Ecco qual è la disciplina sui trasferimenti e la possibilità di cambiare residenza del genitore collocatario con i figli minori e quando serve il consenso dell’altro.
Le decisioni più importanti sulla vita dei minorenni devono essere prese necessariamente dai genitori, cercando il più possibile di tutelare gli interessi della prole. Un compito che diventa ancora più difficile quando i genitori si separano, non soltanto in caso di liti e astio, ma in genere per le difficoltà organizzative e i diversi punti di vista.
Uno dei temi più sensibili è sicuramente il trasferimento dei figli, con una situazione tanto più delicata quanta è la distanza su cui si intende spostarsi. Non solo il genitore non collocatario ha un diritto di visita che deve essere rispettato (anche perché è un reciproco diritto del figlio stesso), ma ha anche il diritto di partecipare alle decisioni di maggiore interesse.
Come si configura il cambio di residenza dei minori? Può essere marginale, se il cambio di domicilio avviene entro una distanza minima e non ha riflesso sul rapporto con il genitore non collocatario, o essere molto rilevante quando la distanza aumenta. Questo non significa che il genitore collocatario non possa trasferirsi con i figli, ad esempio per un’offerta di lavoro, ma che devono essere rispettate precise regole.
Quando serve il consenso dell’altro genitore per il cambio di residenza
L’articolo 337 sexties del Codice civile impartisce alcuni principi fondamentali che si riflettono sul cambio di residenza dei figli minori, in particolare:
- Entrambi i genitori sono tenuti a comunicare all’altro il cambio di residenza o domicilio entro un massimo di 30 giorni;
- se il cambiamento non viene comunicato per tempo, i figli e l’altro genitore hanno diritto al risarcimento per gli eventuali danni causati dalla mancanza di reperibilità.
La legge fa riferimento a entrambi i genitori, includendo quindi anche il genitore collocatario che porta con sé i figli. L’articolo citato non specifica dei limiti a questa possibilità, ma le disposizioni di legge sulle decisioni che riguardano i figli minori sono chiare nel richiedere il consenso di entrambi per le decisioni di maggiore interesse.
Si evince quindi che questo principio è da applicarsi soltanto quando il cambio di residenza non può interferire sul rapporto tra i figli e l’altro genitore, dunque quando opera su distanze brevi. In questi casi, il genitore collocatario può cambiare casa insieme ai figli senza chiedere l’autorizzazione, ma deve comunicarlo entro 30 giorni all’altro genitore.
Genitori separati e trasferimento con figli minori
Quando il trasferimento rappresenta una decisione di maggiore interesse rispetto alla vita dei figli è necessario il consenso di entrambi i genitori, anche in ipotesi di affidamento esclusivo. Il consenso non è necessario soltanto quando l’altro genitore è stato dichiarato decaduto della potestà genitoriale oppure è stato espresso dal giudice con apposita sentenza.
È infatti possibile rivolgersi al giudice per essere autorizzati al trasferimento a cui l’altro genitore si oppone, ma la decisione sarà comunque commisurata in base agli interessi dei minori. Viceversa, l’altro genitore può intentare causa per opporsi al trasferimento. Entrambi vengono ascoltati nel procedimento, così come i figli che hanno compiuto 12 anni o comunque mostrano sufficiente maturità e comprensione delle proprie necessità.
La decisione del giudice avviene sulla base di criteri analoghi a quelli adoperati per il collocamento dei minori, alla ricerca della soluzione più idonea per il loro benessere e per garantire i rapporti stabili con i genitori e gli altri parenti.
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Cosa rischia chi si trasferisce con i figli senza consenso
Il genitore che si trasferisce con i figli senza il consenso dell’altro (né l’autorizzazione del giudice) rischia di essere sanzionato, anche con risarcimenti per i danni cagionati all’altro genitore e ammende. Non sempre, tuttavia, questo comportamento determina la rilocazione dei figli.
Nonostante il comportamento molto scorretto e punito dalla legge, l’interesse dei minori resta prevalente anche nel valutare l’ulteriore trasferimento rispetto alle nuove abitudini consolidate. Più passa il tempo dal trasferimento, più i minori creano un nuovo equilibrio che la rilocazione potrebbe turbare.
Dal punto di vista penale, il genitore che si trasferisce con i figli senza autorizzazione può essere accusato di sottrazione di minore, un reato punito con la reclusione da 1 a 3 anni, ma soltanto se così facendo impedisce al genitore di svolgere i suoi compiti genitoriali (o se il minore ha più di 14 anni con il suo dissenso).
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