Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate la consultazione delle fatture elettroniche è facilitata. Ecco le novità in vigore dal 20 marzo 2024.
La fatturazione elettronica è ormai una realtà consolidata, infatti, dal 1° gennaio 2024 è stato esteso l’obbligo anche ai contribuenti che hanno scelto il regime forfettario, indipendentemente dal fatturato prodotto.
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 105669 del giorno 8 marzo 2024, pubblicato il giorno 11 marzo 2024, ha provveduto a semplificare la consultazione delle fatture elettroniche. Dal giorno 20 marzo sarà possibile la consultazione delle fatture elettroniche senza registrazione, in particolare è possibile accedere al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture senza preventiva adesione.
Ecco le novità sulla consultazione senza registrazione delle fatture elettroniche.
Consultazione delle fatture elettroniche senza adesione al servizio, novità 2024
Grazie al provvedimento adottato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, a partire dal 20 marzo la libera consultazione delle fatture elettroniche è disponibile non solo per i consumatori finali, ma anche per i soggetti passivi.
In base all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 127 del 2015 le fatture elettroniche emesse nei confronti dei privati sono disponibili solo in caso di adesione esplicita. Con il decreto legge Anticipi 145 del 2023, articolo 4 quinquies, comma 4, si è provveduto a eliminare questo limite. Naturalmente per far in modo che dal punto di vista pratico ciò fosse possibile, è stato necessario attendere il provvedimento attuativo che è, appunto, stato adottato il giorno 8 marzo.
A partire dal 20 marzo 2024 di conseguenza tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, potranno accedere al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche senza la preventiva necessità di sottoscrivere un accordo di servizio con l’AdE.
Ricordiamo che le fatture sono disponibili per la consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo all’acquisizione della fattura da parte del Sistema di Interscambio (SdI). Il riepilogo dei dati della fattura è disponibile fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione di riferimento. La consultazione delle fatture elettroniche e dei “dati fattura” non è delegabile, da parte del consumatore, a un intermediario.
Resta ferma la necessità di aderire in modo espresso al servizio di conservazione delle fatture elettroniche, passaggio che può essere evitato aderendo a servizi di conservazione diversi rispetto a quello messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
Fatturazione elettronica in regime forfettario, chiarimenti
Il provvedimento in oggetto definisce anche le modalità di fatturazione verso soggetti in regime di vantaggio o forfettario. In questo caso la fattura emessa nei confronti di tali soggetti deve essere redatta inserendo il codice convenzionale a 7 zeri “0000000”.
È, inoltre, necessario compilare il successivo campo “PECDestinatario” con l’indirizzo PEC del soggetto cessionario/committente.
Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI (ad esempio, casella PEC piena o non attiva), la trasmissione al soggetto ricevente non abbia successo, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente.
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