È stato riconosciuto che guidare senza patente per necessità può essere consentito in rarissime occasioni e con specifici presupposti. Vediamo quali sono e come fare ricorso in caso di multa.
Dal 2016, per provvedimento del Governo Renzi, guidare senza patente (mai conseguita o con patente revocata) è solo un atto illecito e non un reato penale. Cosa significa? Che si può evitare il processo penale, ma si avrà una doppia ammenda: una multa da 5.000 euro e un fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
Il reato si compie solo se, nell’arco di due anni, chi guida senza patente è trovato due volte a commettere il medesimo reato.
Cosa si rischia, invece, a guidare con patente revocata? Le sanzioni partono da 5.000 euro, ma possono raggiungere anche i 30.000 euro in determinate circostanze.
Per chi paga la sanzione entro 5 giorni dalla contestazione, può accedere alla multa in forma ridotta e pagare solo 3.500 euro. La multa scatta anche in caso di patente revocata o patente non rinnovata per mancanza dei requisiti prescritti dalla legge.
Ma analizziamo i veicoli per il quale è obbligatorio avere la patente e i casi, strettamente previsti, in cui si può circolare senza patente pur trattandosi di veicoli o messi per la quale è obbligatoria conseguirla.
Fermo senza patente entro i due anni
Cosa succede se si viene fermati senza patente entro i due anni dal primo fermo? Il Codice Penale prevede:
- l’arresto fino a un anno;
- la confisca del veicolo (sequestro dell’auto).
Se al momento del primo illecito è stato eseguito il pagamento in forma ridotta entro i 5 giorni dalla contestazione non scatta l’arresto, ma il sequestro dell’auto (ai fini della confisca).
Anche il proprietario del veicolo che lo presta a un individuo senza patente dovrà rispondere alla sanzione relativa all’incauto affidamento, così come disposto dall’articolo 116, comma 14 del Codice della strada. Infatti, in qualsiasi caso, il proprietario del veicolo non potrà mai ritenersi «persona estranea alla violazione» anche ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria che vede il sequestro del veicolo.
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I Veicoli con obbligo di patente
Tornando al Codice della strada vediamo quali mezzi o veicoli necessitano di patente o particolari licenze per essere guidati.
- Monopattino elettrico: con l’avvento del Nuovo Codice della strada anche i nuovi monopattini elettrici sono ormai a tutti gli effetti assimilati ai ciclomotori, insieme a hoverboard e segway. Per mettersi alla guida di un monopattino elettrico è oggi necessario conseguire il patentino AM (patentino) se non si hanno più di 18 anni, e della patente di guida (A o B) se si è maggiorenni.
Inoltre, è diventato obbligatorio per legge, anche per questi mezzi, dotarsi almeno di una Rca (Assicurazione per la Responsabilità Civile). A fronte di questi obblighi e dei loro relativi costi, la legge prevede uno sconto del 50% sulla polizza e l’esenzione dal pagamento del bolo per i primi 5 anni. - moto: per queste è previsto il possesso della patente A1 per cilindrate non superiori ai 125 cc e la A2 per potenze non superiori ai 35 kW ma solo se si sono compiuti i 18 anni. La patente A, infine, permette di guidare moto o scooter di qualsiasi potenza e cilindrata con determinati vincoli legati all’età. Si può infatti conseguire la patente A a partire dai 21 anni soltanto nel caso in cui si è in possesso della A2 da almeno 2 anni, altrimenti l’età minima sale a 24;
- auto: al raggiungimento dei 18 anni è possibile conseguire la patente B, ovvero quella che permette di guidare le automobili. Con la patente B è possibile guidare non soltanto auto, ma anche autocarri, camper, macchine agricole, motocicli fino a 125 cc, tricicli con potenza superiore ai 15 kW ma soltanto a 21 anni e ogni tipologia di quadriciclo;
- camion: per guidare camion e mezzi pesanti occorre conseguire, compiuti sempre 18 anni, le patenti della gamma C (C1, CE, C1E e C), innanzitutto perché un camion, oltre ad avere dimensioni importanti, serve per trasportare cose privatamente. Se invece il trasporto va fatto a livello professionale, le “cose” diventano merci e occorre conseguire la cosiddetta Cqc Merci (Carta di Qualificazione del Conducente), obbligatoria dal 2009. La patente C bisogna rinnovarla ogni 5 anni fino ai 65 anni di età, dopo i quali i tempi di rinnovo si riducono;
- barche: La patente nautica prevede quattro differenti licenze: A, B, C e D. Le differenze sono determinate in base a una complessa normativa. Ricordiamo solo che per condurre un’imbarcazione lunga più di 24 metri, con motore di potenza superiore ai 40 cv oltre le 6 miglia (12 km circa) di distanza dalla costa serve la patente nautica, così come per praticare sci d’acqua o condurre moto d’acqua, natanti adibiti ad attività commerciali e imbarcazioni con motore oltre i 70 cv anche in acque interne
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Veicoli senza obbligatorietà della patente
Tutte le biciclette, da quella elettrica a quella con la pedalata assistita, si possono guidare senza patente o patentino, ovvero senza nessuna autorità superiore a valutare la propria idoneità alla guida.
Per guidare il cinquantino non serve la patente B, ma raggiunti i 14 anni di età se si desidera il tanto agognato motorino con cilindrata non superiore ai 50 cc, occorre comunque conseguire la patente AM, detto anche patentino. Per ottenerla occorre prima superare il quiz teorico e poi una prova pratica. Per tutte le categorie superiori di motociclo bisogna invece ottenere la patente A.
Le minicar, chiamate anche macchinette, considerate quadricicli leggeri dal Codice della strada, con massa inferiore ai 350 kg e con una cilindrata massima di 50 cc, esattamente come il motorino. Proprio come il motorino, le microcar possono essere guidate appena compiuti 14 anni e aver conseguito la patente AM, detta anche patentino.
Anche in acqua è in vigore a tutti gli effetti un gemello del Codice della strada, chiamato appunto Codice Nautico. Chi desidera solcare il mare deve quindi ottenere prima del tanto ambito “varo” la patente nautica. A patto di seguire queste regole è possibile mettersi in mare senza patente nautica se:
- la barca non supera i 24 metri di lunghezza;
- il motore ha una potenza non superiore ai 40 cv;
- si naviga entro la soglia delle 6 miglia (12 km circa) dalla costa.
Le imbarcazioni che rientrano in queste caratteristiche, salvo rari casi, non superano mai i 10 metri di lunghezza e vengono detti in gergo “natanti”, in quanto non c’è nemmeno bisogno di immatricolarli, dunque possono essere utilizzati senza targa e senza esporre bandiera italiana, a patto che vengano utilizzati esclusivamente per uso privato e non commerciale.
Senza patente per necessità
Possono esserci dei casi in cui ci si mette alla guida senza patente, magari per un soccorso d’emergenza, e si viene fermati lo stesso dalle autorità. In questo caso si può evitare di essere multati facendo subito presente la situazione ai vigili. Se, invece, si subisce ugualmente la multa si può valutare di presentare ricorso per farsela annullare.
Ci sono, infatti, delle situazioni particolari che possono giustificare la condotta del conducente dell’auto. Perché il giudice possa dar ragione al ricorrente, è importante che la causa sia una calamità naturale, come un terremoto o un nubifragio, oppure l’aggressione di un animale o di un’altra persona.
Si dovrà anche dimostrare che guidare, nonostante non si potesse farlo, fosse l’unica strada possibile.
In sostanza, non si può essere puniti se la situazione in cui ci si trova è tanto grave da non lasciare altra scelta che quella di mettersi al volante. Nel caso per esempio di violazione del Codice della strada mentre si trasporta d’urgenza un malato grave al pronto soccorso, non si è responsabili per l’infrazione commessa.
Lo stesso dicasi nel caso in cui si decidesse di scappare da qualcuno che voleva ucciderti. Se nonostante la gravità della situazione i vigili hanno irrogato la multa, si può tentare di farla annullare dimostrando che non si aveva altra scelta per scampare all’ aguzzino o far rianimare tempestivamente un tuo parente.
Bisognerà tenere presente che lo stato di necessità non verrà riconosciuto se si avevano altre possibilità, oltre a quella di guidare senza patente. Il giudice, ad esempio, rigetterà il ricorso se con il ricorrente c’era un amico in possesso di regolare patente che avrebbe potuto mettersi al posto di guida.
Allo stesso modo, il reclamo non verrà accolto se si aveva tutto il tempo di allertare le forze dell’ordine o il 118. Starà al ricorrente dimostrare che con lui non c’erano altre persone, o che chiamare le autorità non avrebbe risolto la situazione.
Se la sanzione viene comunque comminata e si vuole impugnare, bisognerà procurarsi delle prove, ad esempio dei testimoni o un certificato medico, per dimostrare con i fatti quanto è realmente accaduto.
La recente giurisprudenza
Un recente esempio ci è dato dalla pronuncia della Cassazione n° 22020 del 12 luglio 2022, chiamata a esprimersi sul caso di una persona che aveva necessità di recarsi dal medico. In caso di sospensione o revoca della patente, a seguito di una grave violazione del Codice della strada, non è possibile mettersi alla guida fino al termine del provvedimento restrittivo.
Se si guida lo stesso, si rischia una multa fino a 8.202 euro e il fermo amministrativo del veicolo che può tramutarsi in confisca nel caso si reiteri il reato. La legge 689/1981, all’articolo 4, statuisce però che chi ha commesso il fatto in stato di necessità non è tenuto a rispondere delle violazioni amministrative.
Il caso citato origine del provvedimento di Cassazione si è risolto con il rigetto del ricorso perché la corte ha rilevato che il guidatore con patente revocata ha guidato per prestare soccorso a un parente che aveva avuto un malore. La destinazione non era però un Pronto Soccorso, ma il medico curante e quindi il mancamento non era certamente così grave.
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