Tra gli aiuti per le imprese nel decreto Proroghe c’è il rinvio della scadenza per il pagamento dell’IRAP 2020. Sull’esonero IRAP è stata pubblicata una risoluzione delle Entrate: i dettagli.
Il decreto Proroghe e Giustizia contiene una serie di rinvii: la misura dedicata alle imprese riguarda l’IRAP dovuta nel 2020.
La proroga è stata fissata al 30 novembre 2021 per regolarizzare il versamento relativo al saldo IRAP 2019 e al primo acconto 2020.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto il 29 settembre, e il giorno dopo il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Sempre il 29 settembre sono arrivati dei chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sull’esonero IRAP introdotto dal decreto Rilancio con la risoluzione n. 58.
Imprese: aiuti e misure nel nuovo decreto Proroghe e Giustizia
Il nuovo decreto Proroghe e Giustizia, approdato in GU il 30 settembre, contiene per l’appunto disposizioni di proroga che riguardano i referendum, l’assegno temporaneo e l’IRAP.
La proroga del versamento IRAP è arrivata in extremis, considerando che la scadenza era il 30 settembre. Il nuovo termine ultimo per effettuare i pagamenti è il 30 novembre.
Le imprese hanno quindi due mesi in più di tempo per pagare il saldo IRAP 2019 e il primo acconto IRAP 2020. La proroga interessa i soggetti che hanno applicato in modo errato l’esonero previsto dal decreto Rilancio per le imprese che hanno superato gli aiuti di Stato.
La proroga si è resa necessaria, spiega la nota del Consiglio dei Ministri del 29 settembre, perché la decisione della Commissione Europea sull’estensione delle nuove soglie del Quadro Temporaneo agli aiuti non sarà adottata entro tale termine.
Solo a seguito dei chiarimenti che saranno forniti tenendo conto della decisione della Commissione, le imprese potranno valutare se hanno correttamente fruito dell’esenzione prevista dall’art.24 del DL 34 del 19 maggio 2020 (Decreto “Rilancio”) o se invece dovranno versare, in tutto o in parte, l’IRAP non pagata nel 2020.
Aiuti alle imprese: chiarimenti dalle Entrate sull’esonero IRAP
Tutta la questione nasce dall’articolo 24 del decreto Rilancio, che prevede l’esonero dal versamento IRAP per le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi.
A fornire maggiori chiarimenti è stata l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 58 del 29 settembre. In particolare, in caso di omessa indicazione dell’esonero nel prospetto degli Aiuti di Stato nella dichiarazione IRAP 2020, le azioni da eseguire sono due:
- presentare una dichiarazione integrativa;
- pagare la sanzione in considerazione dell’errore commesso, ma avvalendosi del ravvedimento operoso.
La risoluzione in commento dell’Agenzia delle Entrate chiarische anche, riprendendo la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, che i contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 sono tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS, indicando:
- nella casella “Tipo aiuto”, il codice 1;
- nella colonna 1 “Codice aiuto”, il codice 999;
- nella colonna 3 “Quadro”, il quadro IR;
- nelle successive colonne 4 “Tipo norma”, 5 “Anno”, 6 “Numero” e 7 “Articolo”, rispettivamente, “1”, “2020”, “34”, “24”;
- nella colonna 26 “Tipologia costi”, il codice 20;
- nella colonna 29 “Importo aiuto spettante”, l’importo del saldo IRAP relativo all’anno 2019 non versato per effetto dell’applicazione dell’art. 24 del DL Rilancio.
Le altre colonne del rigo IS201 vanno compilate secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni contenute nel modello IRAP 2020. Per ulteriori informazioni lasciamo in allegato la risoluzione delle Entrate n. 58 del 29 settembre 2021.
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