Cos’è il gratuito patrocinio e chi può utilizzarlo per non pagare le spese legali? Vediamo i nuovi limiti di reddito da rispettare nel 2025 per rientrare nel beneficio..
Il gratuito patrocinio garantisce a ogni cittadino la difesa legale, anche quando la situazione economica non permette di poter sostenere le spese necessario per la consulenza di un avvocato. Si tratta di un istituto che ha lo scopo di garantire una consulenza, un’assistenza e una difesa legale a tutti e per poterlo richiedere l’unico requisiti da soddisfare è avere un reddito annuo sotto un determinato limite.
Per chi fruisce del gratuito patrocinio le spese del legale sono coperte dallo Stato. Chi si trova in una situazione di difficoltà economica e non può permettersi di pagare un avvocato, per essere assistito in un processo e far valere i propri diritti, potrà nominare un legale retribuito dallo Stato.
I requisiti e le regole che bisogna soddisfare sono molto precisi, soprattutto riguardo al reddito del richiedente. Nella soglia rientrano i redditi da lavoro dipendente o autonomo, i redditi dei componenti del nucleo familiare convivente, tranne alcune eccezioni che vedremo ed eventuali assegni di mantenimento o ammortizzatori sociali.
Approfondiamo in questa guida cosa c’è da sapere prima di richiedere il gratuito patrocinio a spese dello Stato.
leggi anche
Gratuito patrocinio, chi sceglie l’avvocato?
Reddito 2025 per il gratuito patrocinio
Le soglie di reddito minime per accedere al patrocinio a spese dello Stato sono aggiornate da un apposito decreto del Ministero della Giustizia. Quello che stabilisce le soglie di accesso è ancora il Decreto del 10 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 giugno 2023 il quale stabilisce che possono accedere al gratuito patrocinio tutti coloro che hanno un reddito risultante dal’ultima dichiarazione pari o inferiore a 12.838,01 euro.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il soggetto istante.
In tal caso, ai sensi dell’articolo 92 del Testo unico spese di giustizia, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Tale importo è frutto dell’adeguamento biennale effettuato dall’Istat in base all’indice dei prezzi al consumo per famiglie e lavoratori, calcolato sul biennio precedente. Si attende, quindi, un nuovo aggiornamento del limite nel 2025.
Quali redditi concorrono alla determinazione del limite
Ai fini del gratuito patrocinio a spese dello Stato rilevano tutte le tipologie di reddito, quindi quello per lavoro dipendente, autonomo, d’impresa, di capitale, redditi fondiari e così via.
Sono compresi nel computo anche i redditi esenti dall’Irpef e quelli esclusi dalla base imponibile a fini fiscali.
Anche i redditi percepiti dai familiari conviventi rientrano nel calcolo, salvo il caso in cui il giudizio per cui si procede riguardi diritti personalissimi tutelati dalla privacy oppure in costanza di conflitto d’interessi con gli altri membri della famiglia (ad esempio in caso di divorzio giudiziale).
La capacità economica del richiedente va intesa in senso ampio, per questo rilevano nel calcolo del reddito anche l’importo dell’assegno di mantenimento e divorzile e il sostegni economici da parte dello Stato.
Cos’è il gratuito patrocinio
Grazie al gratuito patrocinio i cittadini con difficoltà economiche che devono affrontare un giudizio possono ottenere un avvocato a spese dello Stato.
L’istituto è previsto dal D.P.R. n°115 del 2002 secondo il quale:
- un cittadino può avvalersi dell’assistenza di un avvocato a spese dello Stato per un processo penale qualora sia indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che vuole costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria;
- un cittadino può avvalersi dell’assistenza di un avvocato a spese dello Stato per un processo civile, amministrativo, contabile o tributario, qualora le sua ragioni non risultino manifestamente infondate.
Chi ne ha diritto
Come sancito dal D.P.R. n. 115 del 2002, possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato coloro che rispettino i seguenti requisiti:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri con regolare permesso di soggiorno al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
- gli apolidi;
- gli enti o le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitino attività economica.
Potrà quindi essere ammesso al gratuito patrocinio chi rispetta i requisiti presenti sopra e ha percepito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 12.838,01 euro.
Tuttavia, esistono anche alcuni reati per cui non è mai possibile accedere al gratuito patrocinio, nonostante le condizioni reddituali: si tratta di delitti legati all’evasione fiscale oppure alla criminalità organizzata, qualora un soggetto sia stato condannato con sentenza passata in giudicato.
Sono difatti esclusi coloro che hanno una condanna definitiva per:
Gratuito patrocinio per le vittime di alcuni reati
Il limite reddituale stabilito per legge non si applica nel caso dei reati sessuali, ad esempio stalking, violenza sessuale e adescamento di minori. Le vittime di questi reati possono accedere al gratuito patrocinio a prescindere dal reddito.
Occorre segnalare difatti che, secondo l’art. 76, comma 4-ter, d.P.R. n. 115/2002, sono presenti alcuni casi per cui i limiti di reddito non operano ed è quindi possibile per le vittime di determinati reati avere il patrocinio a spese dello Stato in tutti i casi. Nello specifico essi sono:
- Art. 572 codice penale – Maltrattamenti contro familiari o conviventi;
- Art. 583 bis codice penale - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Art 609 bis codice penale – Violenza sessuale;
- Art. 609 quater codice penale – Atti sessuali con minorenne;
- Art. 609 octies codice penale Violenza sessuale di gruppo;
- Art. 612 bis codice penale – Atti persecutori;
- Art. 600 codice penale – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- Art. 600 bis codice penale – Prostituzione minorile;
- Art. 600 ter codice penale – Pornografia minorile;
- Art. 600 quinquies codice penale – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- Art. 601 codice penale – Tratta di persone;
- Art. 602 codice penale – Acquisto e alienazione di schiavi;
- Art. 609 quinquies codice penale – Corruzione di minorenne;
- Art. 609 undecies codice penale– Adescamento di minorenni.
In sostanza esistono casi in cui si può essere assistiti in gratuito patrocinio, ossia a spese dello Stato, pur avendo un reddito che supera il limite indicato dalla norma.
Revoca dal gratuito patrocinio
Qualora, in corso di causa, siano mutate le condizioni economiche di chi è stato ammesso al gratuito patrocinio, per il conseguimento di nuove disponibilità, il giudice può disporne la revoca. La revoca riguarda esclusivamente l’attività difensiva svolta nel periodo successivo alla variazione della situazione di reddito. Il beneficio ottenuto fino a quel momento rimarrà valido, per cui le spese della parte di processo già svolta continueranno a rimanere a carico dello stato.
Presentazione della domanda
Le modalità di presentazione della domanda sono diverse a seconda che il processo si svolga in sede civile o penale.
Processi civili
Per i processi civili la domanda deve essere presentata alla segreteria del consiglio dell’ordine degli avvocati presso il giudice competente.
L’istanza va sottoscritta e consegnata allegando una fotocopia del documento di identità.
Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati ha tempo 10 giorni per comunicare l’accoglimento o il rifiuto della domanda al richiedente.
In caso di rigetto della domanda, l’istanza potrà comunque essere presentata direttamente al giudice competente nel processo.
In caso di ammissione si dovrà procedere alla nomina di un difensore, effettuando la scelta tra gli iscritti nell’elenco degli avvocati.
Processo penale
Nel processo penale l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio va presentata all’ufficio del magistrato competente il quale con decreto ne dichiarerà o meno l’ammissibilità.
Chi paga le spese legali con il gratuito patrocinio?
In caso di gratuito patrocino lo Stato si accolla le spese del processo, anticipando costi amministrativi e onorario dell’avvocato.
In caso di causa vinta dal beneficiario del gratuito patrocinio, le spese anticipate dallo Stato vengono addebitate alla parte soccombente. Qualora non riesca da quest’ultima a recuperare tutti i costi sostenuti si potrà rivalere sul soggetto che ha goduto della difesa gratuita ma solo nell’ipotesi in cui la vittoria gli consenta di versare le somme ricevute.
Se il beneficiario non abbiente perde la causa lo Stato sosterrà comunque le spese, ma non potrà recuperale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA