Fattura elettronica, nuovi chiarimenti dalle Entrate

Rosaria Imparato

29 Ottobre 2019 - 11:45

É possibile emettere una o più fatture elettroniche differite nei confronti dello stesso soggetto: la novità è contenuta nella risposta all’interpello numero 437 del 28 ottobre 2019 dell’Agenzia delle Entrate, che fa chiarezza anche sulla data da indicare.

Fattura elettronica, nuovi chiarimenti dalle Entrate

L’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sulla fatturazione elettronica, in particolare quella differita.

La novità è contenuta nella risposta all’interpello numero 437 del 28 ottobre 2019, nella quale l’Agenzia delle Entrate approfitta del quesito di un contribuente per offrire ulteriori spiegazioni sulla fatturazione elettronica.

L’istante, facendo riferimento alla circolare numero 14 del 2019 dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui le fatture differite devono avere come data esclusivamente il giorno in cui è stata effettuata l’ultima operazione, chiede all’Amministrazione Finanziaria se tali indicazioni siano indicative o mandatorie.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile emettere una o più fatture differite nei confronti dello stesso soggetto, purché vengano inviate entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

Fatturazione elettronica, nuovi chiarimenti dalle Entrate

Con la risposta all’interpello numero 437 del 28 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sulla fatturazione elettronica.

La novità riguarda, in particolare, la fattura elettronica differita.

Il quesito posto dall’istante fa riferimento alla circolare numero 14 del 2019 dell’Agenzia delle Entrate, la quale precisa che le fatture differite dovrebbero avere come data esclusivamente il giorno in cui è stata effettuata l’ultima operazione.

Nel caso specifico dell’istante, vengono emesse due fatture differite nei confronti dello stesso cliente:

  • la prima il giorno 15 del mese, in cui vengono esposti i dettagli di consegne e spedizioni che ha effettuato nelle due settimane precedenti, documentate anche nei relativi documenti di trasporto;
  • la seconda l’ultimo giorno del mese, in cui viene chiusa la fatturazione e verificati i documenti di trasporto emessi.

L’istante dunque chiede all’Agenzia delle Entrate se le precisazioni contenute nella circolare numero 14 siano puramente indicative o se invece costituiscano un obbligo.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le disposizioni contenute nella suddetta circolare rappresentano una possibilità, un’evenienza; non c’è dunque nessun carattere mandatorio.

Risposta AdE n. 437 del 28/10/19
Chiarimenti in merito alla data della fattura elettronica differita

Fatturazione elettronica differita, le novità delle Entrate sulla data da indicare

Per motivare la propria risposta, l’Agenzia delle Entrate riprende il testo della circolare numero 14 del 2019, evidenziando come l’indicazione di una sola data venga presentata come una possibilità, e non come un obbligo:

“è possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione.”

Convenzionalmente è quindi possibile indicare come data anche quella dell’ultimo del mese.

In sintesi, per le cessioni di beni la cui spedizione risulta dai documenti di trasporto, effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo soggetto, così come nel caso specifico dell’istante, vi è la possibilità e non l’obbligo di emettere un’unica fattura differita.

Le fatture elettroniche possono poi essere inviate attraverso il Sistema di Interscambio entro i quindici giorni del mese successivo, in modo da poter procedere al regolare adempimento della liquidazione dell’imposta.

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