Quali sono gli obblighi legali dei genitori quando i figli vanno a vivere da soli: mantenimento e pagamento dell’affitto.
Ormai è noto che l’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli non cessa con la maggiore età, ma persiste finché non sono autosufficienti dal punto di vista economico o perlomeno ne raggiungono la capacità, fintanto che non sono responsabili del mancato raggiungimento dell’indipendenza. È oltretutto normale che l’onere del mantenimento diventi a mano a mano più gravoso con l’aumentare dell’età, in ragione del mutare delle esigenze e dell’ampiezza dell’obbligo.
Quest’ultimo deve comunque essere compatibile con le possibilità economiche dei genitori, unico vero e proprio limite rispetto a questo dovere. Ciò però non significa dover accondiscendere a qualsiasi pretesa del figlio che ha diritto al mantenimento, ovviamente in riferimento a richieste che vanno ben oltre ai bisogni essenziali della prole. Così, molti genitori sono confusi riguardo alla possibilità che il figlio vada a vivere da solo. Potrebbe continuare ad avere diritto a essere mantenuto oppure dimostrare così di essere indipendente.
Non è facile stabilire una regola generale, tutto dipende dai requisiti del beneficiario e dai motivi che lo spingono ad andare via di casa. Effettivamente, i genitori potrebbero essere chiamati al pagamento dell’affitto, ma si tratta di situazioni piuttosto rare. Ecco cosa prevede la legge.
I genitori devono pagare l’affitto ai figli che vanno a vivere da soli?
Quando un figlio maggiorenne che ha ancora diritto al mantenimento decide di andare a vivere da solo possono verificarsi diverse situazioni. Il dovere di pagare il canone di locazione potrebbe ricadere sui genitori soltanto come spesa rientrante nel mantenimento, che in questa ipotesi verrebbe versato con un assegno periodico, proprio come accade per i genitori non collocatari.
Affinchè ciò si verifichi, tuttavia, è necessario che il figlio continui ad aver diritto al mantenimento anche lasciando l’abitazione familiare e che le ragioni del trasferimento non risultino incompatibili in questo senso, ma procediamo con ordine. Il figlio maggiorenne (in salute) ha diritto al mantenimento dei genitori soltanto quando non è indipendente economicamente, a patto che si impegni attivamente per raggiungere l’autonomia, con aspettative ragionevoli e compatibili con le proprie capacità.
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È infatti vero che i genitori sono tenuti a incoraggiare e sostenere le aspirazioni dei figli anche dal punto di vista formativo e professionale, permettendo loro di costruirsi una carriera soddisfacente anche rispetto alle proprie attitudini. Allo stesso tempo, ciò deve avvenire in tempistiche ragionevoli. il mancato raggiungimento di un determinato traguardo scolastico o professionale, anche quando non direttamente attribuibile a una colpa del figlio - che per esempio cerca attivamente lavoro - non può essere motivo di proroga eterna del mantenimento.
Si avrebbe altrimenti una condizione estremamente dannosa per tutte le parti, ma anche per la società. secondo la corte di cassazione intorno all’età di 30 anni i figli dovrebbero avere ben chiaro quale strada possono intraprendere, dovendo anche “accontentarsi” di posizioni lavorative diverse da quelle ambite o discostanti rispetto al percorso di studi. L’obbligo di mantenimento può comunque decadere anche prima, ogni qualvolta i figli non si impegnano a sufficienza per divenire autonomi.
Ovviamente, se il figlio va via di casa con l’intenzione di provvedere autonomamente alle proprie esigenze e ne è in grado, almeno per il momento, l’obbligo di mantenimento decade. Di pari passo, lasciare il tetto familiare potrebbe configurare una rinuncia al mantenimento, che i figli maggiorenni possono effettuare nella misura in cui configura un’assunzione di responsabilità.
Il mantenimento persiste, e quindi i genitori devono pagare l’affitto, quando i figli rientrano ancora nei requisiti citati e hanno spiegazioni valide in merito al proprio trasferimento. In altre parole, i genitori non sono tenuti a pagare canoni di locazioni e altre spese simili per far vivere il figlio altrove, mettendo a disposizione il proprio immobile, a meno che gravi motivi giustificano l’allontanamento. Se quest’ultimo deriva da un malessere e da forti incompatibilità, per esempio, e la convivenza risulta impossibile, il diritto al mantenimento prosegue finché il figlio fa del suo meglio.
Naturalmente i genitori non possono essere chiamati a spese superiori a quanto consentito dalle possibilità economiche, valutate anche in senso potenziale. I genitori possono peraltro proporre questa soluzione alternativa quando sono chiamati al mantenimento ma non ci sono le condizioni per la coabitazione.
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