Il giorno festivo sospende la malattia?

Paolo Ballanti

12 Dicembre 2022 - 19:39

La malattia è un evento che impedisce la prestazione lavorativa. Dal diritto alla copertura economica sino all’assenza alle visite fiscali, che effetto hanno le festività? Ecco una guida completa.

Il giorno festivo sospende la malattia?

Nel corso della vita lavorativa possono verificarsi diverse situazioni in cui, a causa delle nostre condizioni di salute, non siamo in grado di rendere la prestazione manuale e/o intellettuale contrattualmente prevista a beneficio dell’azienda.

L’insorgere di una malattia che non ha origine professionale comporta una serie di conseguenze sul rapporto di lavoro, quali:

  • l’obbligo del lavoratore di farsi rilasciare (e verificare che sia trasmesso all’Inps) il certificato medico di malattia;
  • la copertura economica dei giorni di malattia da parte dell’Istituto e/o del datore di lavoro;
  • l’obbligo, sempre in capo al lavoratore, di rendersi reperibile nelle apposite fasce orarie in cui gli organi pubblici competenti possono effettuare visite di controllo, richieste dal datore di lavoro o disposte d’ufficio dall’Inps.

In tutte le situazioni appena citate che effetto producono le festività? Analizziamo la questione in dettaglio.

La festività interrompe il certificato medico di malattia?

Il lavoratore malato è tenuto a comunicare tempestivamente la propria assenza al datore di lavoro. I tempi e le modalità per segnalare l’evento all’azienda sono disciplinati dai singoli contratti collettivi nazionali o aziendali. A seguire, il dipendente deve sottoporsi a un accertamento sanitario da parte del medico curante.

Il medico, a sua volta, redige online un certificato di malattia, trasmesso all’Inps e, per il tramite dell’Istituto, al datore di lavoro.

La certificazione è costituita da:

  • Certificato di diagnosi, con l’indicazione della causa della malattia e delle date iniziali e finali;
  • Certificato di prognosi, con la sola indicazione del periodo di assenza.

Solo quest’ultimo documento viene, per motivi di privacy, rilasciato al datore di lavoro.

Nella compilazione del certificato se, secondo la valutazione del medico curante, la malattia interessa un arco di tempo comprensivo della festività, quest’ultima non sospende il decorso della prognosi. Non sarà quindi necessario produrre due distinti certificati ma uno solo, per l’intero periodo di malattia del lavoratore.

La festività sospende l’indennità Inps?

Nei casi in cui l’Inps si fa carico del trattamento economico per i periodi di malattia, le giornate indennizzabili dall’Istituto sono:

  • per gli operai i giorni feriali (compreso il sabato) ma con esclusione di domeniche e festività nazionali e infrasettimanali;
  • per gli impiegati, l’indennità copre tutti i giorni compresi nel periodo di malattia, eccezion fatta per festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica.

Dunque, per rispondere alla domanda, la festività sospende sempre la malattia per gli operai. Al contrario, per gli impiegati l’effetto sospensivo opera esclusivamente per le festività cadenti di domenica.

La festività sospende l’integrazione a carico del datore di lavoro?

Il datore ha l’onere di corrispondere la retribuzione durante i periodi di malattia nelle seguenti ipotesi:

  • lavoratori esclusi dall’indennità Inps;
  • primi tre giorni di malattia (cosiddetta «carenza»);
  • ogni festività cadente nel periodo di malattia, per gli operai, e solo le festività cadenti di domenica, per gli impiegati.

Pertanto, la festività non sospende l’integrazione a carico del datore di lavoro.

È opportuno precisare che, in base a quanto previsto dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) l’azienda deve corrispondere un’integrazione dell’indennità a carico dell’Inps, sino a un ammontare pari al 100% della retribuzione cui il dipendente avrebbe avuto diritto se avesse lavorato.

In quali casi l’Inps paga la malattia?

I dipendenti dei datori di lavoro tenuti a versare all’Istituto il contributo per il finanziamento degli eventi di malattia possono beneficiare della copertura economica Inps per i periodi di assenza.

Trattasi, nello specifico, di:

  • operai e categorie assimilate, nonché lavoratori a domicilio del settore industria e artigianato;
  • operai e categorie assimilate, impiegati (compresi i quadri nei cui confronti si applicano le norme degli impiegati) e lavoratori a domicilio del settore commercio;
  • salariati del settore credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati;
  • operai a tempo indeterminato e a tempo determinato (Oti e Otd), oltre a salariati fissi (contratto annuo o inferiore all’anno), braccianti fissi, obbligati, avventizi (giornalieri di campagna) e assimilati, compartecipanti, piccoli coloni del settore agricoltura.

A prescindere dal settore di attività, l’indennità Inps è riconosciuta anche agli apprendisti.

In concreto, le somme a carico dell’Istituto vengono anticipate in busta paga dal datore di lavoro, salvo poi recuperarle rispetto ai contributi da versare all’Inps con modello F24. Fanno eccezione le ipotesi eccezionali di pagamento diretto da parte dell’Inps in favore del lavoratore interessato.

La festività sospende le visite di controllo?

Il controllo sullo stato di malattia del dipendente può avvenire soltanto attraverso apposite strutture sanitarie pubbliche: Inps e Asl.

Di conseguenza:

  • previa richiesta telematica del datore di lavoro, inviata collegandosi a «inps.it - Prestazioni e Servizi - Prestazioni - Richiesta Visite Mediche di Controllo (Polo unico VMC)», in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns;
  • grazie a una decisione d’ufficio dell’Inps;

Le strutture competenti possono effettuare visite di controllo nelle seguenti fasce orarie di reperibilità: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Le fasce orarie operano anche per domeniche e giorni festivi.

Di conseguenza, la festività non sospende l’obbligo del lavoratore di essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale, durante l’intera durata della malattia.

Se il lavoratore risulta assente, il medico:

  • rilascia un avviso recante l’invito a presentarsi il giorno successivo (non festivo) alla visita di controllo ambulatoriale, a meno che l’interessato non riprenda l’attività lavorativa;
  • comunica l’assenza del lavoratore all’Inps che, a sua volta, avvisa il datore di lavoro.

Se il lavoratore non si reca alla visita ambulatoriale, l’Inps ne dà comunicazione al datore di lavoro, invitando il dipendente a fornire le proprie giustificazioni entro 10 giorni.

L’assenza ingiustificata del lavoratore comporta innanzitutto una serie di conseguenze economiche, differenti a seconda del momento in cui si è verificata l’assenza stessa:

  • l’assenza alla prima visita comporta la perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia;
  • l’assenza alla seconda visita (domiciliare o ambulatoriale) comporta, oltre alla sanzione precedente, la riduzione del 50% del trattamento economico per il periodo residuo;
  • a fronte dell’assenza alla terza visita l’erogazione dell’indennità Inps viene interrotta da quel momento fino al termine della malattia.

L’assenza a visita può avere conseguenze per il lavoratore anche a livello disciplinare nei confronti dell’azienda.

A seconda della gravità del fatto e di quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dal codice disciplinare, le sanzioni possono concretizzarsi in:

  • ammonizione scritta;
  • multa sino a un massimo di 4 ore di retribuzione base;
  • sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 10 giorni;
  • trasferimento del dipendente ad altra sede o reparto;
  • licenziamento per giusta causa (senza preavviso) o giustificato motivo soggettivo (con preavviso).

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