Fattura elettronica con copia cartacea valida ai fini della detrazione IVA per i soggetti non residenti. Tuttavia è necessario che il contenuto sia identico a quello dell’XML e che rispetti le regole del CAD.
Copia cartacea della fattura elettronica valida ai fini della detrazione IVA per i soggetti non residenti che, in quanto tali, non sono obbligati all’emissione e alla ricezione del file in formato XML.
A fornire chiarimenti in merito è l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 67 pubblicata il 26 febbraio.
La copia della fattura elettronica in formato cartaceo dovrà tuttavia contenere esclusivamente i dati riportati nel file XML, nel rispetto delle regole previste dal CAD.
I soggetti non stabiliti in Italia ma identificati mediante rappresentante fiscale non sono direttamente coinvolti nel nuovo obbligo di fatturazione elettronica, sia sul fronte attivo che passivo, qualora operino con fornitori residenti.
Fattura elettronica, copia cartacea valida per la detrazione IVA per i soggetti non residenti
La risposta n. 67 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 26 febbraio 2019 è utile per affrontare in maniera dettagliata le regole relative alle regole in materia di fatturazione elettronica per i soggetti non residenti.
Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare l’invio dei dati delle fatture tramite l’esterometro mensile.
Il soggetto non stabilito in Italia ma identificato potrà, dal canto suo, esercitare il diritto alla detrazione IVA sulla base delle fatture cartecee emesse dal cedente/prestatore stabilito.
Copia cartacea fattura elettronica identica all’XML
Ulteriori dettagli sono forniti in merito alle caratteristiche della copia cartacea della fattura.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che con tale locuzione si intende un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica emessa in formato XML.
Non sarà possibile indicare altri elementi nella copia della fattura elettronica, come elementi di carattere commerciale.
La copia analogica della fattura elettronica dovrà inoltre rispettare le regole previste dal CAD. L’Agenzia delle Entrate, nella risposta pubblicata il 26 febbraio 2019, chiarisce infatti che:
Per ottenere la copia analogica del documento informatico, occorre stamparla e attestarne la conformità all’originale informatico sulla base dell’articolo 23, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
Per tutti i dettagli si allega di seguito la risposta n. 67 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate:
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