Fermo amministrativo auto cointestata, quando è legittimo (e quando no)

Ilena D’Errico

29 Dicembre 2024 - 18:39

Ecco cosa prevede davvero la legge sulla possibilità di iscrivere il fermo amministrativo sui veicoli cointestati.

Fermo amministrativo auto cointestata, quando è legittimo (e quando no)

La disinformazione è sempre pericolosa, ma in alcuni casi può comportare vere e proprie conseguenze tangibili per i cittadini. Ci si riferisce in questo caso alla materia del fermo amministrativo auto e alla possibilità di iscrizione su veicoli cointestati. Apparentemente senza alcun motivo, ci sono diverse notizie false sull’argomento, come anche trattazioni sintetiche e sommarie che non aiutano la comprensione. C’è da dire che anche la giurisprudenza ha dato pareri discordanti su alcune questioni, il che non aiuta.

In alcuni casi l’iscrizione del fermo amministrativo sull’auto cointestata è però del tutto legittima, con gravi conseguenze per chi utilizza il veicolo nonostante il divieto. Per questo motivo bisogna essere molto prudenti e in caso di sospetta illegittimità fare ricorso contro il provvedimento. L’opposizione potrebbe comportare la cancellazione del fermo, permettendo così il pieno utilizzo dell’auto. In caso di fermo illegittimo sarà inoltre possibile richiedere un risarcimento per i danni subiti, a patto che siano documentati.

Ignorare il fermo e guidare l’auto senza curarsene non è mai una soluzione. Questo è il primo concetto da chiarire in proposito, perché molti ritengono erroneamente che l’illegittimità del fermo amministrativo consenta in automatico di usare il veicolo liberamente. In realtà, è preferibile opporsi al provvedimento e vederne l’annullamento per evitare complicazioni. Vediamo quando ciò è possibile per le auto cointestate.

Quando è illegittimo il fermo amministrativo su auto cointestate

Quando si tratta del fermo amministrativo su veicoli cointestati non bisogna generalizzare, perché ci sono diverse circostanze da prendere in considerazione. Fra queste, c’è la cointestazione dell’auto successiva all’iscrizione del fermo oppure al preavviso del fermo. Nel primo caso, non c’è possibilità di opporsi al provvedimento, ma il nuovo titolare deve essere messo a conoscenza della sua presenza. Nella seconda ipotesi, invece, l’Agenzia delle entrate riscossione può esercitare un’azione revocatoria contro la cointestazione dell’auto, possibilmente considerabile come un espediente per sottrarre il bene al recupero del credito.

L’azione revocatoria potrebbe anche non portare ad alcun risultato, ma resterebbe comunque il fermo sul veicolo. In tal proposito, è bene che il cointestatario dell’auto sia messo a conoscenza del preavviso di fermo, per evitare contestazioni e azioni legali. Supponiamo ora che la cointestazione dell’auto sia antecedente rispetto al preavviso di fermo e alla conseguente iscrizione dello stesso sul veicolo.

Ci sono delle ipotesi in cui il fermo amministrativo non può essere disposto, tra cui il veicolo strumentale alla professione del titolare o adibito al trasporto di persone disabili. La Corte di Cassazione ha confermato che queste eccezioni si applicano anche quando le circostanze riguardano uno dei cointestatari, seppur non colui che ha contratto il debito. La cointestazione deve però essere avvenuta prima del preavviso di fermo.

Al di fuori di queste situazioni particolari, il fermo amministrativo su auto cointestate è sempre legittimo in caso di debiti comuni alle parti, perciò riguardo al bollo auto non pagato. Lo stesso vale quando i cointestatari del veicolo sono corresponsabili del debito, ipotesi in cui ognuno può rispondere anche con i debiti propri. La maggior parte dei giudici ordinari ritiene inoltre che il fermo amministrativo sia legittimo sull’auto cointestata anche quando soltanto uno dei titolari è debitore. Per il momento questa interpretazione non è stata confermata dalla Cassazione, ma è largamente condivisa.

Ecco perché affermare che non può essere iscritto il fermo amministrativo su un veicolo cointestato è fuorviante, oltre che molto rischioso. Le sanzioni per chi circola nonostante il provvedimento sono infatti la multa da 1.984 a 7.937 euro e la confisca del veicolo. Sull’applicazione delle sanzioni a danno del titolare non debitore la giurisprudenza è discorde, ma l’interpretazione più attinente al senso giuridico del fermo è quella che prevede la sanzionabilità di entrambi. Il proprietario non debitore potrebbe tuttavia avere un margine di rivalsa nei confronti dell’altro, ad esempio se non avvertito del fermo. Altrimenti dovrebbe provvedere in anticipo (principalmente vendendo la quota di proprietà al debitore).

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