I nuovi codici tributo per versare l’imposta sostitutiva per la flat tax sugli straordinari di medici e infermieri. Vediamo come si compila il modello F24 e F24 EP.
A prevedere la flat tax al 15% da corrispondere per gli straordinari di medici e infermieri è il Dl 73 del 2024. Si tratta delle misure urgenti per ridurre le liste di attesa, decreto convertito nella legge 107 del 2024. L’articolo 7 di quest’ultima prevede che per le retribuzione delle ore si lavoro straordinario di medici e infermieri sia previsto il pagamento di una flat tax al 15% e non l’Irpef ordinario.
La norma, come è facilmente intuibile, vuole incentivare il personale sanitario a svolgere ore extra per far fronte alle carenze di personale con lo scopo di ridurre le liste di attesa.
Flat tax al 15% sugli straordinari
Ovviamente, ricevendo il personale medico una ordinaria busta paga, anche per quel che riguarda la tassazione dello straordinario l’imposta sostitutiva è applicata alla fonte e si applica ai compensi a partire dall’8 giugno 2024.
I sostituti di imposta, poi, dovranno versare l’imposta sostitutiva trattenuta al personale sanitario tramite modello F24. Proprio in vista di questi adempimento l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 36/E del 22 luglio 2024 ha istituiti appositi codici tributo per il versamento.
I sostituti di imposta devo apporre i nuovi codici tributo nella sezione Erario del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati” indicando nel mese e l’anno di riferimento quelli in cui è stata applicata la ritenuta.
I nuovi codici tributo per la flat tax straordinari
I nuovi codici tributo istituiti sono i seguenti:
- “1068” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario – Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
- “1607” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
- “1922” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
- “1923” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
- “1308” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”.
Nella stessa risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sono stati individuati anche ulteriori codici tributo da utilizzare nel modello F24 enti pubblici (F24 EP) e sono:
- “171E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario - Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
- “172E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
- “173E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione - Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”.
Nel modello F24 EP i codici tributo vanno indicati sempre nella sezione “Erario” con valore F; nel campo “riferimento A” deve essere indicato il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (formato OOMM), nel “riferimento B” deve essere indicato l’anno di imposta (formato AAAA).
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