È possibile conservare le ferie al termine del rapporto di lavoro, o comunque in caso di riassunzione? Ecco cosa stabilisce la normativa.
Alla cessazione del contratto le ferie non godute non si perdono in quanto vengono pagate al lavoratore. Tuttavia, è lecito chiedersi se anziché monetizzarle è possibile conservare le ferie così da poterle utilizzare nel successivo rapporto di lavoro.
La normativa che regola il lavoro subordinato è molto chiara a riguardo: le ferie non si possono conservare, in quanto vanno godute mentre è ancora in vigore il contratto durante il quale sono state maturate.
Ad esempio, chi si dimette per cambio lavoro, anche se in continuità con il precedente rapporto, non può portare con sé il monte ferie accumulato nella precedente esperienza lavorativa.
Tuttavia ci sono due situazioni particolari da dover analizzare:
- la prima riguarda la possibilità di conservare le ferie in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, o comunque per la trasformazione a tempo indeterminato;
- la seconda, invece, riguarda da vicino il personale della Pubblica amministrazione. Nel dettaglio, ci si chiede se questi mantengono le ferie maturate in caso di cambio di contratto ma con immutato datore di lavoro.
Due situazioni che, vista la loro specificità, meritano di essere affrontate separatamente.
Si conservano le ferie in caso di rinnovo del contratto?
Bisogna fare una distinzione tra proroga del contratto a tempo determinato e riassunzione al termine dello stesso.
Secondo quanto disposto dalla normativa, infatti, le ferie maturate ma non godute - per comprovate ragioni di servizio o comunque per eventi oggettivi di carattere impeditivo - si perdono al momento della scadenza del contratto, con il lavoratore che ne riceve un’indennità sostitutiva.
Di conseguenza:
- le ferie si conservano esclusivamente se vi è una proroga del contratto a tempo determinato. La nuova scadenza contrattuale, quindi, rappresenterà il termine ultimo entro cui il dipendente può fruire delle ferie;
- se invece non si parla di rinnovo ma di una vera e propria riassunzione, e dunque di un nuovo contratto di lavoro, la normativa stabilisce che le ferie devono essere calcolate per ogni singolo periodo di servizio prestato. Le ferie ancora residue alla scadenza del contratto, quindi, devono essere retribuite e di conseguenza il nuovo contratto partirà con un monte ferie pari a zero.
Si conservano le ferie con la promozione nella Pubblica amministrazione?
Il secondo tema riguarda esclusivamente i dipendenti pubblici. A tal proposito, il dubbio riguarda la possibilità di conservare le ferie laddove un dipendente già in servizio presso un ente pubblico venga nuovamente assunto - presso lo stesso ente - a seguito della vittoria di un concorso pubblico. Si pensi, ad esempio, a un dipendente che partecipa a una selezione per migliorare il proprio livello d’inquadramento, quindi per guadagnare di più: cosa ne sarà delle sue ferie?
A tal proposito l’Aran con l’orientamento applicativo CFL67 ha spiegato che ogni volta che il dipendente instaura con l’ente un nuovo rapporto di lavoro, diverso tanto per natura quanto per contenuti da quello precedente, le ferie maturate e non godute non possono essere trasferite. Vanno quindi retribuite, con il dipendente che inizierà poi a maturarne altre con il nuovo rapporto di lavoro.
L’unico caso in cui il dipendente pubblico che cambia mansione e qualifica mantiene il diritto alle ferie, spiega l’Aran, è quello della mobilità (articolo 30 del d.lgs n. 165/2001), poiché in questo caso non vi è la costituzione di un nuovo rapporto, bensì la continuazione del precedente.
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