Le ferie non godute vengono pagate, ma solo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Le ferie non godute possono essere pagate, ma esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (indipendentemente da quella che è la ragione). Questo significa che in costanza di rapporto di lavoro il datore e il dipendente non possono accordarsi per il pagamento delle ferie residue.
Il diritto alle ferie, infatti, è irrinunciabile tanto da essere tutelato dalla stessa Costituzione, dove all’articolo 36 si legge che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Tuttavia, il lasso di tempo entro cui godere delle ferie maturate è molto ampio e può quindi accadere che alla fine del rapporto di lavoro il dipendente abbia ancora qualche giorno residuo. In tal caso il divieto di monetizzazione delle ferie non si applica visto che i giorni non goduti si trasformano in retribuzione e vengono pagati insieme alle altre competenze di fine rapporto.
A tal proposito, facciamo chiarezza su quando (e quanto) spetta per l’indennità sostitutiva delle ferie in questa guida dedicata.
Quando vengono pagate le ferie non godute
Le ferie sono un diritto inviolabile del lavoratore, tant’è che è tutelato dalla stessa Costituzione (nell’articolo 36). Per questo motivo il mancato godimento delle ferie dà diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva - di natura retributiva - al lavoratore.
Questo però avviene solamente quando per l’impresa diviene impossibile consentire la loro fruizione, ovvero alla scadenza del contratto. Ricordiamo, infatti, che non esiste una scadenza oltre cui le ferie non godute si perdono e quindi devono essere pagate: una volta maturate, queste restano a disposizione del dipendente che ne può fruire a seconda delle necessità (tenendo conto delle esigenze aziendali).
In realtà le ferie andrebbero godute entro i 18 mesi successivi dall’anno di maturazione, quindi entro il 30 giugno: tale scadenza, però, riguarda solamente i datori di lavoro che sulle ferie non fatte godere ai dipendenti dovranno versare la relativa contribuzione oltre a rischiare una sanzione.
Minimo di ferie per ogni anno
Di fatto, quindi, il dipendente può crearsi un “tesoretto” di ferie non godute così da poterle monetizzare alla cessazione del rapporto di lavoro. Ma ricordate che la norma fissa un minimo di giorni di ferie di cui godere nello stesso anno in cui vengono maturati e da parte sua l’azienda non può impedire che ciò avvenga; ciò significa che pur potendosi rifiutare di concedere le ferie in determinati periodi (per particolari esigenze organizzative) ha comunque il dovere di presentare un’alternativa al dipendente.
Ma qual è il minimo di ferie da fruire nel corso dell’anno? Secondo quanto stabilito dall’attuale normativa - ovvero dalla legge 66/2003 - il lavoratore ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie durante l’anno. Questo minimo non può essere derogato dai contratti collettivi, i quali però possono concedere più giorni di ferie.
Di queste 4, almeno 2 settimane devono essere fruite nel corso dell’anno di maturazione in modo ininterrotto, mentre il resto dei giorni può essere fruito anche in modo frazionato ma entro i 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione.
Decorsi i 18 mesi, come visto sopra, le ferie non godute non vanno comunque perse. Le alternative sono due:
- o il lavoratore ne fruisce in costanza di rapporto di lavoro;
- oppure vengono monetizzate alla fine dello stesso.
Può accadere però che l’azienda paghi le ferie nello stesso anno in cui sono state maturate. Ciò però avviene solo per quei giorni di ferie maturati nell’anno di cessazione del rapporto di lavoro.
Ad esempio, al lavoratore licenziato prima della scadenza dell’anno va riconosciuta l’indennità sostitutiva anche per le ferie non godute maturate nello stesso anno e nei 18 mesi precedenti; lo stesso vale per quei contratti a tempo determinato con durata inferiore a un anno.
Quanto spetta e come vengono tassate
Ogni giorno di ferie non goduto verrà retribuito come se fosse stato un giorno lavorato. Ad esempio, il dipendente che alla cessazione del rapporto ha ancora 30 giorni di ferie andrà a percepire circa uno stipendio in più.
Come anticipato l’indennità sostitutiva per le ferie ha natura retributiva - e non risarcitoria come qualcuno crede - e per questo motivo su tali somme il datore di lavoro deve versare i contributi previdenziali al dipendente (se non già versati alla scadenza dei 18 mesi).
Per lo stesso motivo sull’indennità per ferie il dipendente versa imposte e contributi, al pari di qualsiasi stipendio.
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