a 8.263,31 euro l’anno (incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico)
- E03 per i titolari di pensione sociale;
- E04 per titolari di pensioni integrate al minimo con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a 8.263,31 euro l’anno (incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico);
- G01 Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di
- sterminio (ex art.6 DM 1.2.1991);
- L01 Grandi invalidi del lavoro dall’80% al 100% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991);
- L02 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67% al 79% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991);
- S01 Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica pensione (ex art.6 DM 1.2.1991);
- S02 Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5° (ex art.6 DM 1.2.1991);
- C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991);
- C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991);
- C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991);
- C04 Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 (ex art.5 D.lgs. 124/98);
- C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 a entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (art.6 DM 1.2.1991);
- C06 Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata - art.6 DM 1.2.1991, ex art.7 L.482/68 come modificato dalla L.68/99);
- V01 Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari (L. 206/04) /vittime dovere e familiari superstiti (D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243);
- G02 Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (ex art.6 DM 1.2.1991);
- L03 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 dall’1% a 66% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991);
- L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art.6 DM 1.2.1991);
- S03 Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all’8° (ex art.6 DM 1.2.1991);
- per gravidanza;
- per diagnosi precoce di alcuni tumori;
- per accertamento di Hiv;
- per malattie croniche o rare.
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