Le ferie solidali favoriscono un clima di fiducia e collaborazione tra colleghi in azienda, ma possono operare soltanto entro specifiche condizioni. Vediamo quali sono.
Le ferie costituiscono uno dei vari diritti dei lavoratori subordinati, di cui si trova ampia disciplina nei singoli Ccnl. In verità è in primis la Costituzione a parlarne, perché all’art. 36 si trova scritto che chi lavora a diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciare ad esse.
Di seguito, però, ci focalizzeremo su una speciale deroga a questo diritto, rappresentata dalle cosiddette ’ferie solidali’: come dice la parola stessa, dietro questa tipologia di ferie vi è un intento solidaristico e di aiuto di un lavoratore verso un collega di lavoro, che ha bisogno di più giorni di ferie (e riposi) rispetto a quelli per lui previsti.
Ma attenzione perché, essendo in linea generale quello alle ferie un diritto non cedibile a terzi, è vero che il meccanismo delle ferie solidali può operare soltanto entro specifiche condizioni, che vedremo nel corso di questo articolo.
Ecco allora tutti i dettagli sulle ferie solidali, cosa sono e quanti giorni si possono cedere ai colleghi. Parleremo però prima di alcune regole generali riguardanti le ferie, perché ciò ci servirà a comprendere appieno il funzionamento delle ferie solidali.
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Ferie solidali, cosa sono e quanti giorni si possono cedere ai colleghi
Ferie solidali e diritto al riposo del lavoratore: il contesto di riferimento
Tutti coloro che hanno firmato un contratto di lavoro e si sono così legati ad un’azienda o datore di lavoro, sapranno che sussiste per il dipendente il diritto ad un certo numero di giorni di riposo all’anno nell’ambito dei quali, pur non andando regolarmente al lavoro come negli altri giorni dell’anno, si viene comunque retribuiti.
Salvo quanto diremo tra poco con riferimento alle ferie solidali, le ferie debbono intendersi un diritto irrinunciabile ed incedibile del lavoratore, fondato sulla finalità di consentire a quest’ultimo sia il recupero le proprie energie psico-fisiche, sia un maggior spazio alla propria rete di relazioni.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile però anche per un altro motivo. Infatti, il lavoratore è la parte debole nel rapporto di lavoro e, in considerazione di ciò, la legge prevede che i suoi diritti fondamentali non siano rinunciabili. Ecco perché le ferie sono ’intoccabili’: se così non fosse, il dipendente potrebbe essere facile preda di ricatti, ed anzi indotto a rinunciare ai propri diritti su impulso del datore di lavoro, per timore di perdere il posto o di subire conseguenze negative (ad es. un demansionamento). Alla luce di tutto ciò, ben si comprende perché il riposo delle ferie è irrinunziabile.
Quanti giorni di ferie spettano? Il limite minimo e la monetizzazione
In base alla legge, al dipendente spettano almeno quattro settimane di ferie all’anno. Tuttavia la regola può essere derogata con una disciplina di maggior favore nel contratto collettivo oppure nel contratto individuale: in dette circostanza avremo dunque un numero di giorni di ferie maggiore e, peraltro, la quota di ferie in più concessa dal contratto collettivo o individuale di lavoro, se non sfruttata, potrà essere monetizzata - ovvero sostituita con un’indennità in denaro. In altre parole, la legge fissa che le ferie non siano sostituibili da una indennità ad hoc, tranne per la quota di ferie che oltrepassa il minimo previsto dalla legge.
Invece, la quota minima di legge potrà essere monetizzata con il versamento dell’indennità sostitutiva delle ferie soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro, con il lavoratore che aveva ancora delle ferie da sfruttare.
Come ora vedremo, è possibile cedere con le ferie solidali esclusivamente le “ferie monetizzabili”, vale a dire quelle ulteriori rispetto al minimo annuale irrinunciabile pari a 4 settimane, oppure i riposi previsti dai Ccnl in aggiunta ai normali riposi giornalieri e settimanali.
Ferie solidali: di che si tratta? Le condizioni
Lo abbiamo detto all’inizio: può accadere che un dipendente abbia bisogno di un numero maggiore di ferie a causa di particolari eventi della propria vita. Ecco allora che può entrare in gioco il meccanismo delle ferie solidali o cessione - a titolo gratuito - delle ferie, che opera infatti quando sussiste la facoltà per un dipendente di cedere i giorni di ferie o i riposi da lui accantonati, a favore di un altro lavoratore subordinato. Alla base della scelta vi sono motivi solidaristici.
Grazie ad uno dei decreti attuativi del Jobs Act, da alcuni anni le ferie solidali sono divenute possibili nel nostro paese, ma attenzione perché questa speciale agevolazione tra colleghi può operare soltanto alle seguenti condizioni:
- i colleghi a cui sono cedute le ferie hanno lo stesso datore di lavoro del cedente;
- la motivazione della cessione risiede nel consentire al collega, che ha bisogno di ulteriori giorni di ferie, di avere più tempo per assistere il figlio o i figli minori che, per le delicate condizioni di salute in cui si trovano, abbisognano di cure costanti;
- vi deve essere una disciplina ad hoc delle ferie solidali all’interno del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro.
Ecco perché possiamo affermare che soltanto ricorrendo queste condizioni, potrà valere il meccanismo delle ferie solidali, le quali - come accennato sopra - costituiscono pur sempre una deroga alla regola del divieto di cessione delle proprie ferie. Il dipendente agevolato dalla cessione dovrà comunque presentare un’adeguata certificazione, attestante lo stato di necessità delle cure in questione - emessa da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
Rimarchiamo che chi le dona, gratuitamente, le perde mentre chi le riceve avrà più tempo da rivolgere alle cure del figlio, conservando il posto e lo stipendio pieno.
Regole di dettaglio nei singoli Ccnl: chiarimenti
La legge ha inteso introdurre la facoltà di previsione delle ferie solidali, ma è vero che l’effettiva loro presenza dipende da ciò che dice un singolo Ccnl. Insomma, è la contrattazione collettiva che deve introdurre in concreto la possibilità delle ferie solidali, prevedendo le condizioni, le modalità attuative e quanti giorni di ferie sono cedibili. Se non lo fa, un dipendente non potrà cedere le ferie con l’intento solidaristico suddetto.
Il Ccnl chimici e farmaceutici ha fatto da apripista, di seguito è giunto il testo per i metalmeccanici, ed altri, ma è vero che non tutti i contratti collettivi hanno oggi una disciplina ad hoc. Facendo un rapido esempio pratico, nel Ccnl istruzione e ricerca si può trovare una specifica disciplina sulle ferie e riposi solidali, in quanto nel relativo testo si legge che, su base volontaria ed a titolo gratuito, il lavoratore o la lavoratrice possono cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori:
- le giornate di ferie, nella propria disponibilità, che superano le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve obbligatoriamente fruire ai sensi dell’art. 10 del d. lgs. n. 66/2003 in tema di ferie. In particolare, queste ultime sono individuate in 20 giorni nell’ipotesi di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nelle circostanze di articolazione dell’orario di lavoro su sei giorni alla settimana;
- le quattro giornate di riposo per le festività soppresse.
Ribadiamo dunque che la legge ha fissato un limite minimo di 4 settimane di ferie obbligatorie per legge, che non possono mai essere intaccate dalle ferie solidali. Perciò ogni dipendente è tenuto a porsi in ferie per almeno 20 giorni e può, conseguentemente, cedere gratis soltanto il numero di giorni eventualmente eccedente - nei limiti della disciplina del proprio Ccnl.
Il ruolo dei contratti collettivi aziendali
Abbiamo detto che i singoli Ccnl sono essenziali in tema di ferie solidali, ma è vero anche che la legge che ha introdotto le ferie solidali nel nostro ordinamento indica che la concreta attuazione del meccanismo è da intendersi rimessa ad accordi sindacali firmati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed applicabili allo specifico rapporto di lavoro.
Cosa vuol dire in concreto ciò? Ebbene la risposta è semplice: il legislatore intende fare riferimento sia ai contratti collettivi nazionali di lavoro, che ai contratti aziendali. Infatti non mancano oggi aziende che sottoscrivono accordi ad hoc con le rappresentanze sindacali aziendali o i sindacati provinciali - e ciò anche laddove il Ccnl di settore non indichi alcunché in merito alle ferie solidali. In altre parole, non vi sono ostacoli a riguardo: i contratti collettivi aziendali possono ’autonomamente’ introdurre le ferie solidali e disciplinarne modalità di utilizzo e contenuto.
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