IMU residenti all’estero 2025, esenzione, riduzione e soggetti obbligati

Nadia Pascale

2 Aprile 2025 - 09:00

Anche gli italiani residenti all’estero sono soggetti passivi IMU 2025 per gli immobili detenuti in Italia. Sono però riconosciuti sconti ed esenzioni. Ecco la casistica e le modalità per pagare.

IMU residenti all’estero 2025, esenzione, riduzione e soggetti obbligati

L’IMU residenti all’estero 2025 prevede il versamento dell’imposta municipale propria, o unica, con delle eccezioni. I soggetti obbligati possono beneficiare di esenzioni e riduzioni in caso di residenza in un Paese che ha sottoscritto una specifica convenzione con l’Italia. Ecco in quali casi si possono ottenere i benefici fiscali e le istruzioni per il versamento.

Molti italiani residenti all’estero, nella maggior parte dei casi per motivi di lavoro, in Italia sono titolari di diritti su immobili. Se trattasi di abitazione a uso civile, la stessa è automaticamente classificata come seconda casa perché la residenza all’estero è incompatibile con la classificazione come abitazione principale.

Si sottolinea fin da subito che non tutti gli italiani residenti all’estero devono pagare l’IMU sugli immobili detenuti in Italia. In alcuni casi, infatti, sono previste esenzioni dal pagamento per un immobile e la riduzione per quel che riguarda la Tari (la tassa sui rifiuti).

Ecco in quali casi si paga l’IMU 2025 dall’estero, come effettuare il versamento e quanto si paga.

IMU residenti all’estero 2025

L’IMU è acronimo di “Imposta Municipale Unica”, si parla però più frequentemente di imposta municipale propria, tributo che si applica agli immobili (edifici, terreni, aree fabbricabili) ubicati in Italia. L’imposta non è dovuta per l’immobile adibito ad abitazione principale, tranne nel caso in cui debba essere considerata di lusso.

Per gli italiani residenti all’estero si applicano norme specifiche in quanto, se risiedono all’estero, l’immobile che si trova in Italia non può essere considerato abitazione principale.

Si ricorda che anche per i residenti all’estero sono uguali i termini di scadenza: la prima rata dell’imposta, acconto, deve essere versata entro il 16 giugno, applicando le aliquote che il Comune ha stabilito per l’anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre con le eventuali nuove aliquote fissate. Ma come fare nel caso in cui l’immobile sia di proprietà di soggetti che si trovano fuori dall’Italia?

IMU iscritti Aire, Anagrafe italiani residenti all’estero

A partire dal 2021 non sono previste agevolazioni per gli iscritti all’Aire (Anagrafe Italiani Residenti all’estero).

Vi è però un’eccezione: se tali soggetti sono anche titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, possono godere di un’agevolazione su un unico immobile non locato o dato in comodato. Per questo immobile la riduzione IMU è del 50%.

L’articolo 1, comma 48, della legge 178 del 2020, Legge di Bilancio per il 2021 prevede:

A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU.

Quali Paesi hanno sottoscritto convenzioni con l’Italia per riduzione IMU?

Con la Risoluzione dell’11 giugno n° 5 il MEF conferma che godono della riduzione IMU e Tari i titolari di pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in altri paesi.

Rientrano tra i Paesi beneficiari: i Membri UE, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, Svizzera e Regno Unito.

I Paesi extra-europei con cui l’Italia ha stipulato convenzioni sono: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell’ex-Jugoslavia (Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma), Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela.

La riduzione può essere fatta valere per una sola abitazione non locata e non concessa in comodato d’uso.

IMU seconda casa all’estero: è dovuta?

Cosa succede nel caso inverso? I residenti in Italia che detengono un immobile all’estero devono pagare l’IMU? Ad esempio un soggetto che risiede in Italia ma ha anche una casa intestata in Francia deve pagare l’IMU? Quali tributi paga?

Coloro che sono residenti in Italia, ma hanno un immobile all’estero non sono soggetti passivi IMU in quanto trattasi di tributo locale le cui entrate vanno nelle casse del Comune in cui è ubicato l’immobile, manca quindi uno dei presupposti per il pagamento dell’IMU.

Possono essere tenuti al versamento di imposte nel Paese in cui si trova l’immobile. Inoltre, se ricavano un reddito dall’immobile che si trova all’estero, ad esempio in caso di locazione, possono essere tenuti a dichiarare in Italia i proventi.

Se un soggetto residente in Italia detiene un immobile all’estero e vi ricava un reddito, ad esempio da locazione, deve compilare il Quadro D della dichiarazione dei redditi.

Se su quei redditi generati all’estero, il contribuente versa le imposte nel Paese in cui si trova, nel Quadro D della dichiarazione dei redditi deve essere indicato anche l’importo versato all’estero, in modo che sia considerato come “credito di imposta”. L’obiettivo è evitare il fenomeno della doppia imposizione.

Ricordiamo, inoltre, che le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).

IMU residenti all’estero: come pagare le imposte sulla casa

Chi si trova all’estero può pagare le imposte in Italia utilizzando il modello F24. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti dei codici tributo specifici e un codice Iban da utilizzare per il versamento.

L’IMU però è un’imposta di competenza dei Comuni, di conseguenza non possono essere utilizzati i codici Iban forniti dall’Agenzia delle entrate.
In alternativa al modello F24 può essere utilizzato il bonifico, ma si deve prestare attenzione a fornire tutte le notizie utili a identificare causale e tributo da versare.

Deve essere indicato:

  • codice catastale del Comune;
  • numero degli immobili;
  • anno di riferimento dell’IMU;
  • se trattasi di acconto, saldo o ravvedimento.

Chi deve effettuare il versamento dell’IMU dall’estero su immobili detenuti in Italia deve contattare il Comune in cui l’immobile è ubicato al fine di ottenere tutte le indicazioni necessarie per il calcolo, in considerazione del fatto che i comuni possono scegliere anche aliquote diverse. Inoltre particolare attenzione deve essere posta al codice Iban, intestato al Comune, sul quale effettuare il versamento.

La normativa prevede due aliquote:

  • ordinaria pari allo 0,86%, ma il Comune può aumentarla fino all’1,06% o diminuirla in determinate condizioni;
  • ridotta (per l’abitazione principale di lusso e per le pertinenze), pari allo 0,5% (aumentabile dello 0,1%).

Ogni Comune ha facoltà di stabilire l’importo minimo al di sotto del quale il tributo non è dovuto o non sono effettuati rimborsi. In mancanza di delibera, l’importo minimo è fissato ex legge in 12 euro. In caso di omesso o insufficiente versamento è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 D. Lgs. 472/1992.

Le informazioni su aliquote da applicare e codice Iban per il versamento possono essere trovate dal contribuente attraverso il sito del Comune, ma a volte può essere difficile reperire l’atto di proprio interesse. In questo caso può essere utile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico per ottenere informazioni dettagliate. In genere sul sito tale dato è facilmente reperibile.

Dal 2025 c’è però una novità, le delibere IMU con il prospetto devono essere trasmesse accedendo all’applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale ai sensi dell’art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023. Inoltre, vi è facoltà di diversificare le aliquote dell’IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023. Nel caso in cui il comune eserciti la facoltà deve in ogni caso effettuare la diversificazione nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.

In precedenza le delibere dovevano essere trasmesse al MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze). Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto a condizione che lo stesso sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Nel caso in cui non vi dovessero essere pubblicazioni relative al Comune di interesse, lo stesso non ha modificato le scelte dell’anno precedente.

Il Comune potrebbe richiedere di inviare anche una copia del bonifico per mezzo di Fax o posta elettronica.

Il Decreto del MEF del 24/04/2024 ha approvato il nuovo modello di Dichiarazione IMU/IMPI. Il nuovo modello sostituisce il precedente istituito con il D.M. del 29/07/2022.

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