Circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 17 del 2 agosto 2019 in materia di ISA, indicatori di affidabilità fiscale. Era proprio necessaria?
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare numero 17/E del 2 agosto 2019 in materia di ISA, i famosi indicatori di affidabilità fiscale.
Prima di entrare nel merito del provvedimento in oggetto, non si può non evidenziare tutto l’imbarazzo di professionisti ed aziende di fronte a questo modo di operare della nostra amministrazione finanziaria. La circolare, rubricata Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo di imposta 2018 – “primi chiarimenti”, arriva a inizio agosto, quando i contribuenti hanno (o presumibilmente avrebbero dovuto) già avere pronti bilanci, dichiarazione dei redditi e ISA medesimi.
Arriva il giorno dopo il tardivo - ed in un determinato passaggio erroneo - intervento in materia di nuovo calendario per la rateizzazione delle imposte 2019 così come disegnato dalla proroga.
Arriva con un contenuto di 64 pagine che, dal punto di vista concettuale e tecnico, non aggiunge nulla di sostanziale a quanto già noto.
Detto questo, e scusandoci con i lettori per questa noiosa ma necessaria introduzione, andiamo a vedere quali sono le (reali?) novità previste dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 17/E del 2 agosto 2019 in materia di ISA.
ISA: circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 17/E del 2 agosto 2019
La circolare numero 17/E con cui l’Agenzia delle Entrate interviene con i primi chiarimenti in materia di ISA prevede alcuni punti da evidenziare:
- ISA precompilato > se il contribuente calcola il suo Isa senza modificare i dati, l’Agenzia non effettuerà nessuna contestazione relativa ai valori delle variabili precalcolate;
- Note Tecniche e Metodologiche allegate ai DM > La circolare riprende la normativa che introduce gli Isa, focalizzandosi sul contenuto delle Note Tecniche e Metodologiche allegate ai DM, con particolare attenzione ad alcuni Isa che mostrano delle specificità applicative, e fornisce indicazioni su quali norme relative agli studi di settore continuano ad essere valide e quali, invece, non trovano più applicazione;
- ISA modificati > viene inoltre precisato che in caso di modifica gli ISA saranno ovviamente soggetti agli ordinari controlli del fisco;
- Regime premiale sul visto di conformità imposte sui redditi e Irap > la circolare chiarisce che l’esonero dal visto di conformità previsto dal punto 2.1 lettera b) del provvedimento del 10 maggio 2019 delle Entrate per le imposte dirette e l’Irap non comprende la compensazione di crediti relativi alle ritenute operate dal contribuente in qualità di sostituto d’imposta. Inoltre, viene sottolineato che il limite pari a 20.000,00 euro per imposte dirette ed Irap va considerato sul singolo tributo e non in modo cumulativo;
- nella seconda parte della circolare vengono forniti specifici chiarimenti in merito alle varie tipologie di attività.
Quali sono gli obiettivi degli ISA?
Nella parte iniziale della circolare l’Agenzia delle Entrate elenca - ma forse non era proprio necessario... - gli obiettivi che la norma istitutiva degli ISA, ovvero l’articolo 7-bis del DL 193/2016 così come modificato successivamente dal DL 50/2017, persegue ovvero:
- rinnovare i rapporti di fiducia tra cittadini e Amministrazione finanziaria;
- favorire l’emersione spontanea di basi imponibili;
- stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari.
In estrema sintesi, gli ISA sono il nuovo strumento di lotta all’evasione fiscale che di fatto ricalca gli studi di settore, con un “superamento” che di fatto è solo teorico più che pratico.
ISA 2019: la distinzione delle tipologie di indicatori nella circolare dell’Agenzia delle Entrate
La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 17/E prosegue poi sull’analisi di alcuni aspetti teorici già noti, come le varie caratteristiche degli indici.
Gli ISA, in particolare, tengono conto fondamentalmente di due grandi tipologie di indicatori:
- Indicatori elementari di affidabilità, riferiti:
- alle stime dei ricavi/compensi, del valore aggiunto per addetto e del reddito per addetto;
- all’attendibilità di rapporti che esprimono aspetti della gestione tipica dell’attività (indicatore Durata e Decumulo delle scorte);
- Indicatori elementari di anomalia, riferibili:
- a disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei modelli di dichiarazione, ovvero emergenti dal confronto con banche dati esterne;
- a situazioni di non normalità/ non coerenza del profilo contabile e gestionale che evidenziano condizioni atipiche rispetto al settore e al modello organizzativo cui sono riferite.
La media del valore attribuito ai singoli indicatori elementari esprime, su una scala da 1 a 10, il punteggio dell’indice sintetico e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori: più alto sarà il valore dell’indice, più alta sarà l’affidabilità fiscale attribuita al soggetto.
ISA 2019: vantaggi fiscali del regime premiale
L’applicazione degli ISA dai quali risultano valori pari o superiori a 8 dà diritto ad ottenere una serie di interessanti vantaggi fiscali derivanti dal regime premiale ovvero:
a) esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
b) esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
c) esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del DL 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 148/2011;
d) esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del dpr 600/1973, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del dpr 633/1972;
e) anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del dpr 633/1972;
f) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del dpr 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
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