Gruppo Iva: è stato pubblicato il decreto attuativo del MEF che contiene le disposizioni attuative delle norme riguardanti la materia.
Gruppo Iva: è disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze il decreto 6 aprile 2018 (che deve essere ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) del MEF contenente le disposizioni attuative delle norme riguardanti la nuova disciplina.
Con l’emanazione del decreto attuativo MEF si da il via a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2017, con la quale è stato previsto, a partire dal 2018, che i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, possono divenire un unico soggetto passivo ai fini IVA, a seguito di un’opzione esercitata dai medesimi soggetti.
La nuova disciplina, che recepisce le indicazioni Ue, si applica a partire dal 1° gennaio di quest’anno, con la conseguente effettiva operatività del Gruppo Iva a decorrere dal 2019.
Costituzione del gruppo Iva
Il decreto 6 aprile 2018 del MEF prevede che i soggetti passivi, stabiliti in Italia ed esercenti attività di impresa, arte e professione uniti da un vincolo finanziario, economico e organizzativo possano optare per la costituzione del Gruppo Iva.
Questi requisiti devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione e comunque già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione.
Per costituire il Gruppo Iva il rappresentante dello stesso deve inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sottoscritta da tutti i partecipanti che deve contenere le seguenti indicazioni:
- la denominazione del Gruppo;
- i dati identificativi del rappresentante e dei soggetti partecipanti;
- l’attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al Gruppo, dei vincoli finanziario, economico e organizzativo;
- l’attività o le attività che saranno svolte dal Gruppo;
- l’elezione di domicilio presso il rappresentante del Gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante;
- la sottoscrizione del rappresentante del Gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti partecipanti.
Al Gruppo Iva verrà poi attribuito un proprio numero di partita Iva.
Diritti ed obblighi nel Gruppo Iva
Il decreto del MEF spiega che il Gruppo Iva assume gli obblighi e i diritti derivanti dalla disciplina Iva con riferimento alle operazioni per cui l’imposta diventa esigibile, o il diritto alla detrazione diventa esigibile, a partire dalla data in cui ha effetto l’opzione per la costituzione dello stesso.
I singoli partecipanti del Gruppo Iva, a loro volta, assumono tutti gli obblighi e i diritti previsti dalla disciplina Iva con riguardo alle operazioni per le quali l’imposta diventa esigibile, o il diritto alla detrazione è esercitabile, anteriormente alla data di ingresso nel Gruppo o dopo la sua cessazione.
Fatturazione e certificazione dei corrispettivi
Il rappresentante del Gruppo o i singoli partecipanti devono documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati tramite la fattura o secondo le altre modalità previste dalla disciplina Iva.
Nella fattura devono essere indicati la partita Iva del Gruppo e il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l’operazione.
Ai fini della fatturazione il rappresentante del Gruppo o i singoli partecipanti dello stesso devono comunicare ai fornitori la partita Iva del gruppo e il codice fiscale del singolo acquirente.
Le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo Iva non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi. Tuttavia tali operazioni dovranno essere inserite nelle scritture contabili diverse dai registri Iva.
Registrazioni, liquidazioni e versamenti
Il rappresentate o i partecipanti del Gruppo Iva sono tenuti a effettuare le registrazioni delle fatture, dei corrispettivi e degli acquisti, anche mediante l’adozione di appositi registri sezionali.
Le liquidazioni periodiche devono essere effettuate dal rappresentate del Gruppo.
Al fine del versamento dell’Iva a debito non è ammessa la compensazione con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al Gruppo.
Inoltre il credito annuale o infrannuale maturato dal Gruppo Iva non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.
Comunicazioni periodiche e dichiarazioni
Il rappresentante del Gruppo deve presentare:
- comunicazione dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate (nonché delle relative note di variazione);
- comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche;
- trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati;
- presentazione della dichiarazione Iva.
Rimborsi Iva
I rimborsi Iva spettanti al Gruppo sono eseguiti, a richiesta del rappresentante, applicando le regole previste in generale dalla disciplina Iva (articolo 38-bis, Dpr 633/1972) fatte salve alcune specifiche disposizioni appositamente dettate.
Per esempio, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi deve essere verificata da tutti i componenti del Gruppo.
Il MEF ha chiarito infine che in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva ha effetto dal 2019 se presentata entro il 15 novembre 2018. Ciò per consentire ai soggetti interessati di valutare le condizioni per l’esercizio dell’opzione.
Si allega di seguito il decreto 6 aprile 2018 del MEF che sarà presto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
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