I premi di risultato per i lavoratori sono tassati?

Nadia Pascale

21 Marzo 2025 - 11:35

In quali casi le somme corrisposte al lavoratore, ulteriori rispetto allo stipendio, sono detassate? Differenza tra fringe benefit e premi di produttività ad personam.

I premi di risultato per i lavoratori sono tassati?

Si pagano le tasse sui premi di risultato? A chiarire i dubbi è l’Agenzia delle Entrate con risposta a Interpello 77 del 20 marzo 2025 in cui chiarisce in quali casi i premi di risultato corrisposti ai lavoratori dipendenti sono tassati.

L’articolo 51 del Tuir prevede l’esenzione da tassazione dei fringe benefit corrisposti ai lavoratori. Gli stessi devono però essere distinti dai premi di risultato ad personam che, invece, sono tassati.

Ecco perché i premi di risultato ad personam sono tassati.

Il caso: somme trasformate in welfare per dipendenti meritevoli

Nel caso in oggetto una società attiva nel settore energetico intende corrispondere ai lavoratori una parte della retribuzione variabile (Mbo), che il dipendente può convertire in prestazioni di welfare, legata al raggiungimento di obiettivi aziendali e collettivi. Chiede se questa componente può essere esclusa dalla tassazione.

Sottolinea che già viene corrisposta ai lavoratori dipendenti una retribuzione variabile e che la stessa viene sottoposta a tassazione ordinaria, vorrebbe però avere delucidazioni in merito alla tassazione delle prestazioni convertite in welfare.
In particolare tra gli strumenti da prendere in considerazione vi sono versamenti volontari integrativi in fondo pensione, spese per la fruizione dei servizi di educazione ed istruzione, servizi di assistenza per anziani…

Agenzia delle Entrate, i premi di produttività ad personam sono da tassare

L’Agenzia delle Entrate nella risposta a Interpello sottolinea che l’articolo 51 del Tuir (Testo unico imposte sui redditi) prevede il principio della onnicomprensività del reddito. Ne consegue che tutte le prestazioni erogate ai lavoratori sono tassate in quanto, qualsiasi somma o valore ricevuto da un lavoratore, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma durante il periodo di imposta, deve essere considerato reddito di lavoro dipendente.

Il comma 2 prevede una deroga specifica per i benefit (entro determinati limiti e a condizione che non siano uno strumento per eludere la tassazione). I fringe benefit per essere esentasse devono essere erogati ai lavoratori individuati per categorie, con criteri generali.

Al fine di determinare se nel caso in oggetto i “valori” possano essere esenti da tassazione, l’Agenzia delle Entrate richiama la Risoluzione n. 55/E del 2020 in cui si conferma che se un’azienda offre dei benefit che sono legati alla performance lavorativa del dipendente, come incentivi per obiettivi raggiunti, questi benefit non possono usufruire dell’agevolazione fiscale. Al contrario, se un beneficio non ha scopo retributivo e viene corrisposto senza legarlo direttamente a un risultato di performance, potrebbe rientrare nelle esenzioni previste dalla legge.

A sostegno della tesi richiama, inoltre, la legge di Stabilità 2016 che ai commi da 182 a 190 precisa che i premi di risultato legati a specifici obiettivi (come incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti) e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa possono essere tassati con un’imposta sostitutiva del 10%, fino a un limite di 3.000 euro lordi, purché rispettino determinati criteri.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che i fringe benefit detassati dal comma 2 dell’articolo 51 del Tuir a una “generalità di dipendenti” o a “categorie di dipendenti” ben definite, ma non a un “gruppo ristretto di lavoratori” scelti individualmente.

Nel caso in oggetto, quindi, la società non può applicare la detassazione in quanto i premi sono corrisposti individualmente a lavoratori che soddisfino determinati requisiti.

Interpello 77 del 20 marzo 2025
Interpello 77 del 20 marzo 2025

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