Come si può verificare se su un veicolo c’è l’iscrizione del fermo amministrativo? I casi in cui si iscrive un fermo sono numerosi e molti confondono il preavviso di fermo con il fermo vero è proprio
Come verificare l’iscrizione di un fermo amministrativo iscritto al PRA su un auto?
In caso di mancato pagamento di cartelle esattoriali, mancato pagamento di bolli auto, multe per violazioni al Codice della strada, al fine di garantire il credito, si procede all’iscrizione del fermo amministrativo su un veicolo. Il provvedimento è anche conosciuto come ganasce fiscali.
La normativa prevede che le Amministrazioni o gli enti competenti, tra cui Comuni, Agenzia delle Entrate, enti previdenziali, Regionin e Stato, nel momento in cui vantano un credito nei confronti di un soggetto, possono procedere all’emissione di provvedimenti di tipo cautelare/esecutivo.
Questi mirano ad avere la disponibilità di un bene sul quale effettuare un’esecuzione forzata in modo da poter rientrare del proprio credito.
Vediamo qual è la corretta procedura per verificare se su un veicolo pende l’iscrizione del fermo amministrativo auto o ganasce fiscali.
Quando è valida l’iscrizione del fermo amministrativo
L’iscrizione del fermo avviene se, trascorsi 30 giorni dal preavviso di fermo, non vi è un comportamento concludente, cioè non si paga il dovuto, non si propone ricorso o non si chiede una rateizzazione e non si paga la prima rata.
Si ricorda che non è più previsto alcun limite per l’iscrizione del fermo amministrativo su un veicolo. Quando l’agente di riscossione era Equitalia Spa era in vigore una direttiva con la previsione di un limite come atto interno della società, che non aveva, quindi, valore di legge, si trattava però di un atto interno venuto meno quando le funzioni di Equitalia sono passate ad AdER. Di conseguenza oggi è possibile iscrivere il fermo amministrativo su un veicolo anche per importi di poco valore. L’importo minimo previsto da Equitalia per l’iscrizione del fermo era di 800 euro.
Le ganasce fiscali vietano di circolare con il veicolo, il motivo è semplice: è necessario fare in modo che il bene conservi il suo valore e che la successiva esecuzione possa essere fruttuosa. Soprattutto, il fermo amministrativo segue il bene, quindi se viene venduto, l’acquirente avrà gli stessi vincoli e limiti del precedente proprietario che può essere considerato il debitore principale.
Perché è necessario verificare l’iscrizione del fermo amministrativo su un veicolo?
Molti possono chiedersi: visto che il fermo amministrativo deve essere comunicato al proprietario attraverso il preavviso di fermo amministrativo, che bisogno c’è di verificare l’iscrizione di un veicolo?
I motivi possono essere almeno due: in primo luogo può verificarsi che il proprietario del veicolo paghi il dovuto, chieda una rateizzazione degli importi e paghi la prima rata, oppure acceda alla definizione agevolata per i carichi fiscali pendenti e di conseguenza dovrebbe essere sospeso il fermo amministrativo. In questi casi se non è sicuro che il fermo sia stato sosteso, può chiedere una visura.
In secondo luogo, se una persona vuole acquistare un veicolo usato e vuole avere la certezza che sia libero da vincoli, per ottenerla l’unica via è chiedere la visura del veicolo.
Deve essere ricordato che un veicolo sottoposto a fermo amministrativo:
- Non può circolare;
- non può essere parcheggiato su pubblica via;
- non può essere radiato dal PRA: non può essere demolito o esportato.
Tali vincoli persistono anche se il veicolo viene venduto in data successiva all’iscrizione: se il soggetto debitore non dovesse estinguere il debito principale, il veicolo può essere sottoposto a vendita forzata da parte dell’ente creditore che intrattiene le somme.
All’acquirente del veicolo sottoposto a fermo che non si era accorto del vincolo, non resterebbe altra strada che quella di un tentativo di rivalsa nei confronti del venditore, ma la strada giudiziaria sarebbe lunga e non è detto che riesca a ottenere, in seguito a sentenza di condanna, un risarcimento. Proprio per questo motivo quando si acquista un’auto usata, soprattutto da privati, è necessario effettuare la verifica.
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Per dovere di cronaca ricordiamo che è stato approvato il disegno di legge che prevede la possibilità, in limitati casi, di demolire/rottamare veicoli sottoposti a fermo amministrativo. Tale possibilità riguarda veicoli inutilizzabili, tale inutilizzabilità deve essere accertata da un pubblico ufficiale.
Come verificare l’iscrizione del fermo amministrativo su un veicolo?
Per verificare l’iscrizione di un fermo amministrativo si può accedere ai servizi online.
Per effettuare la verifica online in autonomia è possibile collegarsi al sito dell’ACI, accedere con il proprio codice Spid, andare al servizio Auto 3D. In alternativa si può utilizzare l’App “Aci Space” e andare al servizio denominato My Car.
Attraverso questi servizi è possibile consultare i documenti CdP/CDPD o Attestazione di proprietà dei veicoli. Per ottenere i dati è però necessario inserire il codice fiscale del proprietario, o di uno dei cointestatari, e non sempre è possibile avere questi dati su veicoli di terzi. Questo servizio è gratuito e consente solo di avere conoscenza di eventuali iscrizioni su veicoli di cui si conoscono tali dati.
Se si vuole una vera e propria visura che consenta di avere tutti i dettagli dell’iscrizione del fermo amministrativo anche di auto non di proprietà, è possibile richiederla online al costo di 6 euro, a una delegazione ACI o ad uno studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto). Nel secondo caso vi possono essere dei costi aggiuntivi rispetto ai 6 euro della richiesta online.
Come fare per cancellare un’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo?
La prima cosa da fare per ottenere la cancellazione del fermo è liberare il veicolo, quindi pagare le somme, chiedere una rateizzazione del debito o la definizione agevolata. Negli ultimi due casi per accedere al beneficio è necessario pagare la prima rata.
In base al D.Lgs. 98/2017 per i provvedimenti di revoca e sospensione del fermo amministrativo successivi al 1° gennaio 2020 la cancellazione del fermo amministrativo deve avvenire d’ufficio su comunicazione del Concessionario di riscossione che informa il PRA della regolarità della posizione amministrativa del veicolo.
Questo implica che non sono più previsti oneri a carico del cittadino e che non è più necessario che il cittadino si attivi al fine di richiedere la cancellazione del fermo amministrativo. Per sicurezza può essere necessaria la verifica prima descritta.
Per i provvedimenti di revoca e sospensione del fermo amministrativo antecedenti a tale data è necessario versare un contributo di 32 euro a titolo di imposta di bollo, inoltre, il cittadino deve richiedere agli uffici del PRA, attraverso una delegazione ACI, la cancellazione del fermo, consegnando idonea documentazione che attesti il saldo del debito, cioè il provvedimento di revoca o sospensione in originale e il Certificato di Proprietà Cartaceo. Con la digitalizzazione dei certificati di proprietà il cartaceo non è comunque più necessario.
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