Fattura elettronica obbligatoria da oggi 1° gennaio 2019: l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori istruzioni in materia di conservazione dei file xml.
La fattura elettronica obbligatoria nel B2B e nel B2C è entrata in vigore ieri 1° gennaio 2019.
C’è grande attesa per questi primissimi giorni di gennaio per valutare come il sistema messo in piedi dall’Agenzia delle Entrate e da Sogei reggerà il “nuovo carico” di dati che dovrà gestire. Nel frattempo tutti noi dovremo passare dalla teoria alla pratica, adattandoci ad un nuovo modo di gestire i rapporti amministrativi.
Potenzialmente si potrebbero trarre molti benefici, tra i quali la velocità e l’efficienza nella gestione dei dati fiscali. Permangono tuttavia - almeno a modesto parere di chi scrive - molteplici dubbi in ordine alle reali capacità di tenuta dell’architettura digitale messa in piedi dall’amministrazione finanziaria.
Detto questo, come si diceva sopra, oggi è tempo di passare dalla teoria alla pratica. A questo proposito, segnaliamo che da qualche giorno l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una nuova comunicazione che attiene agli obblighi di conservazione delle fatture elettroniche.
Fattura elettronica obbligatoria, nuova comunicazione dell’Agenzia delle Entrate in materia di conservazione dei file xml:
“Gentile Utente,
a partire dal 1° gennaio 2019 è previsto l’obbligo di emettere la fattura elettronica a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.
Questo obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 ed è previsto sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio sia effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B), sia nel caso in cui la cessione/prestazione sia effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C).
La trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle entrate.
Nel periodo transitorio, che decorre dal 1 gennaio 2019 fino al 3 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate procederà alla temporanea memorizzazione delle fatture elettroniche che la interessano in qualità di cedente/prestatore o cessionario/committente, in conformità alle indicazioni ricevute dal Garante per la protezione dei dati personali, esclusivamente al fine di realizzare le seguenti funzionalità:
1. acquisizione di alcuni dati di natura fiscale contenuti nelle fatture elettroniche, definiti principalmente nell’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, ad esclusione dei dati di cui al comma 2, lettera g) relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione (i c.d. dati fattura di cui al Provvedimento del 21/12/2018), che saranno estrapolati e raccolti dall’Agenzia delle Entrate in una banca dati separata e verranno trattati dall’Agenzia per le attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato mediante l’incrocio dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture con quelli presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate;
2. realizzazione di un servizio facoltativo attraverso il quale avrà la possibilità di consultare o scaricare i file XML delle fatture emesse e ricevute attraverso SDI nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Tale servizio sarà subordinato all’adesione a uno specifico Accordo di servizio che verrà pubblicato nella medesima area riservata entro la data del 3 maggio 2019. In tale contesto, l’Agenzia delle Entrate assumerà il ruolo di responsabile del trattamento, archiviando le fatture, in nome e per conto suo, in una banca dati dedicata. A partire dalla data di disponibilità del nuovo servizio facoltativo, lei potrà manifestare la volontà di aderire all’Accordo del servizio di consultazione e scarico del file XML della fattura elettronica, comprese le fatture memorizzate nel periodo transitorio. Se Lei è titolare di partita IVA potrà aderire anche attraverso intermediari delegati.
In caso di mancata adesione all’Accordo di cui sopra nei tempi previsti, l’Agenzia procederà alla cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio entro il 2 luglio 2019 e i soli dati fattura verranno mantenuti per le previste attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato, fino a che non saranno decorsi i termini per gli eventuali accertamenti - vale a dire entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento - ovvero definiti gli eventuali giudizi.
In caso di adesione al Servizio di almeno una delle parti del rapporto economico, l’Agenzia memorizzerà comunque la fattura nella sua interezza, rendendola disponibile per la consultazione e lo scarico solo a chi abbia aderito al Servizio.
Resta fermo l’eventuale Servizio di conservazione da lei fruito in base al relativo Accordo di servizio stipulato con l’Agenzia”
Conservazione digitale delle fatture elettroniche: l’Agenzia delle Entrate concede un periodo transitorio
In estrema sintesi, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti un periodo transitorio durante il quale la conservazione digitale gratuita dei file xml sarà applicata a tutti i contribuenti interessati.
Durante tale periodo transitorio, i contribuenti saranno tenuti - se lo vorranno - ad aderire alla convenzione con la stessa Agenzia delle Entrate ed avente ad oggetto proprio la conservazione delle fatture in formato xml. In assenza di tale adesione, i file conservati dall’amministrazione finanziaria fino al 2 luglio 2019 saranno cancellati.
Resta inteso che i contribuenti possono liberamente scegliere se conservare i file xml delle fatture avvalendosi del servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate, dei servizi a pagamento resi dalle software house o ad entrambe le modalità (doppia conservazione).
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